Legge Regionale 21 marzo 1977, n. 9
Commissione consultiva regionale per la formazione professionale.
Art. 1E costituita la Commissione
consultiva regionale per la formazione professionale così
composta:
- Assessore all Istruzione
della Regione Puglia-Presidente;
- Sovrintendente Regionale
Scolastico;
- Direttore dell Ufficio
Regionale del Lavoro e della M.O.;
- Cinque esperti di formazione
professionale designati dalla Giunta Regionale;
- Tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
- Un rappresentante della
Federazione degli industriali della Puglia;
- Un rappresentante della
Federazione regionale degli agricoltori;
- Un rappresentante dell
Associazione sindacale - Intersind;
- Un rappresentante dell
Unione Regionale del commercio e del turismo della Puglia;
- Tre rappresentanti delle
Organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sul piano
nazionale;
- Un rappresentante per
ciascuna delle Organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi del settore
artigiano e agricolo;
- Tre rappresentanti degli Enti
Gestori di formazione professionale designati dalla Federazione Regionale degli
stessi;
- Un rappresentante dell
E.N.P.I..