Anno 1977
Numero 9
Data 21/03/1977
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
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Legge Regionale 21 marzo 1977, n. 9

Commissione consultiva regionale per la formazione professionale.



Art. 1


E costituita la Commissione consultiva regionale per la formazione professionale così composta:

- Assessore all Istruzione della Regione Puglia-Presidente;

- Sovrintendente Regionale Scolastico;

- Direttore dell Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O.;

- Cinque esperti di formazione professionale designati dalla Giunta Regionale;

- Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

- Un rappresentante della Federazione degli industriali della Puglia;

- Un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori;

- Un rappresentante dell Associazione sindacale - Intersind;

- Un rappresentante dell Unione Regionale del commercio e del turismo della Puglia;

- Tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sul piano nazionale;

- Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi del settore artigiano e agricolo;

- Tre rappresentanti degli Enti Gestori di formazione professionale designati dalla Federazione Regionale degli stessi;

- Un rappresentante dell E.N.P.I..




Art. 2


La Commissione consultiva per la formazione professionale ha i seguenti compiti:

a) consulenza delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita in materia di  formazione professionale;

b) esprimere pareri in merito ai piani di attivita di formazione professionale e di riqualificazione dei livelli di professionalita degli operatori di detto settore;

c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale.




Art. 3


La Commissione consultiva per la formazione professionale e costituita con decreto del Presidente della Giunta e resta in carica per la durata della legislatura.


Art. 4


I pareri espressi dalla Commissione saranno sottoposti all esame della Giunta, della competente Commissione consiliare e del Consiglio. 


Art. 5


Funge da segretario della Commissione uno dei coordinatori di settore dell Istruzione artigiana e professionale, designato dall Assessore al ramo.

Compiti precipui del Segretario sono: l invio della convocazione della Commissione, la stesura dei verbali delle riunioni, la trasmissione degli atti agli organi statutari regionali e l archivio.




Art. 6


La Commissione consultiva regionale per la formazione professionale ha sede presso l Assessorato al ramo e viene convocata di volta in volta dall Assessore all Istruzione.



Art. 7


Ai componenti la Commissione consultiva regionale per la formazione professionale spetta un gettone di presenza per ogni seduta secondo le norme e nei limiti previsti dalla LR 24/ 3/ 1975, n. 27.



Art. 8

Norma transitoria


Fino a quando non sara approvato apposita legge regionale per la compilazione dell albo dei formatori della formazione professionale, la commissione di cui all art. 1 della presente legge esprime parere sui criteri per la compilazione dell albo dei formatori.

L Assessorato, sentita la Commissione consiliare competente, provvede quindi alla compilazione dell albo regionale dei formatori.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.