Anno 1977
Numero 10
Data 12/04/1977
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 aprile 1977, n. 10

Norme per l' inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall' Ente soppresso Gioventu' Italiana.



Art. 1


Ai fini dell applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle Regioni del personale dell Ente soppresso << Gioventu Italiana >> con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla Regione Puglia e inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.

La legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e così modificata ed integrata:

a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella A) sono incrementate di 1 unita del livello 6° 13 unita del livello 5° 6 unita del livello 4° 5 unita del livello 3° 23 unita del livello 2°

b) la tabella << C >> allegata alla LR n. 18 del 25 marzo 1974 e integrata con la seguente colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale trasferito dall Ente soppresso Gioventu Italiana ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, rispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell Amministrazione Regionale:

Livello retributivo e funzionale dell Amministrazione regionale 6°; carriere e qualifiche di provenienza del Personale di ruolo ex G.I.: carriera direttiva: CapoUfficio - Segretario di 1a, 2a e 3a classe;

Livello retributivo e funzionale dell Amministrazione regionale 5°; Carriere e qualifiche di provenienza del Personale di ruolo ex G.I.: Carriere di concetto:  Ruolo ragioneria: Capo servizio - Ragioniere principale - Primo ragioniere - Ragioniere - Ragioniere aggiunto - Vice ragioniere;

Ruolo tecnico: Primo geometra, Geometra – Geometra Aggiunto - Vice Geometra;

Ruolo Direttori: Direttore di 1a, 2a e 3a classe;

Livello retributivo e funzionale dell Amministrazione regionale 4°; Carriere e qualifiche di provenienza del Personale di ruolo ex G.I.: Carriera esecutiva:

Archivista Capo - Primo Archivista - Archivista

Applicato - Alunno d ordine;

Livello retributivo e funzionale dell Amministrazione regionale 3°; Carriere e qualifiche di provenienza del Personale di ruolo ex G.I.: Carriera ausiliaria: Ruolo autisti: Capo agente tecnico - Agente tecnico;  Carriera ausiliaria: Commesso - Usciere Capo – Usciere- Inserviente.




Art. 2


Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella legge 25 marzo 1974, n. 18 ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella B) ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni Pubbliche e delle anzianita convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali. 



Art. 3


Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventu Italiana.

La Giunta Regionale, su proposta dell Assessore agli Affari Generali, e autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato ai sensi e per gli effetti della presente legge. 




Art. 4


All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato per l anno 1977 in L. 250.000.000 si fara fronte con parte delle maggiori entrate rivenienti alla Regione dalla ripartizione del fondo comune di cui all art. 8  della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all art.1 della legge 10 maggio 1976, numero 356.

La spesa fara carico al capitolo << Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali e maggiori oneri per l applicazione dell art. 4 della LR n. 23 del 18 luglio 1974 (spesa obbligatoria) >> dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977  e successivi.