Anno 1977
Numero 11
Data 12/04/1977
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 12 aprile 1977, n. 11

Istituzione del comitato regionale tecnico amministrativo.



Art. 1


E istituito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo con funzioni di consulenza tecnico - amministrativa della Regione.

Il Comitato e composto:

a) dall assessore ai lavori pubblici, che lo presiede;

b) da un funzionario del settore lavori pubblici;

c) da un funzionario del settore urbanistico ed un funzionario del settore Sanita;

d) dai coordinatori degli Uffici del Genio Civile della Regione;

e) dal sovrintendente alle Gallerie e Monumenti o da un suo delegato;

f) dal sovrintendente alle antichita o da un suo delegato;

g) da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due;

h) da due Sindaci designati dall ANCI Pugliese;

i) da un Presidente di Amministrazione Provinciale designato dall UPI Pugliese;

l) dal coordinatore dell Ispettorato Agrario Compartimentale;

m) dal coordinatore dell Ispettorato Regionale delle Foreste.

Nella sua prima riunione il C.R.T.A. elegge il Vice Presidente tra i componenti di cui alle lettere g), h) e i).

Il Comitato e nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni.  




Art. 2


Il Comitato Tecnico - Amministrativo esercita le attribuzioni demandate dalla attuale legislazione al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP., al Consiglio Superiore dei LL.PP., e ad ogni organo collegiale, tecnico o amministrativo, in materia di opere pubbliche.



Art. 3


Alle sedute del Comitato partecipano, in via consultiva, i rappresentanti degli Enti interessati agli affari posti all ordine del giorno, con facolta di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.


Art. 4


Il Comitato e convocato dal suo Presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Per la validita delle adunanze del Comitato e necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parita prevale il voto del Presidente.

I membri dissenzienti in tutto o in parte del parere espresso dalla maggioranza hanno diritto a fare inserire a verbale le ragioni del loro dissenso.

Al momento del voto ed ai fini della validita di esso, non possono essere presenti altre persone all infuori dei componenti e del segretario.

Il Presidente puo far intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti, per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici anche non appartenenti all amministrazione regionale.

Un funzionario dell Assessorato ai LL.PP. designato dall Assessore esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.




Art. 5


Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla LR 24 marzo 1975, n. 27.