Legge Regionale 12 aprile 1977, n. 11
Istituzione del comitato regionale tecnico amministrativo.
Art. 1E istituito il Comitato
Regionale Tecnico Amministrativo con funzioni di consulenza tecnico -
amministrativa della Regione.
Il Comitato e
composto:
a) dall assessore ai lavori
pubblici, che lo presiede;
b) da un funzionario del
settore lavori pubblici;
c) da un funzionario del
settore urbanistico ed un funzionario del settore Sanita;
d) dai coordinatori degli
Uffici del Genio Civile della Regione;
e) dal sovrintendente alle
Gallerie e Monumenti o da un suo delegato;
f) dal sovrintendente alle
antichita o da un suo delegato;
g) da tre esperti nominati dal
Consiglio Regionale, con voto limitato a due;
h) da due Sindaci designati
dall ANCI Pugliese;
i) da un Presidente di
Amministrazione Provinciale designato dall UPI Pugliese;
l) dal coordinatore dell
Ispettorato Agrario Compartimentale;
m) dal coordinatore dell
Ispettorato Regionale delle Foreste.
Nella sua prima riunione il
C.R.T.A. elegge il Vice Presidente tra i componenti di cui alle lettere g), h) e
i).
Il Comitato e nominato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni.