Anno 1977
Numero 15
Data 06/05/1977
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 maggio 1977, n. 15

Norme per l' esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione del piano regionale per l' edilizia scolastica .



Art. 1


Limiti di applicazione della legge Le norme della presente legge si applicano alle opere di edilizia scolastica da realizzare nel territorio regionale, in attuazione della legge 5/ 8/ 1975 n. 412 e, per quanto non disciplinato dalle leggi regionali 21/ 1/ 1974 n. 2,  e 23/ 6/ 1976 n. 16, a tutte le opere di edilizia scolastica.



Art. 2

Modalita di esecuzione


Alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica provvede l Ente obbligato in uno dei seguenti modi:

Direttamente, con affidamento della progettazione e direzione dei lavori anche a liberi professionisti, e con esecuzione delle opere in appalto, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

In concessione, con affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere ad Enti, imprese e consorzi  di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di  apposite convenzioni nel rispetto delle modalita di cui all art. 5 della legge 5/ 8/ 1975 n. 412, e di quanto stabilito nei successivi articoli della presente legge.




Art. 3

Caratteristiche delle opere


Il progetto dell opera ammessa a finanziamento deve corrispondere per natura, entita ed importo alle  indicazioni contenute nella comunicazione di ammissione a contributo dell opera.

La superficie dell’area all uopo necessaria, quando questa sia da acquistare, deve essere commisurata alla effettiva entita dell opera da realizzare, secondo le norme contenute nel decreto del Ministro dei LL.PP. del 18/ 12/ 1975.

Superfici maggiori di quelle come sopra definite,  ritenute necessarie per futuri ampliamenti dell opera finanziata, secondo le previsioni di apposito progetto generale, potranno essere acquisite dagli Enti obbligati con fondi propri di bilancio o con contributo regionale.

Nel primo caso l ente ha diritto al reintegro della spesa da parte dello Stato o della Regione, in caso di concessione di contributo sulla restante parte del complesso scolastico previsto nel progetto generale.

In questi casi l Ente obbligato deve predisporre a proprie cure e spese il progetto generale del complesso scolastico, anche se limitato al solo schema plano - volumetrico, ed approvarlo in uno al progetto dell opera finanziata.

I progetti di edifici scolastici costituenti nuovo insediamento devono rispettare le norme tecniche aggiornate emanate con D.M. del 18/ 12/ 1975.

Le suddette norme tecniche hanno carattere indicativo per le opere di ampliamento, completamento, riattamento, adattamento di edifici esistenti.

Oltre al costo dei lavori ed a quello delle forniture, necessari per rendere l opera finanziata completa e funzionante, valutati a prezzi correnti di mercato, il progetto deve prevedere le seguenti spese nei limiti massimi a fianco di ciascuna indicata:

1) IVA nella misura dovuta;

2) indennita per acquisizione dell area, limitatamente alla superficie indispensabile valutata secondo le vigenti  leggi in materia;

3) imprevisti: in misura non superiore al 5% dei lavori a base di appalto;

4) spese generali: valutate in base all art. 16 della legge dello Stato 28/ 7/ 1967, n. 641 maggiorata al massimo del 25%;

5) indennita per allacciamenti alle reti urbane di acquedotto, fognatura, luce, etc. valutate in base alle tariffe vigenti.

Saranno ammesse a contributo suppletivo solo le maggiori spese rivenienti da:

1) aumento d asta, nei casi di appalto mediante licitazione privata;

2) revisione prezzi valutate come per legge;

3) riserve, purche non riferite a lavori suppletivi non autorizzati o a maggiori oneri imputabili a responsabilita dell Ente appaltante.

Eventuali maggiori spese diverse da quelle sopraindicate rimarranno a carico dell Ente obbligato.

La delibera di approvazione dei progetti di edilizia scolastica equivale a dichiarazione di pubblica utilita delle opere e di urgenza ed indifferibilita dei lavori.




Art. 4


Il Presidente della Giunta regionale, comunica all Ente obbligato l opera ammessa a finanziamento precisandone la natura e l entita, nonche l importo ammesso a contributo.

Per le opere eseguite direttamente dall Ente obbligato si applicano le norme previste dalla legge regionale 23 giugno 1976, n. 16. Nel parere tecnico espresso sul progetto dall ufficio competente, secondo quanto previsto dalla richiamata legge regionale 23- 6- 76, n. 16, deve risultare in modo esplicito che il progetto rispetta le norme tecniche di cui al D.M. del 18 dicembre 1975. Nella delibera di approvazione dello stesso deve risultare invece che esso corrisponde per natura ed entita all opera ammessa a contributo.

Le aree necessarie alla realizzazione delle opere sono prescelte in conformita dell art. 10 della legge 5- 8- 1975, n. 412, nel rispetto delle norme e dei tempi ivi precisati.

La Commissione di cui al 2° comma del citato art. 10 e composta dai seguenti componenti o loro delegati:

- Sindaco del Comune interessato che la presiede;

- Provveditore Regionale alle OO.PP.;

- Coordinatore dell Ufficio del Genio Civile competente;

- Coordinatore medico dell Ufficio del Medico provinciale;

- Provveditore agli Studi della provincia;

- Un rappresentante dei Consigli di Istituto delle Scuole medie o superiori o dei Consigli di Circolo delle scuole elementari presenti nel Comune, a seconda del tipo di scuola interessata al finanziamento, eletto dai membri degli stessi nell ambito degli aventi diritto.

Il progetto dell opera ammessa a finanziamento e la relativa delibera di approvazione dovranno pervenire direttamente all Assessorato regionale ai LL.PP. entro 150 giorni dalla data di comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

Nei casi in cui sia necessario acquisire l area, il suddetto termine decorre dalla delibera consiliare di scelta dell area.

Per l acquisizione dell area e per la realizzazione dell opera e stabilito il termine di anni due a decorrere dalla data della delibera di approvazione del progetto adottata dall Ente interessato.

La formale concessione del contributo e relativo impegno di spesa sono assunti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Nel caso di opere finanziate o con fondi rivenienti dalla legge dello Stato n. 412, ovvero con fondi regionali in conto capitale, verra disposta al momento dell emissione del decreto di concessione del contributo, a favore dellEnte obbligato interessato, presso la Tesoreria regionale una apertura di credito, pari ad 1/ 3 dell importo del progetto approvato, per i pagamenti in corso d opera.

La gestione del fondo avviene negli analoghi modi previsti nella legge regionale 23/ 6/ 1976 n. 16.

L integrazione del suddetto fondo avviene in base a rendiconti trimestrali riferiti al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre, da presentare al Presidente della Giunta per il tramite dell Ufficio del Genio Civile competente che vistera per presa d atto i suddetti rendiconti e la documentazione ad essa allegata.

L integrazione del fondo di gestione avverra in misura pari all importo dei rendiconti presentati sino alla concorrenza dei 9/ 10 dell importo finanziato.

Il residuo 10% verra erogato dopo la approvazione degli atti di collaudo.

Per le opere ammesse a contributo regionale la erogazione dei fondi avverra nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 16 del 23/ 6/ 1976.

Ai fini dell integrazione del fondo di gestione i rendiconti devono essere presentati entro i quindici giorni successivi alle scadenze sopraindicate corredati delle copie conformi dei documenti di spesa.

Gli elaborati revisionali in base ai quali saranno corrisposte le somme per revisione dei prezzi, sia in acconto che in via definitiva, sono approvati dal coordinatore dello Ufficio del Genio Civile competente entro 30 giorni dalla presentazione degli elaborati.

Le maggiori spese per tale titolo, limitatamente alle opere finanziate con la legge dello Stato n. 412, saranno fronteggiate con il fondo di riserva costituito a termine dell art. 3 della stessa legge. Esse saranno accreditate all Ente interessato sulla base di approvazione degli elaborati  revisionali.




Art. 5

Norme surrogatorie


Nel caso in cui la realizzazione dell opera non segua un andamento normale, in relazione al tempo assegnato per la sua ultimazione, ed in particolare quando dovessero scadere infruttuosamente il termine per la presentazione del progetto ovvero quello fissato per la ultimazione dell opera, la Regione, previa diffida, si sostituira all Ente obbligato a mezzo degli Uffici dell Assessorato ai LL.PP..

La sostituzione avverra con decreto del Presidente della Giunta.

Eventuali oneri conseguenti al provvedimento di cui sopra, se riconducibili a responsabilita dell Ente obbligato rimarranno a carico dello stesso Ente.




Art. 6

Affidamento in concessione


Qualora gli Enti obbligati o loro consorzi intendano avvalersi dell istituto della concessione, ne daranno comunicazione all Assessorato ai LL.PP. il quale, sentiti gli Enti interessati e la commissione consiliare competente, provvedera a coordinare gli interventi attraverso opportuni accorpamenti.

Tali comunicazioni dovranno pervenire all Assessorato ai LLPP entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al 1° comma del precedente art. 4.

L affidamento dei lavori in concessione avviene a mezzo di apposito bando secondo lo schema che sara predisposto dall Assessorato ai LLPP sentita la competente commissione consiliare.

L offerta piu vantaggiosa tra quelle ammesse al concorso e individuata da apposita commissione composta da:

- rappresentante dell Ente obbligato che la presiede;

- ingegnere o architetto designato dall Ente obbligato interessato sulla base di una terna  indicata dal rispettivo ordine provinciale professionale;

- ingegnere funzionario della Regione designato dall Assessore ai LL.PP..

La funzione di segretario in seno alla suddetta commissione e svolta da un funzionario amministrativo designato dall Ente interessato.

L Ente obbligato delibera sull offerta prescelta dalla Commissione ed aggiudica i lavori senza ulteriori preventivi pareri degli organi regionali. 

Qualora ad uno stesso bando siano interessati piu Enti, secondo gli accorpamenti definiti, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, stabilisce, sentiti gli Enti interessati, sia l Ente che sara delegato ad emanare il bando sia la composizione della Commissione giudicatrice delle offerte ammesse al concorso.




Art. 7

Interventi combinati


Qualora l Ente obbligato o piu Enti cumulativamente ritengano di programmare interventi maggiori di quelli ammessi a finanziamento con i fondi della legge n. 412  ma compresi nei fabbisogni indicati nel piano regionale di intervento per l edilizia scolastica, approvato dal Consiglio regionale con utilizzazione di proprie risorse, in particolare quelle destinate attualmente all affitto dei locali per uso scolastico, la Regione puo corrispondere contributi integrativi in conto interessi con il sistema di finanziamento previsto dalla legge regionale n. 2 del 21/ 1/ 1974 a copertura della differenza di spesa tra il costo del programma proposto ed il concorso economico degli Enti interessati.

Sui programmi di intervento come sopra indicati, da presentare all Assessorato ai LL.PP. decide la Giunta regionale in base ai criteri stabiliti nel piano regionale dell edilizia scolastica sentita la Commissione Consiliare competente.

I rapporti tra Enti obbligati e concessionario sono regolati da apposita convenzione nella quale sono indicate le modalita e le condizioni di attuazione del programma di intervento e le modalita di pagamento.

Le convenzioni sono sottoposte ad approvazione da parte della Giunta regionale. 




Art. 8

Delega


L Assessore ai LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.