Anno 1977
Numero 16
Data 06/05/1977
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 6 maggio 1977, n. 16

Incentivazione dell' associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.



TITOLO 1

Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione





SEZIONE I

Procedure





Art. 1

(Finalita)


In attuazione della legge 8/ 7/ 1975 n. 306 ed allo scopo di favorire l associazionismo degli imprenditori e lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del latte bovino, bufalino, ovino e caprino alla produzione e determinato, con i criteri previsti dalla presente legge, attraverso la contrattazione collettiva tra il Comitato economico regionale dei produttori agricoli zootecnici, costituito ai sensi dell art. 16, e i rappresentanti degli industriali regionali del settore e delle centrali del latte operanti in Puglia.



Art. 2

(Determinazione del prezzo del latte promossa dalla Regione)


Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, l Assessore regionale all agricoltura promuove, su richiesta di una di esse, immediatamente e comunque due mesi prima dell inizio dell annata agraria, l incontro del Comitato economico, di cui al successivo art. 16, con i rappresentanti degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte, di cui ai seguenti artt. 6, 7 e 8.

Il Comitato partecipa all incontro con l intervento dei suoi componenti.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu regioni, l incontro per la contrattazione e promosso dalla Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona, sentite le altre regioni interessate.




Art. 3

(Pubblicazione accordo)


L accordo intervenuto tra le parti e pubblicato, a cura del Comitato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed e vincolante per le parti contraenti. 


Art. 4

(Mancato accordo)


Qualora non intervenga fra le parti nessun accordo entro 30 giorni dall inizio dell annata agraria, il prezzo del latte alla produzione e determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una Commissione composta da:

1) L assessore regionale all agricoltura o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

2) cinque rappresentanti dei produttori di latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite i rispettivi organi regionali;

3) due rappresentanti delle cooperative lattiero - casearie designati dalle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute;

4) quattro rappresentanti dell industria di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2;

5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) due esperti in materia lattiero - casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente n. 2 ed uno da quelle di cui a nn. 4 e 5.

La Commissione e nominata con decreto del Presidente della Regione non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro 30 giorni da quello in cui e stata formalmente investita della questione.

Per la validita delle sedute e richiesta in 1° convocazione la presenza della meta piu uno dei componenti; in 2a convocazione la presenza di un terzo dei componenti.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei voti e sono vincolanti per le parti, immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dell Assessorato regionale all Agricoltura.

La commissione ha sede presso l Assessorato regionale all Agricoltura, dove viene convocata dal Presidente della Commissione stessa. 




Art. 5

(Inizio annata agraria)


Ai fini dell applicazione della presente legge, l inizio dell annata agraria e fissata al 1° gennaio e termina al 31 dicembre. 


SEZIONE II

Criteri tecnici





Art. 6

(Prezzo di vendita del latte)


Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, e formato:

a) da un prezzo base per ogni litro di latte con i requisiti fissati dallo << standard merceologico minimo >>, di cui al successivo art. 7;

b) da percentuali di maggiorazioni riferite alle qualita del latte ed alle condizioni igienico - sanitarie del bestiame, di cui al successivo art. 8. 




Art. 7

(Standard merceologico minimo)


Gli standards merceologici minimi del latte sono cosi determinati, per specie: 

bovina: densita a 20° c. 1,030, grasso 3,20%, proteine 2,90%;

bufalina: densita a 20 °c. 1,031, grasso 6,00%, proteine 3,50%;

ovina: densita a 20 ° c. 1,036, grasso 6,00%, proteine 5,20%;

caprina: densita a 20° c. 1,030, grasso 3,70%, proteine 3,50%.

Sono fatte salve eventuali eccezionali modifiche conseguenti all accordo fra le parti.




Art. 8

(Percentuali di maggiorazione)


Le percentuali di maggiorazione, di cui alla lettera b) del precedente articolo 6, verranno stabilite di anno in anno, contemporaneamente alla determinazione del prezzo base del latte, ed interesseranno:

- per il latte bovino: il contenuto in grasso e quello in proteine,  il valore batteriologico e le condizioni di miglioramento igienico - sanitarie del bestiame;

- per il latte bufalino, ovino e caprino : il contenuto in grasso e quello in proteine.

Le percentuali come innanzi determinate divengono vincolanti per le parti interessate immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dell assessorato regionale all agricoltura, sulla base della tabella n. 1 allegata  alla presente legge.




Art. 9

(Analisi del latte)


La metodologia e la periodicita del prelevamento dei campioni di latte, i sistemi di analisi, gli Istituti ed i laboratori pubblici o privati, presso i quali tali analisi devono essere eseguite, sono concordati ogni anno fra le parti interessate e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura  dell Assessorato regionale all agricoltura, sulla base della tabella n. 2 allegata alla presente legge. 



Art. 10

(Periodicita della determinazione dei prezzi)


Il prezzo base del latte e determinato, per l intera annata agraria, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione.

Su richiesta di una delle parti, detto prezzo potra essere sottoposto a revisione semestrale, qualora si dovessero verificare sostanziali mutamenti dei costi degli alimenti per il bestiame e del lavoro, con le modalita di cui all art. 4 della  presente legge.




TITOLO 2

Delle Associazioni di produttori zootecnici





SEZIONE I

Dei produttori zootecnici





Art. 11

(Requisiti dei produttori agricolo - zootecnici)


Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricolo - zootecnici gli imprenditori singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari,  gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere tutti coloro che, comunque, siano titolari di una impresa agricola, nella quale e esercitata un attivita zootecnica per la produzione del latte e che abbiano la disponibilita del relativo prodotto. 



SEZIONE II

Delle Associazioni





Art. 12

(Requisiti delle Associazioni dei produttori agricolo - zootecnici)


Le associazioni, costituite su iniziativa dei produttori agricolo - zootecnici, devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci esclusivamente dei produttori agricoli del latte, singoli o associati che abbiano la disponibilita del prodotto;

2) essere aperti a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l ammissione dell imprenditore o socio alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;

3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte e dei prodotti derivati per il tramite dell associazione, secondo modalita stabilite in conformita delle disposizioni statutarie;

b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione del prodotto, nonche di iniziative dirette ad incrementare la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all attitudine dell organismo associativo a gestire attrezzature prevalentemente pubbliche eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e la tutela del mercato nelle zone in cui gli associati svolgono la loro attivita.

Gli Statuti devono prevedere che nelle Assemblee ogni socio imprenditore agricolo - zootecnico abbia diritto ad un voto e le cooperative a tanti voti quanti sono i soci produttori di latte che fanno parte di esse.

Nella elezione degli organi direttivi e amministrativi, da attuarsi col sistema proporzionale, gli Statuti devono altresì garantire la pluralita di liste dei rispettivi candidati.

Gli Statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelli in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori medesimi non facciano gia parte di altre associazioni previste dalla legge.

Le cooperative agricole, anche di trasformazione, ed i loro consorzi, aventi i requisiti predetti con particolare riferimento alla base territoriale e associativa, possono essere riconosciuti come associazioni di produttori ai fini della presente legge, a condizione che tengano apposita contabilita separata da quelle delle altre attivita eventuali.

Qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli Enti ad essi aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni dei produttori agricolo - zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a piu ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale a tutti gli Enti associati.




Art. 13

(Obblighi degli aderenti alle associazioni produttori agricolo - zootecnici)


Gli aderenti alle associazioni assumono l obbligo:

1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;

2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall associazione a norma dello Statuto;

3) di corrispondere i contributi dovuti all associazione;

4) di astenersi da ogni attivita in contrasto con quella dell associazione;

5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite dall associazione.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno,  relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza della assemblea. 




Art. 14

(Accertamento dei requisiti dell Associazione produttori agricolo - zootecnici)


Il provvedimento del Presidente della Regione - emesso a seguito di conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell assessore all Agricoltura - che riconosce o nega l esistenza dei requisiti, deve essere motivato e puo essere impugnato dinanzi al TAR, nel termine di 30 giorni.

Qualora l Associazione operi nel territorio di piu Regioni, il riconoscimento e effettuato separatamente da ciascuna Regione interessata, alla quale deve essere presentata istanza.

Nel caso in cui i requisiti previsti venissero a mancare il Presidente della Regione, a seguito di deliberazione da adottarsi dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura corredata da richiesta del Comitato economico di cui al successivo art. 16 della presente legge e del parere del Comitato di cui al presente articolo, puo revocare il riconoscimento.

Il riconoscimento dei requisiti delle Associazioni dei produttori agricolo - zootecnici e deliberato entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle Associazioni medesime, sentito il parere di un apposito comitato costituito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 4,  integrato dal Presidente della competente Commissione permanente del Consiglio o da un suo rappresentante.




Art. 15

(Spese di gestione delle Associazioni produttori agricolo - zootecnici)


Alle spese necessarie per l organizzazione e l esercizio delle loro attivita le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura e stabilita annualmente dall Assemblea, con deliberazione sottoposta all approvazione dell assessore regionale all Agricoltura.

Alle associazioni, per un periodo non superiore ai 5 anni e con gradualita decrescente, sono concessi, nei limiti dei fondi annualmente disponibili, contributi nelle spese di avviamento occorrenti per il loro funzionamento, sulla base di programmi annuali di attivita approvati dalla Giunta regionale su proposta dell assessore regionale alla Agricoltura, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente.

Il contributo e concesso sino al 90% della spesa ammissibile nel primo anno, dell 80% nel secondo anno, del 70% nel terzo anno, del 55% nel quarto anno e del 40% nel quinto anno.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla Comunita Economica Europea.  




Art. 16

(Costituzione del Comitato economico)


Ogni associazione dei produttori agricolo - zootecnici, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento regionale di riconoscimento, deve segnalare all assessorato regionale all agricoltura i nominativi di un rappresentante  e di un supplente, per la costituzione del Comitato economico regionale.

I componenti del Comitato economico regionale sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell Assessore regionale all agricoltura.

L insediamento del Comitato, che dura in carica 3 anni, e effettuato con la pubblicazione della sua composizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Entro 15 giorni dall insediamento del Comitato, l associazione regionale allevatori, l associazione nazionale della pastorizia, la federazione regionale degli agricoltori, la federazione regionale dei coltivatori diretti, l Alleanza regionale contadini, l Unione regionale dei Coltivatori Italiani, l associazione produttori zootecnici di Puglia, devono segnalare ciascuna all Assessorato regionale all agricoltura il nominativo di un proprio rappresentante, incaricato di assistere il Comitato economico regionale nell espletamento delle proprie funzioni.

Ai soli fini del coordinamento interno dei lavori, il Comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Ogni rappresentante componente il Comitato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci che fanno parte di ogni Associazione produttori agricolo - zootecnici.




TITOLO 3

Disposizioni finanziarie e norme transitorie





Art. 17

(Copertura finanziaria)


Per far fronte agli oneri derivanti dall applicazione dell art. 15 della presente legge e istituito nel bilancio per l esercizio 1977 e nei seguenti un capitolo recante la denominazione << Contributi per la incentivazione dell associazionismo dei produttori agricoli di latte >> il cui stanziamento, da determinarsi annualmente, trovera copertura sui fondi rivenienti ai sensi dell art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e sue eventuali modificazioni. 



Art. 18

Norme transitorie


Fino a quanto non operano le Associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero - casearie successive all entrata in vigore della legge medesima, l assessore regionale all Agricoltura convoca, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 6, 7 e 8, almeno tre mesi prima della scadenza dell annata agraria, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l art. 4.

Data a Bari, addì 6 maggio 1977

PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE DEL PREZZO  BASE DI VENDITA DEL LATTE

(Art. 8)

Le percentuali di maggiorazione del prezzo base di vendita del latte alla produzione sono così determinate:

LATTE BOVINO:

a) contenuto in grasso:

0,7% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine:

1,50% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

c) valore batteriologico:

4,0% sino a 500.000 batteri per ml. 2,0% da 500.000 a 1.000.000 per ml. 1,0% da 1.000.000 a 2.000.000 di batteri per ml.

d) condizioni igienico - sanitarie del bestiame:

mastite: 2,0% sino a 300.000 cellule somatiche per ml. 1,0% da 300.001 a 700.000 cellule somatiche per ml.

LATTE BUFALINO:

a) contenuto in grasso:

1,5% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine:

2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

LATTE OVINO:

a) contenuto in grasso:

1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo b) contenuto in proteine: 2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo

LATTE CAPRINO:

a) contenuto in grasso:

1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo b) contenuto in proteine: 2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo

ANALISI DEL LATTE

(Art. 9)

Le analisi del latte conferito agli stabilimenti devono essere effettuate secondo la seguente normativa.

LABORATORI

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche merceologiche del latte devono essere effettuate a scelta delle Associazioni presso i seguenti laboratori:

A) PUBBLICI

1) Laboratori provinciali di igiene e profilassi;

2) Istituti zooprofilattico sperimentale per la Puglia di Foggia;

3) Laboratori delle universita;

B) PRIVATI

1) Laboratori delle associazioni di allevatori o degli stabilimenti lattiero - caseari, previa intesa fra le parti interessate.

CONTROLLI

L assessorato regionale all agricoltura designera un ente pubblico per il controllo sulla uniformita delle analisi, eseguita secondo la metodologia appresso indicata e per la taratura degli strumenti adoperati dai singoli laboratori.

CAMPIONATURA

I campioni del latte conferito saranno prelevati da personale scelto di comune accordo fra produttori agricoli ed utilizzatori.

La periodicita dei prelevamenti e la seguente:

- bovini e bufalini ogni 21 giorni

- ovini e caprini ogni 14 giorni

Tutte le spese relative al prelevamento e trasporto dei campioni di latte ai laboratori di analisi saranno sopportate in parti uguali dai produttori e dagli utilizzatori.

METODOLOGIA DELLE ANALISI

Le analisi dei campioni di latte devono essere effettuate con i seguenti metodi:

a) GRASSO

1 - metodo volumetrico GERBER

2 - metodo Milk - o - tester e similari sufelametrici

b) PROTEINE

1 - metodo all amido nero

2 - metodo all arancio G

3 - metodo al formolo

c) CARICA MICROBICA

metodi indiretti:

1 - bleu di metilene

2 - Resazzurrino (alizarina)

d) MASTITE

1 - conta citologica

2 - california test