Legge Regionale 6 maggio 1977, n. 16 Incentivazione dell' associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.
TITOLO 1Norme per la determinazione del
prezzo di vendita del latte alla produzione
SEZIONE I Procedure
Art. 1(Finalita) In attuazione della legge
8/ 7/ 1975 n. 306 ed allo scopo di favorire l associazionismo degli
imprenditori e lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati
livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del
latte bovino, bufalino, ovino e caprino alla produzione e determinato, con i
criteri previsti dalla presente legge, attraverso la contrattazione collettiva
tra il Comitato economico regionale dei produttori agricoli zootecnici,
costituito ai sensi dell art. 16, e i rappresentanti degli industriali
regionali del settore e delle centrali del latte operanti in
Puglia.
Art. 2(Determinazione del prezzo del
latte promossa dalla Regione) Qualora le parti non vi abbiano
autonomamente provveduto, l Assessore regionale all agricoltura promuove, su
richiesta di una di esse, immediatamente e comunque due mesi prima dell inizio
dell annata agraria, l incontro del Comitato economico, di cui al successivo
art. 16, con i rappresentanti degli industriali del settore e delle centrali del
latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo
di vendita del latte, di cui ai seguenti artt. 6, 7 e 8.
Il Comitato partecipa all
incontro con l intervento dei suoi componenti.
Qualora la fissazione del
prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu regioni, l incontro
per la contrattazione e promosso dalla Regione nel cui territorio si determina
la maggiore produzione rispetto alla zona, sentite le altre regioni
interessate.
Art. 3(Pubblicazione
accordo) L accordo intervenuto
tra le parti e pubblicato, a cura del Comitato, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ed e vincolante per le parti contraenti.
Art. 4(Mancato
accordo) Qualora non intervenga fra le
parti nessun accordo entro 30 giorni dall inizio dell annata agraria, il
prezzo del latte alla produzione e determinato, secondo i criteri fissati dalla
presente legge, da una Commissione composta da:
1) L assessore regionale all
agricoltura o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
2) cinque rappresentanti dei
produttori di latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti
designati dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, tramite i rispettivi organi regionali;
3) due rappresentanti delle
cooperative lattiero - casearie designati dalle organizzazioni cooperative
nazionali riconosciute;
4) quattro rappresentanti dell
industria di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al
precedente n. 2;
5) un rappresentante delle
centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;
6) due esperti in materia
lattiero - casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente n.
2 ed uno da quelle di cui a nn. 4 e 5.
La Commissione e nominata con
decreto del Presidente della Regione non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni
annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro 30 giorni da
quello in cui e stata formalmente investita della
questione.
Per la validita delle sedute
e richiesta in 1° convocazione la presenza della meta piu uno dei componenti;
in 2a convocazione la presenza di un terzo dei componenti.
Le decisioni della Commissione
sono adottate a maggioranza dei voti e sono vincolanti per le parti,
immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, effettuata a cura dell Assessorato regionale all
Agricoltura.
La commissione ha sede presso
l Assessorato regionale all Agricoltura, dove viene convocata dal Presidente
della Commissione stessa.
Art. 5(Inizio annata
agraria) Ai fini dell
applicazione della presente legge, l inizio dell annata agraria e fissata al
1° gennaio e termina al 31 dicembre.
SEZIONE II Criteri tecnici
Art. 6(Prezzo di vendita del
latte) Il prezzo di vendita del latte
alla produzione, a qualunque uso destinato, e formato:
a) da un prezzo base per ogni
litro di latte con i requisiti fissati dallo << standard merceologico
minimo >>, di cui al successivo art. 7;
b) da percentuali di
maggiorazioni riferite alle qualita del latte ed alle condizioni igienico -
sanitarie del bestiame, di cui al successivo art. 8.
Art. 7(Standard merceologico
minimo) Gli standards merceologici
minimi del latte sono cosi determinati, per specie:
bovina: densita a 20° c.
1,030, grasso 3,20%, proteine 2,90%;
bufalina: densita a 20 °c.
1,031, grasso 6,00%, proteine 3,50%;
ovina: densita a 20 ° c.
1,036, grasso 6,00%, proteine 5,20%;
caprina: densita a 20° c.
1,030, grasso 3,70%, proteine 3,50%.
Sono fatte salve eventuali
eccezionali modifiche conseguenti all accordo fra le parti.
Art. 8(Percentuali di
maggiorazione) Le percentuali di
maggiorazione, di cui alla lettera b) del precedente articolo 6, verranno
stabilite di anno in anno, contemporaneamente alla determinazione del prezzo
base del latte, ed interesseranno:
- per il latte bovino: il contenuto in grasso e quello in
proteine, il valore batteriologico e le
condizioni di miglioramento igienico -
sanitarie del bestiame;
- per il latte bufalino, ovino e caprino : il contenuto in
grasso e quello in proteine.
Le percentuali come innanzi
determinate divengono vincolanti per le parti interessate immediatamente dopo la
pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata
a cura dell assessorato regionale all agricoltura, sulla base della tabella n.
1 allegata alla presente
legge.
Art. 9(Analisi del
latte) La metodologia e la
periodicita del prelevamento dei campioni di latte, i sistemi di analisi, gli
Istituti ed i laboratori pubblici o privati, presso i quali tali analisi devono
essere eseguite, sono concordati ogni anno fra le parti interessate e pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell Assessorato regionale all agricoltura,
sulla base della tabella n. 2 allegata alla presente legge.
Art. 10(Periodicita della
determinazione dei prezzi) Il prezzo base del latte e
determinato, per l intera annata agraria, con particolare riferimento alla
dinamica dei costi di produzione.
Su richiesta di una delle
parti, detto prezzo potra essere sottoposto a revisione semestrale, qualora si
dovessero verificare sostanziali mutamenti dei costi degli alimenti per il
bestiame e del lavoro, con le modalita di cui all art. 4 della presente legge.
TITOLO 2Delle Associazioni di
produttori zootecnici
SEZIONE I Dei produttori zootecnici
Art. 11(Requisiti dei produttori
agricolo - zootecnici) Agli effetti della
presente legge sono considerati produttori agricolo - zootecnici gli
imprenditori singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i
miglioratori, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere tutti coloro che,
comunque, siano titolari di una impresa agricola, nella quale e esercitata un
attivita zootecnica per la produzione del latte e che abbiano la disponibilita
del relativo prodotto.
SEZIONE II Delle Associazioni
Art. 12(Requisiti delle Associazioni
dei produttori agricolo - zootecnici) Le associazioni, costituite su
iniziativa dei produttori agricolo - zootecnici, devono possedere i seguenti
requisiti:
1) avere quali soci
esclusivamente dei produttori agricoli del latte, singoli o associati che
abbiano la disponibilita del prodotto;
2) essere aperti a tutti i
produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l
ammissione dell imprenditore o socio alla presentazione della domanda ed al
possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
3) essere disciplinate da norme
statutarie che prevedano in particolare:
a) la deliberazione di
regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i
produttori associati e l obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla
vendita del latte e dei prodotti derivati per il tramite dell associazione,
secondo modalita stabilite in conformita delle disposizioni
statutarie;
b) la propaganda e la
promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione
del prodotto, nonche di iniziative dirette ad incrementare la produzione, il
consumo e ad agevolarne la vendita;
c) una dimensione organizzativa
ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della
produzione e all attitudine dell organismo associativo a gestire attrezzature
prevalentemente pubbliche eventualmente esistenti nella zona, sia tale da
esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della
produzione e la tutela del mercato nelle zone in cui gli associati svolgono la
loro attivita.
Gli Statuti devono prevedere
che nelle Assemblee ogni socio imprenditore agricolo - zootecnico abbia diritto
ad un voto e le cooperative a tanti voti quanti sono i soci produttori di latte
che fanno parte di esse.
Nella elezione degli organi
direttivi e amministrativi, da attuarsi col sistema proporzionale, gli Statuti
devono altresì garantire la pluralita di liste dei rispettivi
candidati.
Gli Statuti possono prevedere
che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelli in
cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori
medesimi non facciano gia parte di altre associazioni previste dalla
legge.
Le cooperative agricole, anche
di trasformazione, ed i loro consorzi, aventi i requisiti predetti con
particolare riferimento alla base territoriale e associativa, possono essere
riconosciuti come associazioni di produttori ai fini della presente legge, a
condizione che tengano apposita contabilita separata da quelle delle altre
attivita eventuali.
Qualora tale riconoscimento sia
stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli Enti ad essi aderenti non
possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.
Le associazioni dei produttori
agricolo - zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a
piu ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al
presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi
direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale a tutti gli Enti
associati.
Art. 13(Obblighi degli aderenti alle
associazioni produttori agricolo - zootecnici) Gli aderenti alle associazioni
assumono l obbligo:
1) di effettuare la vendita del
latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
2) di dare adempimento alle
disposizioni legalmente adottate dall associazione a norma dello
Statuto;
3) di corrispondere i
contributi dovuti all associazione;
4) di astenersi da ogni
attivita in contrasto con quella dell associazione;
5) di sottoporsi ai controlli
ed alle sanzioni stabilite dall associazione.
Le deliberazioni che impegnano
i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed
attrezzature, sono di spettanza della assemblea.
Art. 14(Accertamento dei requisiti
dell Associazione produttori agricolo - zootecnici) Il provvedimento del Presidente
della Regione - emesso a seguito di conforme deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell assessore all Agricoltura - che riconosce o nega l
esistenza dei requisiti, deve essere motivato e puo essere impugnato dinanzi al
TAR, nel termine di 30 giorni.
Qualora l Associazione operi
nel territorio di piu Regioni, il riconoscimento e effettuato separatamente da
ciascuna Regione interessata, alla quale deve essere presentata istanza.
Nel caso in cui i requisiti
previsti venissero a mancare il Presidente della Regione, a seguito di
deliberazione da adottarsi dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore
all Agricoltura corredata da richiesta del Comitato economico di cui al
successivo art. 16 della presente legge e del parere del Comitato di cui al
presente articolo, puo revocare il riconoscimento.
Il riconoscimento dei requisiti
delle Associazioni dei produttori agricolo - zootecnici e deliberato entro 60
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle Associazioni
medesime, sentito il parere di un apposito comitato costituito dai
rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative di cui ai punti
2) e 3) del precedente art. 4, integrato
dal Presidente della competente Commissione permanente del Consiglio o da un suo
rappresentante.
Art. 15(Spese di gestione delle
Associazioni produttori agricolo - zootecnici) Alle spese necessarie per l
organizzazione e l esercizio delle loro attivita le Associazioni provvedono
mediante contributi a carico degli associati, la cui misura e stabilita
annualmente dall Assemblea, con deliberazione sottoposta all approvazione
dell assessore regionale all Agricoltura.
Alle associazioni, per un
periodo non superiore ai 5 anni e con gradualita decrescente, sono concessi,
nei limiti dei fondi annualmente disponibili, contributi nelle spese di
avviamento occorrenti per il loro funzionamento, sulla base di programmi annuali
di attivita approvati dalla Giunta regionale su proposta dell assessore
regionale alla Agricoltura, sentita la Commissione Consiliare Permanente
competente.
Il contributo e concesso sino
al 90% della spesa ammissibile nel primo anno, dell 80% nel secondo anno, del
70% nel terzo anno, del 55% nel quarto anno e del 40% nel quinto anno.
Le associazioni sono comunque
abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla Comunita Economica Europea.
Art. 16(Costituzione del Comitato
economico) Ogni associazione dei
produttori agricolo - zootecnici, entro 30 giorni dalla data di ricezione del
provvedimento regionale di riconoscimento, deve segnalare all assessorato
regionale all agricoltura i nominativi di un rappresentante e di un supplente, per la costituzione del
Comitato economico regionale.
I componenti del Comitato
economico regionale sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell Assessore regionale all agricoltura.
L insediamento del Comitato,
che dura in carica 3 anni, e effettuato con la pubblicazione della sua
composizione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Entro 15 giorni dall
insediamento del Comitato, l associazione regionale allevatori, l associazione
nazionale della pastorizia, la federazione regionale degli agricoltori, la
federazione regionale dei coltivatori diretti, l Alleanza regionale contadini,
l Unione regionale dei Coltivatori Italiani, l associazione produttori
zootecnici di Puglia, devono segnalare ciascuna all Assessorato regionale all
agricoltura il nominativo di un proprio rappresentante, incaricato di assistere
il Comitato economico regionale nell espletamento delle proprie funzioni.
Ai soli fini del coordinamento
interno dei lavori, il Comitato nomina nel proprio seno un segretario.
Ogni rappresentante componente
il Comitato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci che fanno parte di ogni
Associazione produttori agricolo - zootecnici.
TITOLO 3Disposizioni finanziarie e
norme transitorie
Art. 17(Copertura
finanziaria) Per far fronte agli oneri
derivanti dall applicazione dell art. 15 della presente legge e istituito nel
bilancio per l esercizio 1977 e nei seguenti un capitolo recante la
denominazione << Contributi per la incentivazione dell associazionismo
dei produttori agricoli di latte >> il cui stanziamento, da determinarsi
annualmente, trovera copertura sui fondi rivenienti ai sensi dell art. 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 e sue eventuali modificazioni.
Art. 18Norme
transitorie Fino a quanto non operano le
Associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne
lattiero - casearie successive all entrata in vigore della legge medesima, l
assessore regionale all Agricoltura convoca, ai fini della contrattazione per
la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 6, 7 e 8, almeno tre
mesi prima della scadenza dell annata agraria, i rappresentanti delle
organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni
cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle
industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del
latte.
Qualora non intervenga tra le
parti un accordo si applica l art. 4.
Data a Bari, addì 6 maggio
1977
PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE
DEL PREZZO BASE DI VENDITA DEL LATTE
(Art. 8)
Le percentuali di maggiorazione
del prezzo base di vendita del latte alla produzione sono così
determinate:
LATTE
BOVINO:
a) contenuto in
grasso:
0,7% per ogni frazione decimale
oltre il minimo;
b) contenuto in
proteine:
1,50% per ogni frazione
decimale oltre il minimo;
c) valore
batteriologico:
4,0% sino a 500.000 batteri per
ml. 2,0% da 500.000 a 1.000.000 per ml. 1,0% da 1.000.000 a 2.000.000 di batteri
per ml.
d) condizioni igienico -
sanitarie del bestiame:
mastite: 2,0% sino a 300.000
cellule somatiche per ml. 1,0% da 300.001 a 700.000 cellule somatiche per
ml.
LATTE
BUFALINO:
a) contenuto in
grasso:
1,5% per ogni frazione decimale
oltre il minimo;
b) contenuto in
proteine:
2,0% per ogni frazione decimale
oltre il minimo;
LATTE
OVINO:
a) contenuto in
grasso:
1,0% per ogni frazione decimale
oltre il minimo b) contenuto in proteine: 2,0% per ogni frazione decimale oltre
il minimo
LATTE
CAPRINO:
a) contenuto in
grasso:
1,0% per ogni frazione decimale
oltre il minimo b) contenuto in proteine: 2,0% per ogni frazione decimale oltre
il minimo
ANALISI DEL LATTE
(Art. 9)
Le analisi del latte conferito
agli stabilimenti devono essere effettuate secondo la seguente normativa.
LABORATORI
Le analisi per la
determinazione delle caratteristiche merceologiche del latte devono essere
effettuate a scelta delle Associazioni presso i seguenti
laboratori:
A)
PUBBLICI
1) Laboratori provinciali di
igiene e profilassi;
2) Istituti zooprofilattico
sperimentale per la Puglia di Foggia;
3) Laboratori delle
universita;
B)
PRIVATI
1) Laboratori delle
associazioni di allevatori o degli stabilimenti lattiero - caseari, previa
intesa fra le parti interessate.
CONTROLLI
L assessorato regionale all
agricoltura designera un ente pubblico per il controllo sulla uniformita delle
analisi, eseguita secondo la metodologia appresso indicata e per la taratura
degli strumenti adoperati dai singoli laboratori.
CAMPIONATURA
I campioni del latte conferito
saranno prelevati da personale scelto di comune accordo fra produttori agricoli
ed utilizzatori.
La periodicita dei
prelevamenti e la seguente:
- bovini e bufalini ogni 21
giorni
- ovini e caprini ogni 14
giorni
Tutte le spese relative al
prelevamento e trasporto dei campioni di latte ai laboratori di analisi saranno
sopportate in parti uguali dai produttori e dagli utilizzatori.
METODOLOGIA DELLE
ANALISI
Le analisi dei campioni di
latte devono essere effettuate con i seguenti metodi:
a) GRASSO
1 - metodo volumetrico
GERBER
2 - metodo Milk - o - tester e
similari sufelametrici
b)
PROTEINE
1 - metodo all amido
nero
2 - metodo all arancio
G
3 - metodo al
formolo
c) CARICA
MICROBICA
metodi
indiretti:
1 - bleu di
metilene
2 - Resazzurrino
(alizarina)
d)
MASTITE
1 - conta
citologica
2 - california
test
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