Legge Regionale 30 maggio 1977, n. 17 Norme sulla contabilita' regionale.
TITOLO 1La Programmazione
Regionale
Art. 1(Finalita della
legge) La presente legge disciplina l
ordinamento contabile della Regione Puglia in attuazione dell art. 70 dello
Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di
coordinamento poste dalla legge 19
maggio 1976, n. 335.
Agli effetti della presente
legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335 sara denominata << legge statale
>>.
Art. 2(Piano regionale di
sviluppo) La Regione, anche ai fini della
elaborazione del bilancio pluriennale, adotta un piano regionale di sviluppo che
determina obiettivi, priorita e tempi di attuazione delle scelte ivi contenute.
Nell ambito degli obiettivi
del programma di sviluppo ed in attuazione dello stesso, la Regione adotta piani
e programmi settoriali, progetti per obiettivi determinati, che assumono
rilevanza agli effetti della rappresentazione
della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, della classificazione
della spesa medesima e della competenza d esercizio.
Art. 3(Progetti
regionali) I progetti riguardano le spese
relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o
Istituti dipendenti da essa, o da Enti locali su delega o con la collaborazione
della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e
verificabili, individuati nell ambito del programma regionale di sviluppo
tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi
delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli
obiettivi medesimi.
Per ogni progetto devono essere
indicati:
1) l obiettivo e la eventuale
ulteriore distinzione in sotto - obiettivi ed elementi di programma, con la
specificazione di tutti gli elementi fisici atti ad individuare l obiettivo
medesimo e da rendere verificabile il
grado di conseguimento dello stesso;
2) l arco temporale di durata
del progetto e le eventuali fasi di realizzazione del
medesimo;
3) l entita globale della
spesa prevista a carico del bilancio della Regione e di quello di altri Enti, e
l indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per
l attuazione del progetto;
4) gli Enti e gli uffici
responsabili dell attuazione del progetto e delle singole ripartizioni o fasi
dello stesso, nonche le misure organizzative necessarie per l attuazione del progetto medesimo.
Sono aggregabili in progetti le
spese finalizzate al perseguimento di singoli obiettivi fissati nel
programma regionale di sviluppo per le
quali l approvazione da parte del competente organo della Regione sia
intervenuta od avvenga contemporaneamente all approvazione del Bilancio
pluriennale.
Per i progetti in corso di
realizzazione dovra indicarsi lo stato di attuazione del progetto ed, in
particolare:
a) il grado di realizzazione
degli obiettivi fisici prefissati;
b) le somme stanziate nei
bilanci della Regione ed in quelli di altri Enti, delle somme impegnate e di
quelle pagate sino alla data di compilazione del bilancio
pluriennale;
c) le eventuali variazioni
apportate rispetto alla primitiva configurazione del
progetto.
Le spese per le quali non e
stata autorizzata nei modi indicati nei precedenti commi del presente articolo e
nel successivo articolo la rappresentazione in bilancio per progetto, sono
ripartite per aree di attivita o d intervento.
Le aree di attivita o di
intervento sono individuate in relazione alle competenze della Regione, alla
legislazione in vigore e all organizzazione degli uffici
regionali.
Il bilancio pluriennale dovra
altresì indicare le risorse accantonate
per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per interventi non
ancora definiti in modo specifico.
Art. 4(Progetti
speciali) La Regione adotta
progetti, ai sensi dell articolo 3, diretti alla valorizzazione di determinate
aree del territorio regionale, nonche di specifici settori di intervento,
aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in piu programmi o piu
piani, o in piu obiettivi generali ai sensi dell art. 2.
Art. 5(Bilancio di
previsione) L esercizio finanziario della
Regione coincide con l anno solare.
Per gli incassi e i versamenti
delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31
dicembre, la chiusura dei conti e protratta al 31 gennaio successivo.
Il bilancio di previsione
corredato dalla relazione programmatica e presentato dalla Giunta al Consiglio
entro il 30 Agosto dell anno precedente a quello cui esso si riferisce ed e
approvato con legge entro il successivo 15 dicembre ai sensi dell art. 70 dello
Statuto.
Il bilancio di previsione e
costituito:
1) dal bilancio pluriennale, le
cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;
2) dal bilancio annuale di
previsione.
Le previsioni del bilancio
poliennale sono rappresentate in termini di competenza e rappresentano il quadro
delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo
considerato, in ragione della legislazione statale e regionale vigente, dagli
indirizzi del programma di sviluppo regionale e dei conseguenti interventi
legislativi.
Il bilancio pluriennale
costituisce sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
L adozione del bilancio
pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne ad eseguire
le spese in esso contemplate.
Art. 6(Bilancio
pluriennale) Il bilancio pluriennale ha una
durata non superiore ad un quinquennio.
Esso e approvato con la stessa
legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, e aggiornato ogni
anno e costituisce allegato al bilancio annuale.
Art. 7(Struttura del Bilancio
poliennale) Il Bilancio pluriennale e
composto:
a) da uno stato di previsione
delle Entrate;
b) da uno stato di previsione
delle spese;
c) da un quadro generale
riassuntivo.
Le entrate sono classificate
secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio
annuale di previsione.
Le spese sono ripartite con
riferimento agli obiettivi e fasi operative anche non corrispondenti all
assetto organizzativo interno della Giunta.
Nell ambito di questa
ripartizione sono possibili ulteriori suddivisioni che comportino l
aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In
ogni caso debbono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le
funzioni normali, quelle per ulteriori programmi di sviluppo e quelle per
funzioni delegate dallo Stato.
Sono altresì precisate le somme
destinate a nuovi finanziamenti di
interventi gia previsti dalla legislazione in vigore e quelle destinate al
finanziamento di nuovi interventi. Sono distintamente indicati i casi in cui l
esecuzione degli interventi sia condizionata a speciali assegnazioni di fondi da
parte dello Stato.
Per ogni ripartizione della
entrata e della spesa e indicata, in corrispondenza con le previsioni del
bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo
esercizio del periodo considerato. E inoltre indicata la quota relativa all
esercizio successivo, nonche globalmente la quota relativa al residuo periodo.
Il quadro generale riassuntivo
di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto
per titoli;
b) per le spese: il riassunto
secondo gli obiettivi generali del
programma.
La destinazione delle entrate
regionali e disciplinata dagli articoli seguenti, sulla base del riparto di cui
ai comma precedenti, con riferimento al combinato disposto degli artt. 4, 9, 10, 21 e 22 della legge 19- 5-
1976, n. 335 e 10 della legge n. 281 del 16- 5- 1970.
Art. 8(Entrate nel Bilancio
pluriennale) Nel bilancio pluriennale le
entrate relative ai tributi propri della Regione ed al gettito di tributi
erTimes New Romani o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati
nell ammontare presunto, in base all andamento del relativo gettito nell anno
in corso e negli anni precedenti, nonche in base alle previsioni formulate
sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erTimes New
Romani alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi
nazionali della programmazione.
Le entrate derivanti dal
riparto del fondo di cui all art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono
indicate tenendo conto dei criteri di cui all art. 1 della legge 10 maggio
1976, n. 356 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le entrate derivanti dal
riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di
cui all art. 9 della legge 16 maggio
1970 n. 281, quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato,
sono indicate sulla base delle norme e
dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali
competenti od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all
importo dell ultima
assegnazione.
Sono altresì indicate le
entrate derivanti dai mutui e prestiti gia autorizzati, nonche, distintamente,
le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e
stipulare nel periodo per l esecuzione dei programmi di spesa della
Regione.
Art. 9(Spese nel Bilancio
pluriennale) Nel bilancio pluriennale sono
distintamente indicate le spese conseguenti all applicazione delle leggi gia
in vigore, nonche quelle necessarie per l ordinario funzionamento degli organi
ed uffici regionali, nell ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili
variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dalla applicazione della
normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.
Sono indicate, inoltre,
singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai
bilanci annuali la determinazione della rispettiva entita, tenendo conto degli
indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di
intervento.
TITOLO 2La destinazione delle
entrate
Art. 10(Funzioni normali e ulteriori
programmi di sviluppo) In rispondenza al disposto
dell art. 9, 1° comma, della legge 19- 5- 1976, n. 335, ed in attesa della
riforma della finanza regionale in attuazione dell art. 119 della Costituzione,
la Regione Puglia, agli effetti della destinazione delle entrate regionali,
assume le spese necessarie per l adempimento delle funzioni normali di cui all
art. 119, 2°comma, della Costituzione, distinte da quelle per ulteriori
programmi di sviluppo.
Nei termini di cui al comma
precedente, al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo
sono destinati anche i contributi speciali per provvedere a scopi determinati,
di cui all art. 119, 3° comma, della Costituzione, secondo la disciplina dell
art. 12 della legge 16- 5- 1970, n. 281.
Art. 11(Finanziamento delle spese per
l adempimento delle funzioni normali) La Regione provvede al
finanziamento delle spese per l adempimento delle funzioni normali con le
entrate derivanti da:
1) tributi propri e quote di
tributi erTimes New Romani, devolute alla Regione direttamente, o a titolo di
ripartizione del fondo comune di cui all art. 8 della legge n. 281/
1970;
2) rendite patrimoniali, utili
di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di
capitali e rimborso di crediti;
3) assegnazioni statali
effettuate in base all art. 9 della legge n. 281/ 1970 – complete di quelle
previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e contemplata
la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell art. 2 lett. c) della
legge 10 maggio 1976, n. 356 che non siano destinate al finanziamento delle
spese di cui al successivo art. 12;
4) assegnazioni statali
previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa;
5) assegnazioni statali in
corrispondenza di deleghe di funzioni;
6) eventuale saldo finanziario
attivo.
Sono destinabili esclusivamente
al finanziamento di spese di investimento le entrate rivenienti da alienazione
di beni patrimoniali.
Art. 12(Finanziamento delle spese per
ulteriori programmi di sviluppo) La Regione provvede al
finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate
derivanti da:
1) tributi propri, quote di
tributi erTimes New Romani ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti
1 e 2 dell articolo precedente per le somme eccedenti il relativo impiego agli
effetti di cui all articolo medesimo;
2) assegnazioni statali
effettuate in base all art. 9 della legge n. 281/ 1970 – complete di quelle
previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e contemplata
la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell art. 2, lett. c) della
legge n. 356/ 76 - destinate al finanziamento delle spese di cui al presente
articolo;
3) assegnazioni statali
previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa, od in corrispondenza
di deleghe di funzioni;
4) contributi speciali per
provvedere a scopi determinati, ai sensi dell art. 12 della legge n. 281/ 1970;
5) eventuale saldo finanziario
attivo;
6) ricorso al
credito.
Art. 13(Entrate con vincolo di
destinazione) Le entrate derivanti da
assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali
non e contemplata la confluenza nel fondo dell art. 9, ai sensi dell art. 2,
lett. c) della legge n. 356 del 10- 5- 1976, sono destinate al finanziamento
delle spese per l adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori
programmi di sviluppo, a seconda della natura della destinazione alla quale l
assegnazione stessa e vincolata.
Art. 14(Entrate in corrispondenza di
funzioni amministrative delegate dallo Stato) Le entrate da
assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a
norma dell art. 118, II comma della Costituzione - fatto salvo quanto
discendera dal completamento del trasferimento delle funzioni in attuazione
della legge 22 luglio 1975, n. 382, integrata dalla legge 27 novembre 1976, n.
894 - sono destinate al finanziamento delle spese per l adempimento delle
funzioni normali o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, in
corrispondenza alle finalita della delega stessa.
Art. 15(Finanziamenti regionali
aggiuntivi) La Regione ha facolta di
stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato in ordine alle
assegnazioni ex art. 9 della legge n. 281/ 1970, e a quelle previste da leggi
con vincolo di destinazione della spesa, e in corrispondenza di deleghe di
funzioni, ferme, in questo ultimo caso, le disposizioni delle leggi statali che
disciplinano le relative funzioni.
Art. 16(Saldo finanziario
attivo) L eventuale saldo
finanziario attivo e destinato al finanziamento delle spese per lo adempimento
delle funzioni normali o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, con il
limite del riferimento alle spese relative all esercizio finanziario in ordine
al quale dispone il bilancio annuale che lo riporta, e puo finanziare la 1a
quota di una spesa pluriennale, mentre le annualita successive trovano la loro
copertura nel bilancio pluriennale.
Art. 17(Contributi ex art. 12 della n.
281/ 1970) I contributi speciali di cui
all art. 12 della legge n. 281/ 1970 sono destinati al finanziamento dei
progetti speciali di cui all art. 4.
E fatta salva ogni altra
destinazione indicata dalla legge statale.
Ai detti contributi si applica
quanto previsto dall art. 15.
TITOLO 3Le leggi di
spesa
Art. 18(Leggi autorizzative di spese
continuative o ricorrenti) Le leggi regionali che
prevedono attivita od interventi a carattere continuativo o ricorrente
determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da
seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell entita della
relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo
indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie e
in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l
entita della spesa da eseguire.
Art. 19(Leggi autorizzative di spese
pluriennali) Salvo il caso previsto dall
ultimo comma del presente articolo, le leggi regionali che autorizzano spese a
carattere pluriennale ne indicano di norma solo l ammontare complessivo nonche
la quota eventualmente a carico del bilancio gia approvato o gia presentato al
Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote
destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
La quantificazione annuale
della spesa puo essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino
interventi o servizi per i quali la continuita e la regolarita dell
erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.
Sulle leggi che prevedono opere
od interventi la cui esecuzione si protragga per piu esercizi, e consentita,
fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o,
comunque, l assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti
della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che
formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo
art. 60, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono
a scadenza nel corso del relativo esercizio.
La legge puo autorizzare l
erogazione di contributi in annualita, indicando il numero di queste ultime. In
tal caso la legge fissera il limite massimo degli impegni pluriennali che
potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validita della
legge.
Art. 20(Disciplina legislativa delle
procedure di spesa) Le leggi regionali determinano,
per i procedimenti comportanti l erogazione di spese a carico del bilancio
della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a
porre in essere ciascun adempimento necessario per l erogazione della spesa
stessa, nonche i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun
adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi
di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con
particolare riguardo all assunzione degli impegni a carico del bilancio
regionale.
Le leggi stabiliscono le
modalita per l eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di
destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od Enti di cui al I
comma, entro i termini fissati.
Nel caso di concessione di
contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini
perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui
sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali
termini, o quando comunque si accerti l impossibilita del conseguimento degli
obiettivi cui e finalizzata la spesa, il contributo e revocato con
provvedimento dello stesso organo competente alla concessione e il relativo
impegno sul bilancio regionale e annullato.
La legge stabilisce le
modalita per l eventuale riutilizzo nello stesso ambito di destinazione delle
somme che cosi si rendono disponibili.
Art. 21(Adeguamento delle leggi di
spesa in vigore) La Regione adegua le
leggi regionali di spesa in vigore ai principi dei precedenti articoli, anche
attraverso la legge di bilancio, in quanto compatibile.
TITOLO 4Il Bilancio
Annuale
Art. 22(Struttura del
Bilancio) Il bilancio annuale e
composto:
a) dallo stato di previsione
delle Entrate
b) dallo stato di previsione
delle Spese
c) dal quadro generale
riassuntivo.
Le previsioni di bilancio
annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e in termini di
cassa.
Per ciascun capitolo di entrata
o di spesa, il bilancio indica:
1) l ammontare presunto dei
residui attivi o passivi alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
2) l ammontare delle entrate
che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l impegno nell
esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l ammontare delle entrate
che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel
medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto
residui e in conto competenza.
Gli stanziamenti di spesa di
cui al n. 2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura
indispensabile per lo svolgimento delle attivita o interventi che, sulla base
della legislazione vigente ed in conformita ai programmi e ai progetti della
Regione, daranno luogo, nell esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni
di spesa a norma dell art. 60 della presente legge.
Tra le entrate e le spese di
cui al n. 2) del precedente terzo comma e iscritto l eventuale saldo
finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell esercizio
precedente.
Tra le entrate di cui al n. 3)
e iscritto altresì l ammontare presunto sulla giacenza di cassa all inizio
dell esercizio cui il bilancio si riferisce.
Art. 23(Stanziamenti di
competenza) Gli stanziamenti di spesa di
competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento
delle attivita e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai
programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo, nel corso dell
esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto
dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente articolo nonche delle
eventuali procedure preliminari ed istruttorie gia svolte a norma del precedente
articolo.
Nel caso di spese a carattere
pluriennale da ripartire in piu esercizi, la quota di spesa da stanziare nel
bilancio annuale e determinata, con i criteri di cui al 1° comma, entro i
limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto
sia delle quote gia stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni
effettivamente assunti nei relativi esercizi.
Debbono essere in ogni caso
stanziate le somme corrispondenti agli impegni gia assunti e che vengano a
scadenza nell esercizio cui il bilancio si riferisce. L entita di tali somme
deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di
spesa.
Nel caso di contributi in
annualita, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie
per far fronte alle annualita dei contributi gia effettivamente concessi nel
corso di precedenti esercizi e le eventuali ulteriori somme disponibili per la
concessione di nuovi contributi.
Art. 24(Stanziamenti di
cassa) Gli stanziamenti di spesa
di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai
pagamenti che si prevede la Regione dovra effettuare nell esercizio a seguito
degli impegni gia assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l esercizio
medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente
art. 23, e delle complessive disponibilita di cassa della Regione senza
distinzione tra i pagamenti in conto residui e in conto competenza.
Art. 25(Equilibrio del Bilancio di
competenza) L equilibrio del bilancio nei
termini di competenza e assicurato come segue:
Il totale delle spese previste
nel bilancio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate previste
e l eventuale saldo negativo presunto dell esercizio precedente, iscritto fra
le spese della competenza di cui al n. 2) terzo comma, del precedente articolo
22 e considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al successivo
5° comma, fra le spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso
che eccede l ammontare dei mutui passivi autorizzati nell esercizio
precedente, dei quali non sia prevista la stipulazione entro il termine dell
esercizio.
Ai fini della determinazione
del limite di cui al comma precedente, l eventuale saldo negativo di cui all
ultimo comma dell art. 3 della legge 335/ 76 e da considerare come spesa per
le funzioni normali, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo
determinata dalla mancata stipulazione di mutui gia autorizzati nell esercizio
precedente.
I mutui e i prestiti possono
essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento solo
nell ambito degli ulteriori programmi di sviluppo salvo quanto previsto dall
art. 10, I comma della legge n. 281/ 1970.
Il totale delle spese di cui si
autorizza l impegno (stanziamenti di competenza) puo essere superiore al
totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche
il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata
con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all art. 22 della
legge statale.
Il totale delle spese di cui si
autorizza l impegno per l adempimento delle funzioni normali della Regione
risultanti dal prospetto di cui all art. 10 della legge statale, secondo comma,
lettera b), non puo in ciascun bilancio essere superiore al totale delle
entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate
derivanti da mutui e quelle derivanti dall assegnazione o dal riparto di fondi
statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo risultanti dal prospetto
di cui all art. 10 della legge statale, secondo comma, lettera a).
Art. 26(Equilibrio del Bilancio di
cassa) In ciascun bilancio
annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo essere superiore al totale
delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza
iniziale di cassa.
Art. 27(Universalita ed integrita
del bilancio) Tutte le entrate devono essere
iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre
eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese devono
essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate
correlative.
Sono vietate le gestioni di
fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui all art. 11,
primo comma della legge statale.
Art. 28(Classificazione delle
entrate) Nello stato di previsione dell
entrata del bilancio di previsione annuale le entrate sono ripartite in Titoli.
Nell ambito dei rispettivi
Titoli le entrate sono ripartite nelle seguenti categorie:
TITOLO I - Entrate derivanti da
tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erTimes New Romani o di quote di esso devolute alla Regione stessa
a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Categoria I - Tributi propri
della Regione.
Categoria II - Quote di tributi
dello Stato devolute alle Regioni.
TITOLO II - Entrate derivanti
da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi
del bilancio statale, anche in rapporto all esercizio di funzioni delegate
dallo Stato alle Regioni.
Categoria III - Entrate
derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all
art. 9 della stessa legge e successive
integrazioni.
Categoria IV - Entrate per l
esercizio delle funzioni delegate.
Categoria V - Entrate derivanti
da altri contributi e assegnazioni statali.
TITOLO III - Entrate derivanti
da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende
regionali.
Categoria VI - Proventi dei
servizi pubblici resi dalla Regione
Categoria VII - Proventi del
Demanio e del Patrimonio
Categoria VIII - Utili di Enti
o aziende regionali
TITOLO IV - Entrate derivanti
da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitoli e rimborso di
crediti.
Categoria IX - Alienazione di
beni patrimoniali
Categoria X - Trasferimenti di
capitoli
Categoria XI - Rimborso di
crediti e recuperi vari
TITOLO V - Entrate derivanti da
mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.
Categoria XII -
Mutui
Categoria XIII -
Obbligazioni
Categoria XIV -
Anticipazioni
TITOLO VI - Entrate per
contabilita speciali
Categoria XV - Partite di
giro
Categoria XVI - Altre
contabilita speciali.
Art. 29(Specificazione delle
entrate) Le entrate sono ripartite in
capitoli secondo il loro oggetto.
Il capitolo costituisce l
unita elementare di classificazione
delle entrate.
Per ciascun capitolo dell
entrata debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva,
anche discontinua; denominazione analitica, riferimento alla categoria,
ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di
accertare nell esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate
che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui
ed in conto competenza.
In ogni caso deve essere fatta
espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti
da leggi speciali dello Stato o della Regione.
Il bilancio contiene, per l
entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.
Art. 30(Classificazione delle
spese) Nel bilancio della Regione le
spese sono suddivise in tre parti:
PARTE 1a - Spese per il
conseguimento delle finalita dell Ente, attraverso obiettivi
funzionali.
PARTE 2a - Spese per il
conseguimento degli obiettivi operativi.
PARTE 3a - Contabilita
speciali.
Nell ambito della parte prima
le spese sono ripartite in fasi operative o progetti corrispondenti agli
obiettivi funzionali della spesa, con riferimento all assetto organizzativo
interno della Giunta regionale fondato su una serie di grandi aggregazioni di
materie funzionalmente omogenee e collegate tra loro.
L ordine e la denominazione
degli obiettivi funzionali possono essere definite annualmente in sede di
bilancio.
Nell ambito della parte
seconda le spese sono ripartite in rubriche, con riferimento alle singole fasi
operative per aree di attivita o di intervento e per progetti, in
corrispondenza alle previsioni nel bilancio pluriennale. Qualora i progetti di
spesa riguardino piu fasi operative, tutte le previsioni di spesa riguardanti
il progetto saranno collocate nell ambito della fase che gia ospita le
previsioni di spesa concernenti le funzioni e competenze collegate in modo
preminente alla gestione del progetto.
In tal caso apposite
annotazioni a margine dei singoli capitoli potranno consentire la individuazione
delle altre fasi cui la spesa si riferisce per materia.
Le spese per l ammortamento
dei mutui figurano in due distinte rubriche in calce ad ogni fase operativa,
secondo che si tratti della rata di interessi o della rata di
capitale.
Nell ambito della parte terza
le spese si distinguono in due sezioni: Partite di giro – Altre contabilita
speciali.
Il bilancio contiene, per la
spesa, un riassunto delle rubriche per ogni obiettivo funzionale e fasi
operative della parte 1a, 2a e 3a ed un riepilogo delle parti medesime.
Art. 31(Specificazione delle
spese) Nell ambito delle
classificazioni di cui ai precedenti commi dell art. 30, le spese si
suddividono in Capitoli.
Il capitolo costituisce l
unita elementare della spesa.
Ogni capitolo comprende un solo
oggetto di spesa ovvero piu oggetti strettamente collegati nell ambito di un
servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della
Regione.
Non possono essere incluse
comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di
investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e
prestiti;
b) spese per l adempimento
delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori
programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni
proprie della regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi
per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato,
iscritti nello stato di previsione dell entrata dello stesso bilancio, ed altre
spese.
Nello stato di previsione della
spesa, nell ordine di successione delle ripartizioni sopra richiamate, la
numerazione dei capitoli e progressiva e continua. Per ciascun capitolo devono
essere indicati i seguenti elementi: numero progressivo; denominazione;
riferimento alla classificazione economica di 1° grado (titoli) e di secondo
grado (categorie); riferimento alla classificazione funzionale (sezioni
funzionali); riferimento al carattere di spesa per l adempimento delle funzioni
normali; spesa per ulteriori programmi di sviluppo; spesa per l esercizio delle
funzioni delegate dallo Stato; ammontare presunto dei residui passivi alla
chiusura dell esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce;
ammontare delle spese di cui si autorizza l impegno nell esercizio cui il
bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento
nel medesimo esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui ed in
conto competenza.
In allegato al Bilancio di
previsione le spese sono classificate analiticamente: in titoli, secondo che si
tratti di spese correnti di amministrazione generale, spese correnti operative,
spese d investimento in annualita, spese di investimento in capitale, spese
per il rimborso di mutui e prestiti; in Sezioni, secondo la classificazione
funzionale, ed in categorie, secondo la classificazione economica, in
corrispondenza delle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato
per il medesimo esercizio.
In calce agli allegati
analitici le spese sono rappresentate in riassunti di sezioni funzionali per
titoli, in riassunti di categorie economiche per titoli, ed in riepiloghi dei
titoli.
Con riferimento alle
corrispondenti annotazioni sullo stato di previsione dell Entrata, a margine
dei capitoli di spesa deve essere fatta espressa menzione dei vincoli di
destinazione disposti da leggi speciali dello Stato.
Art. 32(Denominazione e codificazione
dei capitoli) La denominazione di ciascun
capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le
finalita della spesa.
La Commissione interregionale
di cui all art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indichera i criteri per
consentire l unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei
capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun
capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale
ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria
armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il
medesimo esercizio.
La Regione Puglia uniforma i
propri bilanci annuali ai criteri che la Commissione provvedera ad indicare ai
sensi del precedente comma.
Art. 33(Quadro generale riassuntivo e
prospetti allegati) Il quadro generale riassuntivo
del bilancio riporta distintamente per titoli i totali dell entrata, e per
parti i totali delle spese.
Al quadro generale riassuntivo
sono allegati i seguenti prospetti:
a) un prospetto il quale mette
a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello
Stato effettuate, in base all art. 9 della l. 16/ 5/ 70 n. 281, e da
assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma
dell art. 118, secondo comma, della Costituzione con l indicazione della
rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di
assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi
le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti
di competenza relativi a tali spese non puo essere inferiore, in ciascun
bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto
disposto dal 3° e 4° comma dell art. 21 della legge
statale;
b) un prospetto il quale espone
distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a
spese per l adempimento di funzioni normali della regione e, dall altro lato,
gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a
spese per l attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano
esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse
proprie della Regione o con ricorso al credito.
Art. 34(Bilanci degli Enti dipendenti
dalla Regione) I bilanci degli Enti, Aziende,
Organismi ed Istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono
trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio regionale
del bilancio della Regione e sono approvati quali allegati del bilancio
regionale.
Tali bilanci sono redatti in
termini di competenza e di cassa. Per ciascun capitolo di bilancio sono fornite
le indicazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del 3° comma dell art. 22. Tra le
entrate o le spese e iscritto l eventuale saldo positivo o negativo presunto
al termine dell esercizio precedente.
Le spese degli Enti, Aziende ed
Istituti di cui al 1° comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti
della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono
altresi indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei
corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.
Art. 35(Spese per funzioni delegate
agli Enti locali) In allegato al bilancio della
Regione e data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese
da effettuarsi da parte degli Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario,
nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell
ambito di progetti della Regione.
Le spese degli Enti locali
relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso
esercizio sono altresì indicate nel
bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del
bilancio medesimo.
Le entrate e le spese relative
all esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali debbono
essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese
correnti o delle spese in conto capitale nellambito della classificazione della
entrata e della spesa prevista dalla
normativa vigente in materia per gli Enti medesimi.
La denominazione dei capitoli
di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente
del Bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del
bilancio regionale cui si riferisce.
Gli eventuali saldi attivi
risultanti al termine di ciascun esercizio vanno riversati nelle casse
regionali.
Art. 36(Fondo di riserva per spese
obbligatorie) Nel bilancio annuale di
competenza e iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
Fra le spese obbligatorie
figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri
per l ammontare dei mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti
in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 71 e reclamati dai
creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni
concesse dalla Regione.
Con deliberazione della Giunta
regionale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli
stanziamenti rilevatisi insufficienti dai capitoli relativi a spese di carattere
obbligatorio secondo la legislazione vigente.
L elenco dei capitoli di cui
ai comma precedenti e allegato al Bilancio.
Art. 37(Fondo di riserva per spese
impreviste) Nel bilancio di competenza e
iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.
Con deliberazione della Giunta
regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti
dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, le somme occorrenti per
provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di
imprescindibilita e di improrogabilita, non prevedibili all atto dell
approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del
bilancio medesimo.
La stessa deliberazione dispone
le conseguenti variazioni, eventualmente necessarie ed improrogabili, alla
previsione di cassa dei capitoli di spesa come sopra integrati o di nuova
iscrizione, prelevando le somme necessarie dal fondo di riserva di cui al
precedente art. 36.
Art. 38(Fondi
globali) Nel bilancio di competenza sono
iscritti uno o piu fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti
da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l
approvazione del bilancio.
I fondi globali sono iscritti
nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di
assumere nell esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti
legislativi in corso di approvazione.
I fondi globali non sono
utilizzabili per l imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente ai fini
del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di
spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l entrata in vigore ed in
applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.
Sono tenuti distinti i fondi
globali destinati al finanziamento di spese per l adempimento delle funzioni
normali della Regione, di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di
sviluppo, di spese correnti e di spese in conto capitale.
Al bilancio e allegato un
elenco di provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun
fondo globale, con l indicazione del relativo oggetto e dell importo dei
relativi previsti stanziamenti di competenza.
Art. 39(Fondi globali iscritti nel
Bilancio per l esercizio precedente) Le quote dei fondi globali non
utilizzate al termine dell esercizio di competenza costituiscono economie di
spese.
Ai fini della copertura
finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro
il termine dell esercizio relativo, puo farsi riferimento alle quote non
utilizzate di fondi globali di detto esercizio e gia incluse negli elenchi di
cui al 5°comma dell art. 38 relativi all esercizio precedente, purche tali
provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque
entro il termine dell esercizio immediatamente successivo.
In tal caso resta ferma l
assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale
essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell esercizio
nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti
legislativi.
Nei casi di cui al comma che
precede, lo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovra
risultare che si tratti di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell
esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale
esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del
calcolo dell eventuale disavanzo di cui all art. 4, secondo comma della legge
statale.
Non e ammessa la
utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e maggiori spese derivanti da
provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a
quello immediatamente precedente nel quale e iscritta la spesa, ne l
utilizzazione allo stesso fine di disponibilita diverse dai fondi globali, pur
se relative al bilancio immediatamente precedente.
Art. 40(Disposizioni comuni ai fondi
di riserva e globali) I fondi di riserva di cui ai
precedenti artt. 36 e 37 ed i fondi globali di cui al precedente art. 38 sono
dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile
esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i
prelievi.
Gli stessi provvedimenti
legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di
riserva sopramenzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti
riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che
in termini di cassa.
Art. 41(Fondo di riserva del bilancio
di cassa) Nel bilancio annuale di cassa
e iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si
rendano necessari nel corso dell esercizio sui diversi capitoli di spesa
rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.
Per consentire il pagamento di
residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in
entita inadeguata nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto
privi del corrispondente stanziamento di cassa, - o dotati di stanziamento
insufficiente - e ammessa la istituzione o l adeguamento dello stanziamento di
cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo
aggiornamento dell ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione
dell assestamento di bilancio di cui al successivo art. 42.
L ammontare del fondo di
riserva di cui al presente articolo e determinato dalla legge di bilancio entro
il limite massimo di un dodicesimo dell ammontare complessivo dei pagamenti
autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di
bilancio.
Art. 42(Assestamento del
Bilancio) Entro il 30 Giugno di ogni anno
la Regione approva con legge l assestamento del bilancio mediante il quale si
provvede all aggiornamento degli elementi di cui al n. 1 del terzo comma -
residui presunti al termine dell esercizio precedente - ed all ultimo comma –
saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza iniziale presunta di
cassa - del precedente art. 22; nonche alle variazioni che si ritengono
opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di
cassa di cui ai precedenti artt. 25 e 26.
L assestamento del bilancio e
subordinato all approvazione del rendiconto della Regione, ovvero all
approvazione dello stesso da parte della Giunta con la successiva presentazione
al Consiglio Regionale.
Art. 43(Variazioni di
Bilancio) La legge di approvazione del
bilancio puo autorizzare la Giunta regionale ad apportare nel corso dell
esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al
Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate
derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonche per
l iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate
dalla legge.
Quando la spesa sia
attribuibile alla competenza dell esercizio immediatamente successivo a norma
del 4° comma dell art. 45 della presente legge, la variazione e disposta nei
modi di cui sopra sull esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo
esercizio per la parte spesa, anche in pendenza dell approvazione del bilancio
di previsione del nuovo esercizio.
La stessa legge autorizza la
Giunta regionale ad apportare con propria deliberazione le variazioni al
bilancio, occorrenti per la contemporanea iscrizione nello stato di previsione
dell entrata ed in quello della spesa degli stanziamenti concernenti le entrate
e le spese strettamente correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o
regionali, nonche i movimenti di somme comunque percepite per conto di terzi.
Un elenco delle stesse e allegato al bilancio di
previsione.
Le leggi regionali che
autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio gia presentato al
Consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o
in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a
norma del precedente art. 39 autorizzano la Giunta ad apportare con propria
deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa
dopo l entrata in vigore della relativa legge di approvazione e di quella di
approvazione del bilancio per l esercizio di competenza.
Ogni altra variazione del
bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti artt. 36- 37- 41 ed al
successivo art. 47, deve essere disposta con legge regionale.
Nessuna variazione al bilancio,
salvo quella di cui al 1° comma del presente articolo, puo essere deliberata
dopo il 30 novembre dell anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
Gli atti amministrativi coi
quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono
pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e diventano
esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro
pubblicazione.
Art. 44(Storni di
Fondi) Salvo quanto disposto dai
precedenti articoli e vietato il trasporto di somme da un capitolo all altro
del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli
stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.
E vietato lo storno di fondi
tra i residui, nonche fra i residui e la competenza, e viceversa.
E altresì vietato lo storno di
fondi fra spese per l esercizio di funzioni delegate, o per ulteriori programmi
di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri
capitoli di spesa.
Qualora lo stanziamento annuale
di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in
aumento dello stesso puo essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi
distinti da quelli di mera variazione di bilancio.
Lo storno di fondi da capitoli
di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di
capitoli di spesa per funzioni normali e ammesso entro il limite dell
ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello
Stato a destinazione vincolata.
Art. 45(Fondi statali assegnati alla
Regione) Tutte le somme assegnate, a
qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale,
senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in
corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell art. 118,
secondo comma, della Costituzione, e di assegnazioni per il finanziamento dei
programmi ulteriori di sviluppo di cui al primo comma dell art. 9 della legge
statale.
Nei casi di assegnazioni dallo
Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri
casi di cui al precedente comma, la Regione ha facolta di stanziare e di
erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega,
le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione ha altresì facolta,
qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate
dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con
minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente
successivi.
La Regione puo, in relazione
all epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi statali di cui al 1° comma
del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell
esercizio immediatamente successivo, allorche non sia possibile far luogo all
impegno di tali spese, a norma del successivo articolo 60 entro il termine dell
esercizio nel corso del quale ha luogo l assegnazione. In tal caso, sullo
stanziamento di spesa iscritta nel bilancio per l esercizio successivo a norma
del 1° comma dell art. 43 possono essere assunti impegni e disposte erogazioni
fin dall inizio dell esercizio stesso e dalla successiva data di pubblicazione
della corrispondente delibera di bilancio, anche in pendenza dell approvazione
della legge di Bilancio per il nuovo
esercizio.
Fino a quando non sia approvato
il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma
non si tiene conto ai fini del calcolo dell eventuale disavanzo di cui all
art. 25.
In calce al prospetto di cui
alla lett. a) - 2° comma del precedente art. 33, e dato conto delle
corrispondenze e delle compensazioni per le assegnazioni statali a destinazione
vincolata e gli stanziamenti di spesa corrispondenti, con riferimento all
esercizio della facolta di cui ai precedenti commi 3° e 4° .
Art. 46(Mutui e
prestiti) La contrazione di mutui o la
emissione di prestiti da parte della Regione e autorizzata esclusivamente con
la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso,
a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si
autorizza l impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell esercizio di competenza.
La legge deve specificare l
entita massima del tasso e la durata massima dell ammortamento, nonche l
incidenza delle operazioni sullesercizio in
corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni
rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle
operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalita spettano alla
Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal 3° comma dell art. 10
legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.
Non puo essere autorizzata la
contrazione di nuovi mutui, se non e stato approvato dal Consiglio regionale il
rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi
mutui si riferiscono.
Il disavanzo di cui al 1° comma
del presente articolo non potra in ogni caso essere di importo superiore al
totale delle spese di investimento erogabili in capitale per il finanziamento di
ulteriori programmi di sviluppo escluse fra queste le spese finanziate con
assegnazioni dello Stato con vincolo di destinazione, comprese, invece, le spese
per l assunzione di partecipazioni in societa finanziarie a norma dell art.
10, I comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche la quota parte del
saldo finanziario negativo dell esercizio precedente determinata dalla mancata
stipulazione di mutui gia autorizzati dalla legge di bilancio di quell
esercizio.
In ciascun esercizio non puo
essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l importo delle
relative annualita di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia
contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all esercizio
precedente e con le relative variazioni, superi il 20% dell ammontare
complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I,
sempreche gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell ambito del
bilancio pluriennale della Regione.
Alla stipulazione dei mutui
autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della
Regione.
L autorizzazione a contrarre
mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell esercizio
cui il bilancio si riferisce.
Di conseguenza, le entrate da
mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell esercizio,
e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui
autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori
entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell
esercizio medesimo.
Art. 47(Anticipazioni di
cassa) La Regione puo contrarre
anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di
cassa, per un importo non eccedente l ammontare bimestrale delle quote dei
tributi erTimes New Romani ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere
estinte nell esercizio finanziario in cui sono contratte e provvede con propria
deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti
variazioni di bilancio.
Ai mutui e anticipazioni
contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell Amministrazione dello Stato.
Art. 48(Garanzie prestate dalla
Regione) La legge regionale che prevede
la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della
Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti in relazione
alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti
nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura
finanziaria del relativo rischio.
Nel bilancio regionale viene
iscritto apposito capitolo di spesa dotato annualmente della somma
presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entita
del rischio, per l assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il
complesso delle garanzie prestate, elencate in apposito allegato al bilancio di
previsione.
In caso di necessita le
maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per
le spese obbligatorie di cui al precedente articolo.
La concessione della garanzia
regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto
l esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente
erogate dalla Regione. Nel bilancio annuale e iscritto apposito capitolo di
entrata per l imputazione dei recuperi.
In allegato al bilancio di
previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei
beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o
sussidiarie prestate dalla Regione alla data di approvazione del bilancio
medesimo.
Art. 49(Autonomia del Consiglio
Regionale) Il Consiglio Regionale ha
piena autonomia funzionale e contabile che esercita nell ambito dei principi
contenuti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 e con le modalita stabilite dall
apposito regolamento interno.
Art. 50(Esercizio
Provvisorio) L autorizzazione all
esercizio provvisorio del bilancio e concessa con legge per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
La legge di esercizio
provvisorio autorizza l accertamento e la riscossione delle entrate e l
impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al
Consiglio, senza limiti di somma.
La legge puo, peraltro,
stabilire limitazioni all esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in
ordine all entita degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli
capitoli di spesa il cui utilizzo puo essere in tutto o in parte vietato fino
all approvazione della legge di bilancio.
Nel caso in cui il bilancio non
sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e
non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l esercizio provvisorio e
autorizzato sulla base dell ultimo bilancio approvato.
Nel caso di cui al comma
precedente l autorizzazione e limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di
ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.
Art. 51(Gestione provvisoria del
Bilancio) Qualora la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all esercizio
provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate
in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all art. 127 della
Costituzione, e autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio
medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun
capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di
spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall
ultimo comma dell art. 50.
Qualora la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all esercizio
provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma
dell art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il
Governo abbia promosso la questione di legittimita o quella di merito a norma
dell ultimo comma del medesimo art. 127, e autorizzata la gestione in via
provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non
coinvolti nel rinvio o nell impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l
impugnativa investano l intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della
spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o
nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto l ultimo comma dell art.
50.
TITOLO 5Le entrate della
Regione
Art. 52(Stadi delle
entrate) Tutte le entrate della Regione
passano attraverso i seguenti stadi:
a)
accertamento
b)
riscossione
c)
versamento
Tali stadi possono essere
simultanei.
Art. 53(Accertamento delle
entrate) La Ragioneria della Regione
procede all accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea
documentazione probatoria, sia acquisita la identita del debitore, la certezza
del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i
termini dell esercizio finanziario di
competenza.
Per le entrate provenienti da
assegnazioni dello stato l accertamento e disposto sulla base dei decreti
ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti
amministrativi equivalenti.
Per le entrate concernenti
tributi propri non riscossi mediante ruolo, l accertamento e disposto sulla
base dell accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della
relativa comunicazione di accredito.
Per le entrate tributarie da
riscuotere mediante ruoli, l accertamento e disposto tenendo conto delle rate
che scadono entro i termini dell esercizio.
Per le entrate di natura
patrimoniale l accertamento e disposto di norma sulla base delle deliberazioni
o dei contratti che ne quantificano l ammontare e ne autorizzano la riscossione
a carico dell esercizio di competenza.
Per le entrate concernenti
capitoli delle contabilita speciali o poste compensative della spesa, l
accertamento consegue l assunzione dell impegno o la effettuazione del
pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
In ogni altro caso, in mancanza
di comunicazioni preventive concernenti il credito, l accertamento viene
effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 54(Riscossione delle
Entrate) L entrata e riscossa quando
il soggetto che vi e tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo
alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a cio autorizzato
per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto
comunicazione.
La riscossione delle entrate si
effettua mediante ordinativi di incasso a firma del coordinatore del Settore di
Ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce.
Per il versamento delle entrate
in Tesoreria si applicano le disposizioni contenute nella legge istitutiva del
servizio di tesoreria regionale e nella convenzione per l affidamento del
servizio medesimo.
Art. 55(Versamenti delle
Entrate) L entrata e versata quando il
relativo ammontare risulta acquisito alla Cassa della Regione.
Il tesoriere della Regione
provvede all introito della somma mediante emissione della bolletta d incasso,
secondo le disposizioni contenute nella convenzione per l affidamento del
servizio di tesoreria.
Art. 56(Compiti degli organi preposti
alle realizzazioni delle entrate) I responsabili dei Settori
nonche i funzionari della Regione o di altri Enti aventi la gestione di entrate
regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e
sotto la loro personale responsabilita, che l accertamento, la riscossione ed
il versamento elle entrate siano fatti
prontamente ed integralmente.
Le entrate dello Stato dovute
alla Regione sono a questa versate secondo le modalita stabilite dalle leggi
dello Stato.
Art. 57(Rinuncia alla riscossione di
entrate di modesta entita) La legge regionale di
approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia
ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non
tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e
versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all ammontare
della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato
annualmente dalla stessa legge.
E consentito l abbandono
totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi
tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500.
L annullamento dei crediti
medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta
Regionale, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 58(Ricognizione dei residui
attivi) Costituiscono residui attivi le
somme accertate non riscosse e versate entro il termine dell esercizio.
L accertamento definitivo
delle somme conservate ai residui attivi viene fatto annualmente in sede di
approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale
conto, la Giunta regionale con atto motivato predisposto dalla Ragioneria entro
il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle
seguenti categorie:
A) crediti la cui riscossione
puo essere considerata certa;
B) crediti per cui sono da
intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie e per
riscossione;
C) crediti riconosciuti
inesigibili.
I crediti di cui alle lettere
A) e B) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla
riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera C) si
eliminano alle scritture degli uffici.
TITOLO 6Le spese della
Regione
Art. 59(Stadi delle
spese) Sono spese della Regione quelle
cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi,
decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e
quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che
dipendono dall amministrazione regionale.
Tutte le spese della Regione
passano attraverso i seguenti stadi:
a)
impegno;
b)
liquidazione;
c) ordinazione e
pagamento.
Art. 60(Impegni di
spese) I competenti organi della
Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli
stanziamenti di competenza dell esercizio le somme dovute dalla Regione, in
base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o
determinabili sempreche la relativa obbligazione venga a scadenza entro il
termine dell esercizio.
Per le spese in conto capitale
ripartite per legge in piu esercizi finanziari o per le quali la legge preveda
una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l
impegno puo estendersi a piu anni, fatto salvo il limite di cui al successivo
art. 61 ma i pagamenti devono essere contenuti entro l ammontare degli impegni
che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
La stessa norma del precedente
comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per piu
esercizi, quando cio sia indispensabile per assicurare la continuita dei
servizi.
Nel caso di obbligazioni a
carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica
autorizzazione legislativa, a norma dell art. 2, 3°comma della legge statale,
ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio sia indispensabile per
assicurare la continuita dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell
esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell esercizio
medesimo.
Per le spese da erogarsi in
annualita, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d impegno, da
iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, sostituisce il
limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti
pagamenti relativi alla prima annualita. Gli impegni così assunti si estendono,
per tanti esercizi quante sono le annualita da pagarsi, sugli stanziamenti di
bilancio degli esercizi successivi.
Al momento del pagamento a
saldo su ciascun impegno di spesa, la Ragioneria regionale provvede d ufficio
alla rettifica delle disponibilita di fondi sul capitolo, aggiungendovi l
eventuale differenza residuale tra l importo dell impegno e l ammontare
finale dei pagamenti effettuati sul
medesimo.
Qualora il pagamento a saldo
riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la Ragioneria provvede
all accertamento della eventuale economia sull impegno medesimo.
Art. 61(Assunzione di impegni sugli
esercizi futuri) Nel caso delle spese in conto
capitale di carattere pluriennale di cui al 3° comma del precedente art. 60, la
facolta di assumere impegni a carico di esercizi futuri e limitata al primo
esercizio successivo a quello di normale scadenza della
legislatura.
Nel caso delle spese in
annualita la facolta di assumere impegni su nuovi limiti d impegno e
circoscritta all esercizio immediatamente successivo a quello di normale
scadenza della legislatura.
Art. 62(Compiti degli organi preposti
all assunzione di impegni di spesa) La Giunta delibera sugli
impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale
competenza al Consiglio regionale.
Qualora si tratti di spese la
cui gestione non sia disciplinata da leggi specifiche, la competenza della
Giunta regionale e limitata agli impegni fino all importo di Lire 500.000.000,
considerato con riferimento all intera durata dei medesimi. Oltre tale limite
la Giunta informa preventivamente il Consiglio regionale.
La Giunta provvede a deliberare
i contratti della Regione, ad eccezione di quelli da stipulare nell esercizio
dell autonomia funzionale e contabile del Consiglio
Regionale.
Le competenze di cui al 1° e 2°
comma attribuite alla Giunta regionale possono essere da quest ultima delegate
al Presidente od ai singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da
questa deliberate.
Spetta comunque al Presidente
il coordinamento delle funzioni delegate.
Art. 63(Registrazione degli impegni di
spesa) Tutti gli atti dai quali possa
comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima
della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono
essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria della
Regione la quale, verifica la legalita della spesa, esclusa comunque ogni
valutazione di merito, accertata la completezza e regolarita della
documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonche la
disponibilita sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell impegno e
ne da atto in un apposito documento da allegare ad ogni singolo provvedimento.
La segreteria dei competenti
organi regionali comunica al Settore Ragioneria dopo l adozione formale dei
singoli provvedimenti, il numero e la data dei provvedimenti stessi per la
relativa annotazione contabile.
Qualsiasi successivo atto o
contratto che abbia attinenza agli impegni assunti deve essere comunicato alla
Ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.
Art. 64(Liquidazione delle
spese) La liquidazione consiste nella
determinazione della identita del creditore e dell ammontare esatto del debito
scaduto ed e disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il
diritto del creditore.
Alla liquidazione delle spese
provvede la Giunta regionale salvo quando si tratti di spese fisse, nel qual
caso la stessa e disposta d ufficio dal Presidente o dall Assessore delegato
dallo stesso, e nei casi in cui le spese si riferiscano all esercizio dell
autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale.
Art. 65(Richiesta di emissione del
titolo di pagamento) Il Presidente della Giunta
regionale od i singoli membri della Giunta stessa per le materie di competenza,
possono richiedere alla Ragioneria regionale la emissione del titolo di
pagamento.
Le richieste di emissione del
titolo di pagamento vistate dal funzionario responsabile del settore, sono
trasmesse alla Ragioneria della Regione, con la relativa documentazione
giustificativa della spesa, ove occorra.
Art. 66(Pagamento delle
spese) Il pagamento delle spese e
disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi e di ordini di
accreditamento tratti sulla tesoreria regionale.
I titoli di spesa di cui al
primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente
della Giunta delegato dal Presidente, e vistati dal Coordinatore del Settore
Ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.
I mandati di pagamento in
esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spesa ricorrenti, rivenienti
da contratti sono emessi d ufficio dalla Ragioneria regionale col solo visto
del Coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi lo sostituisce.
Nei casi e con le modalita
previste da successivi articoli, e altresì, consentito il pagamento di spese
attraverso funzionari delegati, a favore dei quali vengono disposte aperture di
credito.
Non puo farsi luogo a
pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi
regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od
atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai
sensi delle norme vigenti in materia, ed ai sensi dei commi seguenti.
Prima di emettere i titoli di
spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata
dalla Ragioneria la causa legale del pagamento e l intervenuta liquidazione del
conto; deve essere altresì riscontrato
che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di
cassa autorizzato con legge di bilancio e dell impegno di spesa cui si
riferisce e che la stessa sia correttamente riferita al conto della competenza
od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di
provenienza.
Per i titoli di spesa emessi in
base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell art. 49
della legge 10 febbraion1953, n. 62, chi ordina l emissione del titolo stesso
ha l obbligo di dichiarare nell ordine di emissione gli estremi di
trasmissione dellatto alla Commissione di controllo.
I funzionari della Ragioneria,
addetti al riscontro ed all emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del
precedente comma, non possono dare corso all emissione del titolo stesso
qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma
dell art. 49 della legge 10 febbraio
1953, n. 62.
I medesimi funzionari non
possono, altresì, dare corso all emissione dei titoli di spesa, disposti in
base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, successivamente al
decorso dei termini di cui al terzo comma del citato articolo 49 ove non siano
dichiarati sull atto gli estremi di approvazione da parte della Commissione di
Controllo, ovvero che la Commissione stessa non ha adottato alcuna decisione
entro i suddetti termini.
Gli amministratori ed i
funzionari della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo
le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni del presente articolo.
Nello stesso modo gli
amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di
urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di
controllo.
Ogni titolo di spesa emesso
potra riferirsi ad un solo capitolo di cassa ed a un solo capitolo di
competenza o residui.
Art. 67(Estinzione dei titoli di
pagamento) Il tesoriere della
Regione estingue i mandati, provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in
conformita alle disposizioni del Regolamento per l attuazione della legge
regionale istitutiva del servizio di tesoreria e della convenzione per l
affidamento del servizio medesimo.
Art. 68(Modalita di effettuazione dei
pagamenti) Il pagamento di qualsiasi
spesa, fatto salvo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio
1977 << Disciplina dei servizi di Economato >>, deve essere fatto
esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti
dal precedente art. 66.
Anche nel caso di servizi
gestiti in economia, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei
creditori diretti. E vietata l emissione di mandati a favore di amministratori
della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in
virtu di disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 69(Regolarizzazione d ufficio
degli atti sottoposti a verifica) Qualora la Ragioneria riscontri
irregolarita od errori negli atti sottoposti a verifica, essa provvede, ove
possibile, d ufficio alla rimozione delle irregolarita ed alla correzione
degli errori, dandone comunicazione all ufficio
proponente.
In ogni altro caso essa indica
all ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell atto.
Art. 70(Titoli di spesa
ineseguibili) Il coordinatore del settore di
Ragioneria, qualora non ritenga in relazione ai riscontri di cui agli artt. 63 e
66, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di
pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente
art. 69, ne riferisce con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali
soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al Presidente
della Giunta regionale dandone comunicazione all Assessore competente per
materia.
Se il Presidente intende dar
corso al provvedimento dara in proposito ordine scritto al Coordinatore del
Settore stesso, che e tenuto ad eseguirlo.
L ordine scritto di cui al
precedente comma non puo essere eseguito quando si riferisce all impegno od al
pagamento di una spesa che eccede la somma stanziata nel relativo capitolo del
Bilancio rispettivamente di competenza o di cassa, ovvero di una spesa da
imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente.
Art. 71(Ricognizione dei residui
passivi) Costituiscono residui passivi
le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non pagate entro il termine
dell esercizio.
I residui passivi di spese
correnti, escluse quelle per opere di manutenzione e per prestazioni
professionali e di spese per il rimborso dei prestiti possono essere conservati
nel conto dei residui solo per l esercizio successivo a quello in cui l
impegno si e perfezionato.
I residui passivi concernenti
le spese correnti per opere di manutenzione e per prestazioni professionali, le
spese di investimento e le contabilita speciali, possono essere conservate nel
conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l impegno si e
perfezionato.
Tutte le somme iscritte negli
stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente
art. 60 entro il termine dell esercizio, costituiscono in ogni caso, economie
di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
Costituiscono altresì economie
di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine
massimo previsto per la loro conservazione a norma dei precedenti 2° e 3° comma,
fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci
allorche il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme
eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia
prevedibile l esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in
sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale puo iscriversi un
apposito capitolo di spesa da collocare fra le spese obbligatorie ed al cui
movimento verra provveduto esclusivamente con atto deliberativo di Giunta.
Il riaccertamento dei residui
passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale
conto la Giunta regionale, con atto predisposto alla Ragioneria entro il 30
aprile di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti
categorie:
1) somme riferibili a titoli di
spesa emessi nel corso dell esercizio rimasti totalmente o parzialmente
inestinti in chiusura del medesimo;
2) somme riferibili ad impegni
di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la
data di chiusura dell esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data
del 30 aprile dell esercizio successivo, per la parte degli stessi non coperta
da titoli di spesa emessi entro il 31 gennaio dello stesso
esercizio;
3) somme riferibili ad impegni
di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la
data di chiusura dell esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi
entro la data del 30 aprile dell esercizio successivo.
Le somme di cui ai punti 1) e
2) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle
di cui al punto 3) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di
spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi
di cui al punto 3) diventino esecutivi dopo il 30 aprile le somme corrispondenti
eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per
sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di
bilancio.
TITOLO 7I
Rendiconti
Art. 72(Rendiconto generale della
Regione) I risultati finali della
gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della
Regione.
Il rendiconto generale e
presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell anno
successivo a quello dell esercizio finanziario cui si riferisce ed e approvato
con legge regionale entro il 30 novembre dello stesso
anno.
Il rendiconto generale
comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto
generale del patrimonio.
Al rendiconto generale e
premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia
al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì dati e
valutazioni sullo stato di attuazione del Programma regionale dei piani
settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l indicazione dei costi e
dei risultati economici e finanziari in riferimento ai singoli obiettivi
rappresentati nel bilancio di previsione.
Ai sensi dell art. 24 della
legge statale, il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all art.
13 della legge 281/ 1970, indica le modalita da adottarsi per la formulazione
uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformita delle disposizioni
contenute negli articoli seguenti.
Art. 73(Il conto
finanziario) Il conto finanziario espone,
nell ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l ammontare dei residui
attivi accertati all inizio dell esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di
competenza;
3) le previsioni finali di
cassa;
4) gli stanziamenti di cassa
riportati dall esercizio precedente;
5) l ammontare delle entrate
riscosse e versate in conto residui;
6) l ammontare delle entrate
riscosse e versate in conto competenza;
7) l ammontare complessivo
delle entrate riscosse e versate nell esercizio;
8) l ammontare delle entrate
accertate nell esercizio;
9) l eccedenza di entrate o le
minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
10) le eccedenze di entrate o
le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di
cassa;
11) l ammontare dei residui
attivi, accertati all inizio dell esercizio, ed eliminati nel corso dell
esercizio, nonche dei residui attivi riprodotti nel corso dell
esercizio;
12) l ammontare dei residui
attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell
esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da
riportare al nuovo esercizio;
13) l ammontare dei residui
attivi formatisi nel corso dell esercizio;
14) l ammontare complessivo
dei residui attivi al termine dell esercizio.
Il conto finanziario espone,
nell ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l ammontare dei residui
passivi accertati all inizio dell esercizio cui il conto si
riferisce;
2) le previsioni finali di
competenza;
3) le previsioni finali di
cassa;
4) l ammontare dei pagamenti
effettuati in conto residui;
5) l ammontare di pagamenti
effettuati in conto competenza;
6) l ammontare complessivo dei
pagamenti effettuati nell esercizio;
7) l ammontare degli impegni
assunti nell esercizio;
8) le economie e le eccedenze
di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie o le eccedenze
di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l ammontare dei residui
passivi accertati all inizio dell esercizio ed eliminati nel corso dell
esercizio medesimo, nonche dei residui passivi riprodotti nel corso dell
esercizio;
11) l ammontare dei residui
passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell
esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da
riportare al nuovo esercizio;
12) l ammontare dei residui
passivi formatisi nel corso dell esercizio;
13) l ammontare complessivo
dei residui passivi al termine dell esercizio.
Art. 74(Conto generale del
patrimonio) Il conto generale del
patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura
dell esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attivita e le passivita
finanziarie;
b) i beni mobili e
immobili;
c) ogni altra attivita e
passivita, nonche le poste rettificative.
Il conto del patrimonio deve
inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita
del bilancio e quella del patrimonio.
Al conto del patrimonio e
allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare
della regione alla data di chiusura dell esercizio cui il conto si riferisce,
con l indicazione delle rispettive destinazioni e dell eventuale reddito da
essi prodotto.
Art. 75(Rendiconti degli Enti
dipendenti dalla Regione e spese degli Enti Locali
delegati) I rendiconti degli enti e degli
organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono
approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle
leggi regionali, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
regione.
I rendiconti di cui al primo
comma sono redatti in conformita a quanto disposto nei precedenti articoli.
In allegato al conto consuntivo
della Regione e esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e
degli organismi di cui al primo comma, nonche delle spese effettuate nel
medesimo esercizio dagli enti locali nellesercizio delle funzioni ad essi
delegate dalla Regione.
Al rendiconto generale della
Regione e allegato altresì l ultimo bilancio approvato da ciascuna societa in cui la Regione abbia
partecipazione finanziaria.
TITOLO 8I
Controlli
Art. 76(Controllo di
gestione) La Giunta regionale
dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici,
finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonche di tutte le
iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuati dalle
strutture amministrative regionali.
Art. 77(Funzione di controllo della
Commissione Consiliare del Bilancio) Sono attribuiti alla
Commissione Consiliare del Bilancio i compiti di verifica e controllo della
attuazione delle norme contenute nella presente legge finalizzati in particolare
all esercizio da parte del Consiglio regionale dei poteri di cui agli articoli
27 - lettere d) e) f) g) ed h) e 71 dello Statuto.
Art. 78(Controllo della spesa delegata
agli Enti Locali) Le leggi regionali che
prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di
collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile
sull attivita svolta nell esercizio della delega.
Gli Enti delegati, oltre alla
certificazione delle spese effettuate nell esercizio delle funzioni delegate,
devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e
finanziari nei modi e secondo le periodicita stabilite dalle singole leggi di
delega.
In ogni tempo il Presidente
della Giunta puo disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione
e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.
Al fine di garantire la
omogeneita delle procedure, l accelerazione delle spese e l attuazione dei
programmi e progetti da parte degli Enti locali nella materia ove questi
intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso
di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la
sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
Art. 79(Controllo sulla gestione della
Tesoreria) La vigilanza sul servizio di
tesoreria e esercitata dall Assessore alla Ragioneria.
La Giunta regionale approva
entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai termini di
legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della Ragioneria
regionale.
Il regolamento e la convenzione
di tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l
accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi,
progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare
la collaborazione fra gli uffici
regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestivita e la
speditezza dei pagamenti, nonche l utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi.
TITOLO 9Responsabilita
Art. 80(Competenze della Corte dei
Conti) Gli amministratori ed i
dipendenti della Regione, per la responsabilita di cui agli artt.18 e 30, della
legge statale, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei
modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 81(Responsabilita degli
Amministratori) Gli amministratori rispondono
in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di
spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei
modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non
deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto l
approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi
dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.
Art. 82(Responsabilita del
Ragioniere) Il Coordinatore del Settore
Ragioneria risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni degli artt. 63 - 66 e 70 della presente legge;
2) abbia fatto luogo al
pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi
regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali
deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino
immediatamente eseguibili.
E esente da responsabilita
quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era
tenuto.
Il Coordinatore del Settore
Ragioneria e responsabile dell esattezza e prontezza delle registrazioni
contabili.
Ad esso spetta di assicurare,
per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono, l efficace
esercizio del riscontro contabile su tutta l amministrazione regionale.
Quando rilevi irregolarita di
qualsiasi specie fa gli opportuni richiami e provoca, ove necessario, i
provvedimenti di competenza.
Art. 83(Responsabilita dei dipendenti
della Regione) I dipendenti della Regione sono
personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti
le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i
relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti
esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
I dipendenti della Regione sono
personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui gli articoli
precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.
Gli stessi rispondono
personalmente degli atti da essi compiuti nell esercizio delle attribuzioni
esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Art. 84(Responsabilita del
Tesoriere) La responsabilita del
tesoriere regionale e regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento di
Tesoreria e nella convenzione per l affidamento del servizio di tesoreria
regionale.
Ai fini del discarico della
propria responsabilita il tesoriere regionale, oltre quanto previsto dalla
legge sul servizio di tesoreria e della relativa convenzione, entro il 31 marzo
di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve
altresì dimostrare:
a) nella entrata: il debito
della chiusura dell esercizio precedente, e le somme riscosse nel corso dell
esercizio;
b) nella spesa: il credito alla
chiusura dell esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell
esercizio;
c) la differenza fra entrata e
uscita da trasportare a debito o a credito dell esercizio
successivo.
Art. 85(Responsabilita per maneggio
del denaro) Chiunque si ingerisca,
senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a
norma dei successivi articoli.
Art. 86(Responsabilita per
danni) Gli amministratori ed i
dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, per danni derivati all Ente
da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti
per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilita
i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione
erano tenuti, salvo la responsabilita di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilita
gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilita
esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 83 salvo che sussista
colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Art. 87(Obbligo di
denuncia) Gli amministratori ed i capi
degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di
rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti
che diano luogo a responsabilita ai sensi degli artt. 18 e 30 della legge
statale, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti,
indicando tutti gli elementi raccolti per l accertamento delle responsabilita
per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia
imputabile all amministratore la denuncia e fatta a cura del relativo organo
collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l obbligo di denuncia
incombe all amministratore o all organo collegiale da cui
dipende.
TITOLO 10Il Settore
Ragioneria
Art. 88(Ragioneria della
Regione) La Ragioneria della Regione e
ordinata secondo le norme della legge regionale sull ordinamento degli Uffici e
dei servizi regionali.
Sino all approvazione della
legge sull ordinamento degli uffici e servizi regionali, la Ragioneria della
Regione e organizzata secondo le norme della presente legge.
Art. 89(Compiti della
Ragioneria) Alla Ragioneria della Regione
sono attribuiti i seguenti compiti:
1) - preparazione del bilancio
di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonche dei relativi
provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei
relativi aggiornamenti, d intesa con il Settore Programmazione e
Bilancio;
2) - predisposizione dei titoli
di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) - registrazione degli
accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonche degli impegni di spesa,
dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali, dopo
averne verificato la conformita delle norme legislative e regolamentari
vigenti;
4) - preparazione del
rendiconto generale della Regione;
5) - collaborazione, dietro
disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa
regionale con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza
raggiunti dalle unita operative nella attuazione di progetti o programmi
regionali;
6) - formulazione di
osservazioni ai fini dell esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende
regionali e degli Enti pararegionali, e all espletamento delle funzioni
sindacali e di revisione presso gli Enti medesimi;
7) - riscontro contabile sui
rendiconti dei funzionari delegati;
8) - vigilanza sulle gestioni
dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle
corrispondenti scritture contabili ed inventTimes New Romani;
9) - sovraintendenza sul
servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle
entrate in generale;
10) - formulazione di parere
sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta,
recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonche, se richiesto dalla
Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte
finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;
11) - preparazione degli atti
inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione
di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalita di cui all art.
10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e
successive modificazioni ed integrazioni;
12) - collaborazione al
coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di
interventi promozionali da parte della Regione;
13) - esami di relazioni
inviate alla Regione da enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo
della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli
organi regionali competenti;
14) - esercizio di ogni altra
attribuzione ad essa conferita con leggi speciali.
Art. 90(Attribuzioni del Coordinatore
del Settore Ragioneria) Spetta al Coordinatore del
Settore Ragioneria:
a) impartire disposizioni agli
uffici delle Ragionerie centrale e periferiche per il disimpegno delle
attribuzioni di loro spettanza e di vigilare perche le scritture siano tenute
al corrente e con la massima cura ed esattezza;
b) proporre i provvedimenti che
si rendessero necessari per la applicazione delle norme di legge, ed i
regolamenti aventi natura finanziaria e per la efficienza dei servizi;
c) studiare i quesiti che
possono presentarsi nell applicazione delle leggi, dei regolamenti e di
qualsiasi altra disposizione concernente la contabilita e proporre le
risoluzioni di sua competenza.
Art. 91(Decentramento funzionale della
Ragioneria) Con decreto del Presidente
della Regione, previo parere della Commissione Bilancio e delibera della Giunta,
puo essere istituito, presso ciascun capoluogo di Provincia, un servizio di
Ragioneria funzionalmente dipendente dalla Ragioneria centrale e generale.
Le attribuzioni di tali servizi
sono fissate nel decreto del Presidente.
I servizi di cui ai comma
precedenti sono affidati a funzionari appartenenti al livello funzionale non
inferiore al 6°
TITOLO 11I Funzionari
delegati
Art. 92(Aperture di
credito) All atto dell approvazione
dei singoli interventi di spesa, ad esclusione di quelli regolati dai successivi
artt. 101 e segg., la Giunta Regionale puo disporre, per la esecuzione dei
pagamenti aperture di credito presso la tesoreria regionale.
Le aperture vengono effettuate
con decreto del Presidente della Giunta o dell Assessore all uopo delegato, a
favore dei funzionari regionali responsabili degli uffici o servizi indicati
dalla Giunta Regionale con gli atti di
cui al primo comma.
L apertura di credito diviene
operativa nei limiti delle singole autorizzazioni all utilizzo di cui al
successivo art. 93.
Nel decreto di cui al 2° comma
del presente articolo deve rilevarsi:
1) il numero e l ammontare
dell apertura di credito;
2) il numero e l ammontare
delle aperture di credito gia disposte a favore del funzionario delegato;
3) l oggetto dell intervento
al quale i fondi accreditati devono essere destinati;
4) l esercizio finanziario ed
il capitolo di bilancio, oggetto di imputazione dell intervento ed il relativo
numero di impegno;
5) l indicazione se trattasi
di competenza o di residui e, per questi ultimi, l anno di provenienza;
6) gli estremi degli atti
amministrativi con i quali e stata disposta l apertura di credito;
7) la piazza sulla quale l
apertura stessa deve essere effettuata.
Art. 93(Lettere di
credito) La Ragioneria Centrale, sulla
scorta delle richieste dei funzionari delegati formulate in relazione al
fabbisogno effettivo di pagamenti da disporre nel trimestre, autorizza l
utilizzo dell apertura di credito nel limite di detto fabbisogno, che puo
essere integrato anche nel corso del trimestre per sopravvenute maggiori
necessita, mediante il rilascio di apposita << lettera di credito
>>.
Ai fini del conto di cassa
della tesoreria regionale, le autorizzazioni di utilizzo emesse ai sensi del
comma precedente costituiscono impegno di cassa e pertanto andranno iscritte nel
<< conto di diritto >> della tesoreria, quali carte contabili da
regolarizzare con mandati di pagamento.
La lettera di credito e
inviata dalla Ragioneria Centrale al funzionario delegato e, in copia, alla
tesoreria regionale nonche alla dipendenza della stessa sulla quale il
funzionario delegato e autorizzato ad operare.
La tesoreria regionale, nei
cinque giorni successivi al ricevimento della lettera di cui ai commi
precedenti, espleta le necessarie procedure per l effettuazione dell apertura
di credito sulla piazza indicata dalla Regione.
La dipendenza della tesoreria
operante sulla piazza medesima da conferma alla Ragioneria Centrale ed al
funzionario delegato dell avvenuta registrazione dell’ autorizzazione all
utilizzo. In tale sede la dipendenza stessa dovra indicare tutti i dati
necessari per l individuazione del conto e del sottoconto, riferito quest
ultimo ad ogni singola apertura di credito, sulla quale dovranno emettersi, per
ciascun intervento, i relativi ordini di pagamento.
Nessun pagamento puo essere
effettuato prima della conferma di cui al comma precedente e, per ciascun
intervento, oltre i limiti di utilizzazione autorizzati indicati nella lettera
di credito.
All atto dell accensione di
ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione delle persone all
uopo autorizzate, la Ragioneria Centrale dovra comunicare alla tesoreria
regionale le generalita delle persone preposte alla firma degli ordinativi di
pagamento ai sensi del 5° comma del successivo art. 94.
Art. 94(Ordinativi di
pagamento) I pagamenti sono effettuati
mediante ordinativi, da emettersi in quattro copie conformi agli allegati
modelli “A1”, “A2”, “A3” e “A4” della presente legge, tratti dai funzionari
delegati sui singoli conti accesi, a norma del 4° comma dell articolo
precedente, sul tesoriere.
Qualora al pagamento siano
interessati piu beneficiari i modelli << A >> vengono integrati con
gli intercalari di cui agli allegati modelli “B1”, “B2”, “B3” e “B4” della
presente legge.
Ogni ordinativo di pagamento
non puo interessare piu di una apertura di credito.
Dopo il 31 dicembre non possono
essere ordinati pagamenti con imputazione al trascorso esercizio.
Gli ordinativi di pagamento ed
i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro
contabile dall impiegato responsabile addetto ai servizi contabili, o da altro
impiegato all uopo designato dal funzionario delegato.
I funzionari delegati sono
personalmente responsabili delle spese ordinate e della regolarita dei
pagamenti disposti.
Art. 95(Estinzione degli ordinativi di
pagamento) Gli ordinativi di pagamento
sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei creditori o
loro procuratori, rappresentanti, tutori ed eredi.
I pagamenti ordinati a favore
di procuratori, rappresentanti, tutori ed eredi sono disposti dal funzionario
delegato sulla scorta di regolari atti comprovanti lo “status” di procuratore,
rappresentante, tutore ed erede del creditore.
I funzionari delegati previa
richiesta dei beneficiari possono disporre che gli ordinativi siano estinti
mediante versamento su conti correnti postali agli stessi intestati.
Per i pagamenti di cui al comma
precedente costituisce quietanza liberatoria la ricevuta postale del
versamento.
A richiesta dei beneficiari,
gli ordinativi di importo non superiore a lire 50.000= possono essere commutati
in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai
beneficiari stessi in plico raccomandato.
Le eventuali spese postali per
l invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli
ordinativi.
Gli ordinativi di pagamento
emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private,
di cui agli artt. 11 e 12 del Codice Civile nonche di enti, associazioni ed
istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e
tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta,
della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente
postale. L accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non
oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte
della dipendenza dell Istituto Tesoriere autorizzato ad effettuare il
pagamento.
La tesoreria regionale e
responsabile delle regolarita delle quietanze degli ordinativi estinti anche
per il tramite di sue dipendenze all uopo autorizzate.
All atto del pagamento su
tutte le copie degli ordinativi deve essere apposto il timbro << Pagato
>> e la data in cui il pagamento stesso e avvenuto.
I funzionari delegati
trasmettono i modelli A1, A2 e A3 e gli eventuali modelli (B1, B2 e B3) alla
dipendenza della tesoreria presso la quale e stata effettuata l apertura di
credito.
Il modello A4 e l eventuale
allegato (modello B4) deve essere trattenuto dall Ufficio emittente ed inserito
in ordine numerico in apposito raccoglitore.
La dipendenza, effettuato il
pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati rispettivamente al
funzionario delegato ed alla tesoreria regionale.
Art. 96(Regolarizzazione contabile dei
pagamenti) Trimestralmente, la tesoreria
regionale, sulla scorta dei pagamenti effettuati dalle singole dipendenze,
richiede alla Regione la regolarizzazione contabile dei pagamenti stessi.
Alla richiesta analitica, da
trasmettere alla Ragioneria Centrale, la tesoreria deve allegare le copie degli
ordinativi estinti( mod. A2 ed eventuali allegati mod. B2), dalle singole
dipendenze, durante il trimestre precedente.
La richiesta concernente la
regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati nell ultimo trimestre
solare deve essere trasmessa non oltre il 25 gennaio dell anno successivo.
La Ragioneria Centrale,
accertata la regolarita della richiesta, provvede all emissione dei relativi
mandati di pagamento a favore della tesoreria regionale, imputando gli importi
relativi ai singoli capitoli sui quali erano stati registrati gli impegni
originari.
Ai mandati di pagamento di cui
al comma precedente sara attribuita, << pro quota >> la valuta
corrispondente alla data dell effettiva estinzione degli ordinativi che con i
mandati stessi vengono regolarizzati.
In corrispondenza ai mandati
emessi, nel << conto di diritto >> del tesoriere, dagli importi
inseriti ai sensi del 2°comma del precedente art. 93 verra operata una
detrazione di pari importo.
Art. 97(Rendicontazione) Ciascun funzionario delegato
deve rendere alla Regione, per singola apertura di credito e nei limiti delle
autorizzazioni all utilizzo gia disposte, il conto delle somme erogate.
I rendiconti di cui al comma
precedente devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze trimestrali
del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15
giorni dalla data di completa utilizzazione della apertura di credito o dalla
data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo << status >> di
funzionario delegato.
Art. 98(Struttura dei
rendiconti) Dai rendiconti di cui all
articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all allegato << C
>> della presente legge, devono rilevarsi per ciascuna apertura di
credito:
a) tutti i dati contenuti nel
4à comma del precedente art. 92;
b) gli importi e gli estremi
delle autorizzazioni all utilizzo
ricevuto;
c) l elenco delle somme
erogate con gli estremi degli ordinativi di pagamento
emessi;
d) un riepilogo generale dal
quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.
A dimostrazione dei dati di cui
ai punti a) e b) dovranno essere allegate le copie dei documenti citati, mentre
per il punto c) dovranno essere allegati i titoli di spesa estinti ( mod. A e B)
debitamente quietanzati, corredati dalla relativa documentazione giustificativa,
nonche l estratto conto alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza
dell Istituto Tesoriere presso la quale e stata disposta l apertura di
credito, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.
Qualora l impiegato delegato
sia stato autorizzato ad operare su 2 o piu aperture di credito, i rendiconti
dovranno essere accompagnati da un riepilogo generale conforme all allegato D
della presente legge.
Art. 99(Approvazione dei
rendiconti) L approvazione dei rendiconti,
previo il necessario riscontro amministrativo - contabile, e disposta con
decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell Assessore competente per
materia, se delegato.
Con gli atti di approvazione
dei rendiconti notificati alla Ragioneria Centrale che ne cura la
regolarizzazione contabile viene dato formale discarico delle spese regolarmente
eseguite.
Art. 100(Somme
residue) Le somme eventualmente rimaste
da pagare alla chiusura dell esercizio finanziario possono essere utilizzate
entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia di contabilita
regionale.
A tale fine i funzionari
delegati alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, qualora sia accertata
l esigenza della futura utilizzazione, richiedono alla Ragioneria Centrale la
loro inclusione nel conto dei residui dell esercizio
successivo.
Art. 101(Accreditamenti autorizzabili
per spese di funzionamento degli Uffici e servizi
periferici) La Giunta Regionale puo
autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di
funzionari delegati, per il pagamento di spese per il funzionamento degli uffici
e servizi periferici regionali.
Tali accreditamenti possono
essere disposti per spese concernenti:
1) - spese per lavori da farsi
in economia;
2) - spese da farsi in
conseguenza di calamita naturali, per le quali sia indispensabile il pagamento
immediato quale primo intervento;
3) - spese postali,
telegrafiche e acquisto di valori bollati.
Per le spese indicate nel
precedente n. 2) gli accreditamenti per ciascun capitolo di spesa, non possono
superare singolarmente il limite di L. 480.000.000.
Art. 102(Accreditamenti) All inizio di ogni anno la
Giunta Regionale determina l entita degli accreditamenti da effettuare a
favore dei funzionari delegati per il pagamento delle spese di cui al precedente
art. 101.
L entita del fondo da
accreditare a ciascun funzionario e determinata su proposta della Ragioneria
Centrale, formulata, tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle
voci di spesa di cui all art. 101 che i funzionari delegati devono inviare alla
Ragioneria entro il 30 novembre di ogni anno.
Per ciascun accreditamento deve
essere indicata, oltre all ammontare dello stesso, la quota massima
trimestralmente utilizzabile in contanti per il pagamento delle spese che
rivestono carattere di urgenza e di indifferibilita.
Dei pagamenti effettuati con le
quote di cui al precedente comma dovra darsi analitica elencazione in apposita
appendice dei rendiconti.
Gli accreditamenti sono
disposti mediante imputazione degli importi relativi al capitolo <<
Anticipazione di fondi agli uffici periferici regionali per spese di
funzionamento >> iscritto al Titolo << Contabilita speciali
>>, Categoria I - Partite di giro - dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale di competenza.
Art. 103(Trasferimento dei fondi
deliberati) La Ragioneria Centrale, sulla
scorta della deliberazione della Giunta regionale di attribuzione dei fondi,
provvede al trasferimento delle somme su apposito conto corrente bancario,
fruttifero, a favore della Regione, da accendersi, a cura della tesoreria
regionale presso la dipendenza della stessa operante sulla piazza dove ha sede
l ufficio o servizio del funzionario delegato.
La tesoreria regionale,
effettuata la apertura del conto, invia conferma alla Ragioneria Centrale ed al
funzionario delegato.
Art. 104(Utilizzazione dei fondi
accreditati) I fondi sono utilizzati
mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su
modelli conformi agli allegati << E1 >>, << E2 >> e
<< E3 >> della presente legge.
Il prelevamento della quota in
contanti da utilizzare ai sensi del 3° comma dell art. 102, sara effettuato
con ordinativi da emettere a nome dello stesso funzionario delegato.
I funzionari delegati sono
personalmente responsabili delle spese ordinate e dei pagamenti disposti od
eseguiti direttamente con i fondi in contanti di cui al comma precedente.
Art. 105(Estinzione degli
ordinativi) Gli ordinativi di pagamento
sono estinti con le modalita previste dall art. 95 della presente legge.
I funzionari delegati
trasmettono i modelli << E1 >> e << E2 >> alla
dipendenza della tesoreria presso la quale e stato effettuato l
accreditamento.
Il modello << E3 >>
deve essere trattenuto dall ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in
apposito raccoglitore.
La dipendenza, effettuato il
pagamento, trattiene il modello << E2 >> ai propri atti e
restituisce il modello << E1 >> al funzionario delegato.
La tesoreria regionale e
responsabile della regolarita delle quietanze degli ordinativi estinti anche
per il tramite di sue dipendenze all uopo autorizzate.
Art. 106(Rendicontazione delle
spese) Ciascun funzionario delegato
deve rendere alla Regione il conto delle somme erogate.
I rendiconti di cui al comma
precedente devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze trimestrali
del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15
giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi accreditati o dalla data
in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo << status >> di
funzionario delegato.
Art. 107(Struttura dei
rendiconti) Dai rendiconti di cui all
articolo precedente, da compilarsi, su modelli conformi all allegato << F
>> della presente legge debbono rilevarsi:
a) gli estremi dell atto con cui e stato autorizzato l
accreditamento;
b) l entita delle somme
amministrate (saldo contabile rendiconto precedente aumentato dagli eventuali
reintegri gia deliberati e accreditati);
c) l analisi delle somme
erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;
d) una appendice alla voce c)
che metta in evidenza gli ordinativi utilizzati per il prelievo dei fondi di cui
al 3° comma del precedente art. 102 e le spese con le somme stesse
effettuate;
e) un riepilogo generale dal
quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.
A dimostrazione dei dati di cui
alle lettere c) e d) dovranno essere allegati gli ordinativi ( mod. << E1
>>) estinti debitamente quietanziati, corredati dalla relativa originale
documentazione giustificativa, nonche l estratto conto, alla data del
rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell Istituto Tesoriere presso la quale
e stato disposto l accreditamento delle operazioni effettuate nel periodo
oggetto di rendicontazione.
Art. 108(Approvazione dei rendiconti -
Reintegro dei fondi) L approvazione dei rendiconti,
previo il necessario riscontro amministrativo - contabile, e disposta con
decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell Assessore competente per
materia, se delegato.
Con gli atti di approvazione
dei rendiconti notificati alla Ragioneria Centrale che ne cura la
regolarizzazione contabile, viene dato formale discarico delle spese
regolarmente eseguite.
La Ragioneria Centrale:
1) provvede all imputazione
delle singole spese sui relativi capitoli di bilancio;
2) viene autorizzata ad
emettere - salvo quanto previsto al 2° comma del successivo art. 109 – nei
limiti delle spese del singolo oggetto sostenute nel trimestre, i relativi
mandati di pagamento a favore di ciascun funzionario delegato per il reintegro
dei fondi inizialmente accreditati.
Con l atto di cui al comma
precedente viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.
Art. 109(Restituzione dei
fondi) Alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo all
ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto
entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all inizio dell esercizio
stesso.
Il reintegro dei fondi, ai
sensi del precedente art. 108, relativo all ultimo rendiconto annuale sara
direttamente versato in conto entrate della Regione a saldo restituzione delle
somme accreditate all inizio dell esercizio.
TITOLO 12Disposizioni transitorie e
finali
Art. 110(Estinzione degli
accreditamenti) Entro 20 giorni dall entrata
in vigore della presente legge tutti gli accreditamenti in precedenza disposti
che, a norma dei precedenti artt. 92 e 93 sono da convertire in aperture di
credito, devono essere estinti mediante versamento delle somme relative sul
capitolo di entrata << Movimenti interinali e giri contabili >>.
I versamenti, che dovranno
essere effettuati previa emissione di reversale di incasso a nome di ciascun
funzionario delegato da parte della Ragioneria Centrale, devono essere preceduti
da una dettagliata relazione sulla situazione contabile dei singoli
accreditamenti da trasmettersi alla Ragioneria stessa almeno dieci giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma precedente.
Con decreto del Presidente
della Giunta Regionale o dell Assessore delegato, sono disposte, a favore di
ciascun funzionario delegato con imputazione al capitolo di spesa <<
Movimenti interinali e giri contabili >> aperture di credito di importo
pari alle somme versate ai sensi dei commi precedenti. La Ragioneria Centrale
autorizza l utilizzazione delle aperture di credito ai termini del 1° comma del
precedente art. 93.
Art. 111(Rinvio) Per quantaltro attinente
la materia della contabilita regionale, non espressamente disciplinato dalla
presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n.
335, ed, in quanto applicabili, le norme di contabilita generale dello Stato.
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