Legge Regionale 30 maggio 1977, n. 18
Integrazioni alla legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21- 4- 1977 con delibera n. 132 - Norme sulla contabilita' regionale.
Art. 1All ultimo rigo del terzo
comma dell art. 37 della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 21 aprile 1977 “Norme sulla contabilita regionale”le parole “al precedente
art. 36” sono sostituite dalle seguenti “al successivo art.
41”.
Al terzo e quarto rigo del
primo comma dell art. 43 di detta legge le parole “da comunicarsi entro 15
giorni al Consiglio” sono soppresse.
Al terzo comma dell art. 43 di
detta legge le parole “o regionali, nonche i movimenti di somme comunque
percette per conto di terzi. Un elenco delle stesse e allegato al bilancio di
previsione” sono soppresse.
Al terzo comma dell art. 48 di
detta legge dopo le parole “di cui al precedente articolo” viene aggiunta la
parola “36”.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.