Legge Regionale 30 maggio 1977, n. 19
Norme integrative alla LR n. 16 del 23- 6- 1976
Art. 1Nel contesto della legge
regionale 23- 6- 1976 n. 16 e inserito l art. 5 bis così formulato:
“Per particolari giustificate
contingenze e per periodi determinati la Giunta regionale può, con provvedimento
motivato, avocare alla Regione gli adempimenti delegati a norma del precedente
articolo 5.
In tal caso il Presidente della
Giunta regionale esercita i poteri attribuiti dall art. 5 ai Sindaci, ai
Presidenti delle Province, delle Comunita Montane e loro consorzi”.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.