Anno 1977
Numero 20
Data 03/06/1977
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 giugno 1977, n. 20

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esrcizio finanziario 1977



Art. 1

(Stato di previsione dell Entrata)


Il totale generale delle entrate della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1977 e approvato in L. 656.781.917.196= in termini di competenza ed in L. 989.639.010.893= in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento e la riscossione dei tributi della Regione Puglia, la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti alla Regione Puglia, di ogni altra somma e provento dovuti per l anno 1977, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.




Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1977 e approvato in L. 672.181.917.196= in termini di competenza ed in L. 764.923.584.311= in termini di cassa.

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1977, annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l esercizio 1977 in conformita delle disposizioni di cui alla legge << Norme per la disciplina della contabilita della Regione Puglia >>.




Art. 3

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l esercizio 1977 annesso alla presente legge.


Art. 4

(Bilancio pluriennale)


E adottato ed approvato l allegato Bilancio pluriennale per il quadriennio 1977/ 1980  (Allegato nn. 1 - 2).

E approvato l allegato Bilancio annuale per l esercizio finanziario 1977 e pluriennale 1977 - 1980 dell Ente Regionale Pugliese Trasporti ai sensi dell art. 34 della legge di contabilita regionale. (Allegati nn. 10 e 11).




Art. 5

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del  R.D. 18/ 11/ 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento da tale fondo delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevati insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale. 




Art. 6

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta Regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio Regionale entro 30 giorni per la convalida, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 306 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale. 



Art. 7

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinato in L. 30.000.000.000= per l esercizio 1977, il fondo di riserva, per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa del Cap. 305.

Il prelevamento di somme del fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio Regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di contabilita regionale e dell art. 12 della legge 335 del 19 maggio 1976.  




Art. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


La Giunta Regionale e autorizzata ad introdurre, con atto deliberativo da comunicarsi al Consiglio Regionale entro 15 giorni nel Bilancio di previsione per l esercizio 1977, le variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella spesa, istituendo - ove occorra – nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato da assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.



Art. 9

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali. 



Art. 10

(Variazioni nelle contabilita speciali)


La Giunta Regionale e autorizzata ad introdurre, con proprie deliberazioni, nel Bilancio della Regione, le variazioni occorrenti per iscrivere somme in Entrata e nella Spesa istituendo - ove occorra - nuovi capitoli,  delle contabilita speciali. 



Art. 11

(Variazioni nell Entrata)


La Giunta Regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, la dotazione finanziaria dei capitoli iscritti per memoria nello stato di previsione dell Entrata 1977, in corrispondenza all accertamento dei relativi  cespiti e proventi.

La Giunta Regionale e autorizzata, altresì, a disporre l istituzione, con atti deliberativi, di nuovi capitoli con la relativa dotazione nello stato di previsione dell Entrata 1977, in corrispondenza dell accertamento di nuovi cespiti e proventi non previsti in bilancio. 




Art. 12

(Fondi a disposizione del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio Regionale)


I fondi regionali a disposizione del Presidente della Giunta Regionale e del Presidente del Consiglio Regionale iscritti rispettivamente ai Capp. 10 e 3 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalita di applicazione dell art. 184 del R.D. 11/ 11/ 1923, e successive integrazioni e modificazioni.  



Art. 13

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 307- 308 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7 - 8 al bilancio 1977 e con le modalita previste all art. 38 della legge di contabilita regionale. 



Art. 14

(Fondi globali 1976 non utilizzati al termine dell esercizio)


Le seguenti spese previste nel Bilancio 1977 sono finanziate con ricorso al fondo globale dell esercizio 1976 - Cap. 311 << Fondo regionale per i finanziamenti straordinari di cui al DL 6/ 3/ 1976, n. 33 artt. 2 e 3 >> ai sensi dell art. 39 della legge di contabilita regionale:

1) Cap. 88 - Fondo regionale per l acquisizione e urbanizzazione delle aree 167 LR 1/ 2/ 77, n. 3, art. 2 L. 4.000.000.000=

2) Cap. 89 - Contributi sui mutui da contrarre dalle cooperative edilizie per gli alloggi - LR 1/ 2/ 1977, n. 3 art. 9 L. 3.000.000.000=

3) Cap. 93 - Interventi straordinari comuni Manfredonia e Monte S. Angelo inquinati per nube tossica L. 1.000.000.000=

Parte

4) Cap. 307 - (per L. 2.400.000.000= dei 3 miliardi) per anticipazione alle Casse Mutue Coltivatori Diretti L. 2.400.000.000=

TOTALE L. 10.400.000.000=

La spesa di L. 5.000.000.000= prevista al Cap. 217 << Adeguamento del fondo di solidarieta per gli interventi straordinari in Agricoltura, LR .n. 15/ 1974 >> del Bilancio 1977 e finanziata con ricorso al fondo globale dell esercizio 1976 - Cap. 310 ( FRISPO) ai sensi dell art. 39 della legge di contabilita regionale.  




Art. 15

(Classificazione della spesa)


Per l anno 1977 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al 6° comma dell art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle << A >> e << B >> e << C >> allegate alla presente legge (allegato n. 4 n. 5 e n. 6).  




Norma transitoria





Art. 16

( Spese impegnate e pagate – Entrate accertate e riscosse in regime di esercizio provvisorio - 1977 -)


Le spese impegnate e pagate, le entrate accertate e riscosse, in regime di esercizio provvisorio 1977 e comunque fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono effettuate, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, in attuazione delle norme della legge di contabilita regionale e delle norme previste dalla presente legge, e come tali discaricate nei registri contabili della Regione Puglia oltre a tutti gli altri adempimenti previsti dalle norme suddette.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.