Legge Regionale 3 giugno 1977, n. 20 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esrcizio finanziario 1977
Art. 1(Stato di previsione dell
Entrata) Il totale generale delle
entrate della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1977 e approvato in
L. 656.781.917.196= in termini di competenza ed in L. 989.639.010.893= in
termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le
leggi in vigore, l accertamento e la riscossione dei tributi della Regione
Puglia, la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi
erTimes New Romani attribuiti alla Regione Puglia, di ogni altra somma e
provento dovuti per l anno 1977, sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge.
Art. 2(Stato di previsione della
spesa) Il totale generale delle spese
della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1977 e approvato in L.
672.181.917.196= in termini di competenza ed in L. 764.923.584.311= in termini
di cassa.
E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1977, annesso alla presente
legge.
E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stesso stato di previsione della spesa per l esercizio 1977 in
conformita delle disposizioni di cui alla legge << Norme per la
disciplina della contabilita della Regione Puglia >>.
Art. 3(Quadro generale
riassuntivo) E approvato il quadro
riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l esercizio 1977 annesso alla
presente legge.
Art. 4(Bilancio
pluriennale) E adottato ed approvato l
allegato Bilancio pluriennale per il quadriennio 1977/ 1980 (Allegato nn. 1 - 2).
E approvato l allegato
Bilancio annuale per l esercizio finanziario 1977 e pluriennale 1977 - 1980
dell Ente Regionale Pugliese Trasporti ai sensi dell art. 34 della legge di
contabilita regionale. (Allegati nn. 10 e 11).
Art. 5(Fondo di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) Sono considerate obbligatorie e
d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del R.D. 18/ 11/ 1923, n. 2440 e dell art. 36
della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3
annesso alla presente legge.
La Giunta Regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento da tale fondo
delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevati insufficienti
compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della
legge di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per spese
impreviste) La Giunta Regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
Regionale entro 30 giorni per la convalida, il prelevamento di somme dal fondo
per spese impreviste di cui al Cap. 306 e la loro iscrizione in aumento dei
capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge
di contabilita regionale.
Art. 7(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) E determinato in L.
30.000.000.000= per l esercizio 1977, il fondo di riserva, per sopperire ad
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa del Cap. 305.
Il prelevamento di somme del
fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio Regionale non
soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di
contabilita regionale e dell art. 12 della legge 335 del 19 maggio 1976.
Art. 8(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici) La Giunta Regionale e
autorizzata ad introdurre, con atto deliberativo da comunicarsi al Consiglio
Regionale entro 15 giorni nel Bilancio di previsione per l esercizio 1977, le
variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella spesa, istituendo -
ove occorra – nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato da assegnazioni
vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono
state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita
regionale.
Art. 9(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) Alle spese per l
esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della
Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non
sia diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 10(Variazioni nelle contabilita
speciali) La Giunta Regionale e
autorizzata ad introdurre, con proprie deliberazioni, nel Bilancio della
Regione, le variazioni occorrenti per iscrivere somme in Entrata e nella Spesa
istituendo - ove occorra - nuovi capitoli,
delle contabilita speciali.
Art. 11(Variazioni nell
Entrata) La Giunta Regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, la dotazione finanziaria dei
capitoli iscritti per memoria nello stato di previsione dell Entrata 1977, in
corrispondenza all accertamento dei relativi
cespiti e proventi.
La Giunta Regionale e
autorizzata, altresì, a disporre l istituzione, con atti deliberativi, di nuovi
capitoli con la relativa dotazione nello stato di previsione dell Entrata 1977,
in corrispondenza dell accertamento di nuovi cespiti e proventi non previsti in
bilancio.
Art. 12(Fondi a disposizione del
Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio
Regionale) I fondi regionali a
disposizione del Presidente della Giunta Regionale e del Presidente del
Consiglio Regionale iscritti rispettivamente ai Capp. 10 e 3 dello stato di
previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalita di applicazione
dell art. 184 del R.D. 11/ 11/ 1923, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 13(Fondi
globali) Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali
autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai
fondi globali previsti ai Capp. 307- 308 dello stato di previsione della spesa,
giusta gli allegati nn. 7 - 8 al bilancio 1977 e con le modalita previste all
art. 38 della legge di contabilita regionale.
Art. 14(Fondi globali 1976 non
utilizzati al termine dell esercizio) Le seguenti spese previste nel
Bilancio 1977 sono finanziate con ricorso al fondo globale dell esercizio 1976
- Cap. 311 << Fondo regionale per i finanziamenti straordinari di cui al
DL 6/ 3/ 1976, n. 33 artt. 2 e 3 >> ai sensi dell art. 39 della legge di
contabilita regionale:
1) Cap. 88 - Fondo regionale
per l acquisizione e urbanizzazione delle aree 167 LR 1/ 2/ 77, n. 3, art. 2 L.
4.000.000.000=
2) Cap. 89 - Contributi sui
mutui da contrarre dalle cooperative edilizie per gli alloggi - LR 1/ 2/ 1977,
n. 3 art. 9 L. 3.000.000.000=
3) Cap. 93 - Interventi
straordinari comuni Manfredonia e Monte S. Angelo inquinati per nube tossica L.
1.000.000.000=
Parte
4) Cap. 307 - (per L.
2.400.000.000= dei 3 miliardi) per anticipazione alle Casse Mutue Coltivatori
Diretti L. 2.400.000.000=
TOTALE L.
10.400.000.000=
La spesa di L. 5.000.000.000=
prevista al Cap. 217 << Adeguamento del fondo di solidarieta per gli
interventi straordinari in Agricoltura, LR .n. 15/ 1974 >> del Bilancio
1977 e finanziata con ricorso al fondo globale dell esercizio 1976 - Cap. 310
( FRISPO) ai sensi dell art. 39 della legge di contabilita regionale.
Art. 15(Classificazione della
spesa) Per l anno 1977 le spese della
Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di
contabilita regionale.
In mancanza delle
determinazioni di cui al 6° comma dell art. 9 della legge 19 maggio 1976, n.
335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di
classificazione di cui alle tabelle << A >> e << B >> e
<< C >> allegate alla presente legge (allegato n. 4 n. 5 e n. 6).
Norma
transitoria
Art. 16( Spese impegnate e pagate –
Entrate accertate e riscosse in regime di esercizio provvisorio - 1977
-) Le spese impegnate e pagate, le
entrate accertate e riscosse, in regime di esercizio provvisorio 1977 e comunque
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono
effettuate, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, in attuazione
delle norme della legge di contabilita regionale e delle norme previste dalla
presente legge, e come tali discaricate nei registri contabili della Regione
Puglia oltre a tutti gli altri adempimenti previsti dalle norme suddette.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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