Legge Regionale 12 agosto 1977, n. 21 Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all' estero.
Art. 1Ai Consiglieri della
Regione Puglia, che si rechino in missione all estero, saranno corrisposte le
diarie indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun
gruppo di personale, nella tabella B annessa al decreto del Ministro del Tesoro
del 2 marzo 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 106 del 22 aprile 1976.
Art. 2Ai fini della determinazione
della misura netta della diaria i Presidenti del Consiglio e della Giunta
regionale sono considerati come assimilati al personale statale di cui al gruppo
2° della tabella A annessa al decreto ministeriale richiamato all art. 1 della
presente legge.
Agli stessi fini i Consiglieri
e gli Assessori regionali sono equiparati al personale di cui al gruppo 3° della
suindicata tabella.
Art. 3Nel caso che dai
competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette
delle diarie di cui alla Tabella B, tali variazioni si estenderanno
automaticamente ai consiglieri della Regione Puglia.
Art. 4Al personale dipendente della
Regione che effettua missioni all estero spetta, oltre il rimborso delle spese
di viaggio, una indennita di trasferta corrispondente a quella indicata nel
decreto del Ministro del Tesoro 2/ 3/ 76, equiparandosi i sette livelli
retributivi nel modo seguente:
Al gruppo 4° i livelli
retributivi 7° e 6°;
Al gruppo 5° i livelli
retributivi 5° e 4°;
Al gruppo 6° il livello
retributivo 3°;
Al gruppo 7° il livello
retributivo 2°;
Al gruppo 8° il livello
retributivo 1°.
Anche al personale e
applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3.
Art. 5All onere derivante
dalla attuazione della presente legge si fara fronte con gli stanziamenti
contenuti ai capitoli 1, 6 e 38 del Bilancio di Previsione per l esercizio
finanziario 1977 nonche ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari
successivi.
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