Anno 1977
Numero 21
Data 12/08/1977
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 agosto 1977, n. 21

Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all' estero.



Art. 1


Ai Consiglieri della Regione Puglia, che si rechino in missione all estero, saranno corrisposte le diarie indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella B annessa al decreto del Ministro del Tesoro del 2 marzo 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 22 aprile 1976. 



Art. 2


Ai fini della determinazione della misura netta della diaria i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale sono considerati come assimilati al personale statale di cui al gruppo 2° della tabella A annessa al decreto ministeriale richiamato all art. 1 della presente legge.

Agli stessi fini i Consiglieri e gli Assessori regionali sono equiparati al personale di cui al gruppo 3° della suindicata tabella. 




Art. 3


Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette delle diarie di cui alla Tabella B, tali variazioni si estenderanno automaticamente ai consiglieri della Regione Puglia.



Art. 4


Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennita di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro del Tesoro 2/ 3/ 76, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo seguente:

Al gruppo 4° i livelli retributivi 7° e 6°;

Al gruppo 5° i livelli retributivi 5° e 4°;

Al gruppo 6° il livello retributivo 3°;

Al gruppo 7° il livello retributivo 2°;

Al gruppo 8° il livello retributivo 1°.

Anche al personale e applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3.




Art. 5


All onere derivante dalla attuazione della presente legge si fara fronte con gli stanziamenti contenuti ai capitoli 1, 6 e 38 del Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 1977 nonche ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.