Legge Regionale 17 agosto 1977, n. 26
Modifica legge regionale 31- 3- 1973, n. 8.
Art. 1Il procedimento
sanzionatorio previsto dalla legge regionale n. 8 del 31- 3- 1973 non ha luogo
nei casi in cui la pena pecuniaria, nel minimo edittale, risulti
complessivamente inferiore a L. 500.