Anno 1977
Numero 27
Data 17/08/1977
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 agosto 1977, n. 27

Indennita' di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri .



Art. 1


A decorrere dal 1° gennaio 1977 la misura dell indennita di funzione da corrispondere ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di Amministrazione aventi voto deliberativo degli Enti ospedalieri e determinata come segue:

A) OSPEDALI REGIONALI

per il Presidente L. 300.000 mensili

per i Consiglieri L. 120.000 mensili

B) OSPEDALI PROVINCIALI

per il Presidente L. 210.000 mensili

per i Consiglieri L. 90.000 mensili

C) OSPEDALI DI ZONA

per il Presidente L. 120.000 mensili

per i Consiglieri L. 50.000 mensili

L indennita da corrispondere ai revisori dei conti degli Enti Ospedalieri e equiparata a quella dei Consiglieri di Amministrazione.

Le indennita di cui sopra devono intendersi stabilite al lordo delle ritenute di legge. 




Art. 2


Ai Presidenti ed ai Consiglieri nominati successivamente al 1° gennaio 1977 l indennita di funzione compete dalla data di effettivo insediamento.


Art. 3


Al Commissario incaricato, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, della gestione ordinaria dell Ente ospedaliero compete il trattamento economico stabilito per il Presidente.



Art. 4


Alle spese occorrenti per l esecuzione della presente legge provvedono le amministrazioni degli enti ospedalieri, previa adozione di apposito atto deliberativo.