Legge Regionale 17 agosto 1977, n. 27
Indennita' di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri .
Art. 1A decorrere dal 1° gennaio 1977
la misura dell indennita di funzione da corrispondere ai Presidenti ed ai
componenti dei Consigli di Amministrazione aventi voto deliberativo degli Enti
ospedalieri e determinata come segue:
A) OSPEDALI
REGIONALI
per il Presidente L. 300.000
mensili
per i Consiglieri L. 120.000
mensili
B) OSPEDALI
PROVINCIALI
per il Presidente L. 210.000
mensili
per i Consiglieri L. 90.000
mensili
C) OSPEDALI DI
ZONA
per il Presidente L. 120.000
mensili
per i Consiglieri L. 50.000
mensili
L indennita da corrispondere
ai revisori dei conti degli Enti Ospedalieri e equiparata a quella dei
Consiglieri di Amministrazione.
Le indennita di cui sopra
devono intendersi stabilite al lordo delle ritenute di legge.