Anno 1977
Numero 29
Data 05/09/1977
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Legge Regionale 5 settembre 1977, n. 29

Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione dei prezzi contrattuali .



CAPO 1

ELENCO PREZZI





Art. 1


Al fine di razionalizzare la materia dei prezzi degli appalti, forniture e lavori relativi a opere pubbliche, e istituito l elenco regionale dei prezzi.

I progetti di opere pubbliche per le quali vi sia a qualunque titolo competenza regionale devono utilizzare l elenco regionale dei prezzi. 




Art. 2


L elenco comprende:

1) i prezzi elementari della mano d opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti;

2) i prezzi delle categorie di lavori in uso per la realizzazione di opere pubbliche.

Le voci dell elenco prezzi, articolate, ove e necessario, in sottovoci, devono indicare in modo chiaro:

- la natura della prestazione;

- i materiali da impiegare;

- gli oneri e magisteri;

- le modalita di quantificazione.

I prezzi sono riferiti ad una data precisata.

Ciascun prezzo e determinato in base ad apposita analisi da allegare al prezzario.




Art. 3


L elenco dei prezzi e elaborato dalla Commissione di cui al successivo art. 4, ed approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell assessore ai LL.PP., sentita la competente Commissione Consiliare, ed aggiornato semestralmente.

L elenco entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

Chiunque puo chiedere alla Regione l inserimento nell elenco di voci non contemplate nello stesso sulla base di apposite analisi.

Le nuove voci vengono inserite nell elenco con la procedura di cui sopra. 




Art. 4


Per la formazione dell elenco prezzi di cui allo art. 1 e costituita la Commissione Regionale Prezzi composta da:

1) l assessore regionale ai LL.PP. che la presiede;

2) un rappresentante dell Unione delle Province Italiane;

3) un rappresentante dell ANCI regionale;

4) tre rappresentanti dell ANCE regionale;

5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell ambito regionale;

6) tre ingegneri: di cui uno con specializzazione in ingegneria civile edile; uno in ingegneria civile trasporti; uno in ingegneria industriale, da scegliere sulla base di terne designate da ciascun ordine provinciale;

7) un architetto da scegliere sulla base di terne designate dagli ordini degli architetti della Regione;

8) un geologo da scegliere sulla base di una terna designata dall ordine professionale regionale;

9) cinque esperti designati dalle Camere di Commercio in ragione di uno per ogni provincia;

10) cinque funzionari regionali competenti in materia di prezzi e di opere pubbliche, di cui tre dell assessorato ai LL.PP., uno dell assessorato all Industria, uno dell assessorato all Agricoltura.

La Commissione e nominata dalla Giunta regionale.

L assessore ai LL.PP. puo delegare un altro consigliere regionale a presiedere la Commissione.

La Commissione si avvale di un ufficio di segreteria comprendente un adeguato contingente di personale del ruolo regionale, coordinato da un funzionario che assolve anche il compito di segretario della Commissione.

L ufficio di segreteria provvede a:

- raccogliere dati relativi ai prezzi e costi dei materiali, della mano d opera, dei noli e dei trasporti;

- raccogliere i dati sulla evoluzione tecnologica nel campo delle costruzioni;

- elaborare i dati raccolti ai fini dell aggiornamento dell elenco dei prezzi;

- curare la pubblicazione dell elenco e dei relativi aggiornamenti.




Art. 5


La Commissione di cui al precedente articolo determina semestralmente le variazioni mensili in valore assoluto di tutti i prezzi compresi nell elenco approvato.

Contestualmente determina il numero indice mensile di ciascun prezzo, fatto uguale a 100 il valore di prima quotazione.

Le variazioni dei prezzi ed i relativi indici sono approvati dalla Giunta regionale su proposta  dell assessore ai LL.PP..




Art. 6


Nei casi di progetti che utilizzano i prezzi dello elenco di cui al precedente art. 1, il compenso per revisione prezzi si determina per somma algebrica dei compensi mensili dovuti per ogni categoria di lavoro.

Detti compensi mensili elementari si determinano in base alla seguente formula:

Cr = I (P2- P1)/ P1 dove:

Cr = compenso revisionale mensile;

I = importo della categoria di lavoro considerata, riferito al mese di esecuzione;

P1 = indice di costo della categoria di lavoro considerata, riferito al mese dell appalto;

P2 = indice di costo della categoria di lavoro considerata, riferita al mese di esecuzione.

In pendenza della approvazione degli indici mensili di cui all art. 5 da parte della Commissione competente, il compenso revisionale puo essere determinato, in via provvisoria, utilizzando per ciascuna categoria di lavoro il corrispondente ultimo indice noto.

Il compenso revisionale e soggetto al ribasso o aumento d asta ed alla successiva detrazione del 5% per alea contrattuale.

La revisione dei prezzi deve essere chiesta dallo appaltatore prima dell emissione del certificato di collaudo.

Il direttore dei lavori e tenuto a promuovere, sotto sua personale responsabilita, la revisione dei prezzi in diminuzione, quando ne ricorrano le condizioni nell interesse della Pubblica Amministrazione.

Gli elaborati per compensi revisionali in acconto non sono soggetti ai preventivi pareri di organi consultivi ne ad approvazioni da parte degli organi regionali.

Gli elaborati revisionali definitivi, per le opere assistite da contributo della Regione, sono approvati dal Presidente della Giunta regionale previo parere dell ufficio del Genio Civile competente.

Gli acconti in corso d opera, per compensi revisionali, possono essere pagati fino all 80% dell importo revisionale maturato.

Il compenso revisionale si determina in base allo effettivo sviluppo temporale e quantitativo dei lavori, tenuto conto della data di effettiva consegna dei lavori, delle sospensioni regolarmente ordinate, delle proroghe regolarmente concesse.

In ogni caso il compenso revisionale definitivo non potra essere maggiore di quello teorico ottenuto considerando lineare e progressivo lo sviluppo dell intera prestazione.

Per la concessione di contributi regionali sulle spese per compensi revisionali trovano applicazione le norme di cui all art. 11 della LR 23- 6- 1976, n. 16.




CAPO 2

NORME TRANSITORIE





Art. 7


Per le opere pubbliche la cui gara di appalto sia indetta dopo l approvazione delle quote di incidenza e delle squadre tipo di cui al successivo art. 8, e prima della entrata in vigore dell elenco prezzi di cui al precedente art. 1, la revisione dei prezzi contrattuali si effettua in base alle norme di cui alla legge 21- 6- 1964, N. 463, e successive modificazioni ed integrazioni per tutto quanto non in contrasto con la presente legge.




Art. 8


Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell assessore ai LLPP, sentita la competente Commissione Consiliare, determina le categorie tipiche di opere pubbliche e fissa per ciascuna di esse le quote percentuali di incidenza sul costo complessivo dell opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti, nonche la composizione delle squadre tipo.

Nella determinazione di quanto sopra si potra prescindere dai limiti posti dall art. 4 della legge  27 febbraio 1968, n. 93.




Art. 9


La Commissione di cui al precedente art. 4 determina le variazioni mensili dei costi della mano d opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti e individua, per ciascuna categoria tipica di opere, l indice mensile riferito al valore iniziale, fatto uguale a 100, della stessa categoria di opere, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che, per uno stesso periodo, nell ambito del territorio regionale si riscontrino variazioni diverse dei costi elementari della mano d opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti, la Commissione procedera a determinare gli indici di variazione delle stesse categorie tipiche di lavoro, riferito alle diverse zone del territorio, definendo i limiti territoriali di applicazione dei singoli indici.




Art. 10


Le norme di cui al precedente articolo 6 si applicano alle opere di cui all art. 7 della presente legge. 


Art. 11


Per le opere pubbliche non disciplinate nei precedenti articoli, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, le norme della vigente legislazione in materia.

Le Commissioni provinciali per la determinazione delle variazioni dei costi della mano d opera, dei materiali,  dei noli e dei trasporti sono sostituite dalla Commissione  regionale istituita con l art. 4 della presente legge.




Art. 12


Nei casi in cui all impresa venga corrisposta, da parte della stazione appaltante, in base alle vigenti disposizioni in materia, anticipazione in denaro sul prezzo d appalto nella determinazione del compenso revisionale, si prescinde dalle variazioni del costo dei materiali.



Art. 13


L assessore ai LL.PP., se delegato esercita le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla presente legge.


Art. 14


Sono abrogate tutte le norme regionali che riguardano la revisione prezzi.