Legge Regionale 5 settembre 1977, n. 29 Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione dei prezzi contrattuali .
CAPO 1ELENCO PREZZI
Art. 1Al fine di razionalizzare la
materia dei prezzi degli appalti, forniture e lavori relativi a opere pubbliche,
e istituito l elenco regionale dei prezzi.
I progetti di opere pubbliche
per le quali vi sia a qualunque titolo competenza regionale devono utilizzare l
elenco regionale dei prezzi.
Art. 2L elenco
comprende:
1) i prezzi elementari della
mano d opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti;
2) i prezzi delle categorie di
lavori in uso per la realizzazione di opere pubbliche.
Le voci dell elenco prezzi,
articolate, ove e necessario, in sottovoci, devono indicare in modo chiaro:
- la natura della
prestazione;
- i materiali da
impiegare;
- gli oneri e
magisteri;
- le modalita di
quantificazione.
I prezzi sono riferiti ad una
data precisata.
Ciascun prezzo e determinato
in base ad apposita analisi da allegare al prezzario.
Art. 3L elenco dei prezzi e
elaborato dalla Commissione di cui al successivo art. 4, ed approvato dalla
Giunta regionale, su proposta dell assessore ai LL.PP., sentita la competente
Commissione Consiliare, ed aggiornato semestralmente.
L elenco entra in vigore tre
mesi dopo la sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.
Chiunque puo chiedere alla
Regione l inserimento nell elenco di voci non contemplate nello stesso sulla
base di apposite analisi.
Le nuove voci vengono inserite
nell elenco con la procedura di cui sopra.
Art. 4Per la formazione dell elenco
prezzi di cui allo art. 1 e costituita la Commissione Regionale Prezzi composta
da:
1) l assessore regionale ai
LL.PP. che la presiede;
2) un rappresentante dell
Unione delle Province Italiane;
3) un rappresentante dell ANCI
regionale;
4) tre rappresentanti dell
ANCE regionale;
5) tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell ambito
regionale;
6) tre ingegneri: di cui uno
con specializzazione in ingegneria civile edile; uno in ingegneria civile
trasporti; uno in ingegneria industriale, da scegliere sulla base di terne
designate da ciascun ordine provinciale;
7) un architetto da scegliere
sulla base di terne designate dagli ordini degli architetti della Regione;
8) un geologo da scegliere
sulla base di una terna designata dall ordine professionale
regionale;
9) cinque esperti designati
dalle Camere di Commercio in ragione di uno per ogni
provincia;
10) cinque funzionari regionali
competenti in materia di prezzi e di opere pubbliche, di cui tre dell
assessorato ai LL.PP., uno dell assessorato all Industria, uno dell
assessorato all Agricoltura.
La Commissione e nominata
dalla Giunta regionale.
L assessore ai LL.PP. puo
delegare un altro consigliere regionale a presiedere la
Commissione.
La Commissione si avvale di un
ufficio di segreteria comprendente un adeguato contingente di personale del
ruolo regionale, coordinato da un funzionario che assolve anche il compito di
segretario della Commissione.
L ufficio di segreteria
provvede a:
- raccogliere dati relativi ai
prezzi e costi dei materiali, della mano d opera, dei noli e dei
trasporti;
- raccogliere i dati sulla
evoluzione tecnologica nel campo delle costruzioni;
- elaborare i dati raccolti ai fini dell aggiornamento
dell elenco dei prezzi;
- curare la pubblicazione dell
elenco e dei relativi aggiornamenti.
Art. 5La Commissione di cui al
precedente articolo determina semestralmente le variazioni mensili in valore
assoluto di tutti i prezzi compresi nell elenco approvato.
Contestualmente determina il
numero indice mensile di ciascun prezzo, fatto uguale a 100 il valore di prima
quotazione.
Le variazioni dei prezzi ed i
relativi indici sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell assessore ai LL.PP..
Art. 6Nei casi di progetti che
utilizzano i prezzi dello elenco di cui al precedente art. 1, il compenso per
revisione prezzi si determina per somma algebrica dei compensi mensili dovuti
per ogni categoria di lavoro.
Detti compensi mensili
elementari si determinano in base alla seguente formula:
Cr = I (P2- P1)/ P1
dove:
Cr = compenso revisionale
mensile;
I = importo della categoria di
lavoro considerata, riferito al mese di esecuzione;
P1 = indice di costo della
categoria di lavoro considerata, riferito al mese dell
appalto;
P2 = indice di costo della
categoria di lavoro considerata, riferita al mese di
esecuzione.
In pendenza della approvazione
degli indici mensili di cui all art. 5 da parte della Commissione competente,
il compenso revisionale puo essere determinato, in via provvisoria, utilizzando
per ciascuna categoria di lavoro il corrispondente ultimo indice noto.
Il compenso revisionale e
soggetto al ribasso o aumento d asta ed alla successiva detrazione del 5% per
alea contrattuale.
La revisione dei prezzi deve
essere chiesta dallo appaltatore prima dell emissione del certificato di
collaudo.
Il direttore dei lavori e
tenuto a promuovere, sotto sua personale responsabilita, la revisione dei
prezzi in diminuzione, quando ne ricorrano le condizioni nell interesse della
Pubblica Amministrazione.
Gli elaborati per compensi
revisionali in acconto non sono soggetti ai preventivi pareri di organi
consultivi ne ad approvazioni da parte degli organi regionali.
Gli elaborati revisionali
definitivi, per le opere assistite da contributo della Regione, sono approvati
dal Presidente della Giunta regionale previo parere dell ufficio del Genio
Civile competente.
Gli acconti in corso d opera,
per compensi revisionali, possono essere pagati fino all 80% dell importo
revisionale maturato.
Il compenso revisionale si
determina in base allo effettivo sviluppo temporale e quantitativo dei lavori,
tenuto conto della data di effettiva consegna dei lavori, delle sospensioni
regolarmente ordinate, delle proroghe regolarmente
concesse.
In ogni caso il compenso
revisionale definitivo non potra essere maggiore di quello teorico ottenuto
considerando lineare e progressivo lo sviluppo dell intera
prestazione.
Per la concessione di
contributi regionali sulle spese per compensi revisionali trovano applicazione
le norme di cui all art. 11 della LR 23- 6- 1976, n. 16.
CAPO 2NORME TRANSITORIE
Art. 7Per le opere pubbliche la cui
gara di appalto sia indetta dopo l approvazione delle quote di incidenza e
delle squadre tipo di cui al successivo art. 8, e prima della entrata in vigore
dell elenco prezzi di cui al precedente art. 1, la revisione dei prezzi
contrattuali si effettua in base alle norme di cui alla legge 21- 6- 1964, N.
463, e successive modificazioni ed integrazioni per tutto quanto non in
contrasto con la presente legge.
Art. 8Entro 60 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell assessore
ai LLPP, sentita la competente Commissione Consiliare, determina le categorie
tipiche di opere pubbliche e fissa per ciascuna di esse le quote percentuali di
incidenza sul costo complessivo dell opera, dei materiali, dei noli e dei
trasporti, nonche la composizione delle squadre tipo.
Nella determinazione di quanto
sopra si potra prescindere dai limiti posti dall art. 4 della legge 27 febbraio 1968, n. 93.
Art. 9La Commissione di cui al
precedente art. 4 determina le variazioni mensili dei costi della mano d opera,
dei materiali, dei noli e dei trasporti e individua, per ciascuna categoria
tipica di opere, l indice mensile riferito al valore iniziale, fatto uguale a
100, della stessa categoria di opere, valutato alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Nel caso che, per uno stesso
periodo, nell ambito del territorio regionale si riscontrino variazioni diverse
dei costi elementari della mano d opera, dei materiali, dei noli e dei
trasporti, la Commissione procedera a determinare gli indici di variazione
delle stesse categorie tipiche di lavoro, riferito alle diverse zone del
territorio, definendo i limiti territoriali di applicazione dei singoli
indici.
Art. 10Le norme di cui al
precedente articolo 6 si applicano alle opere di cui all art. 7 della presente
legge.
Art. 11Per le opere pubbliche non
disciplinate nei precedenti articoli, si applicano, ai fini della revisione dei
prezzi contrattuali, le norme della vigente legislazione in materia.
Le Commissioni provinciali per
la determinazione delle variazioni dei costi della mano d opera, dei
materiali, dei noli e dei trasporti sono
sostituite dalla Commissione regionale
istituita con l art. 4 della presente legge.
Art. 12Nei casi in cui all
impresa venga corrisposta, da parte della stazione appaltante, in base alle
vigenti disposizioni in materia, anticipazione in denaro sul prezzo d appalto
nella determinazione del compenso revisionale, si prescinde dalle variazioni del
costo dei materiali.
Art. 13L assessore ai LL.PP.,
se delegato esercita le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale
dalla presente legge.
Art. 14Sono abrogate tutte le
norme regionali che riguardano la revisione prezzi.
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