Legge Regionale 5 settembre 1977, n. 30 Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternita' e paternita' responsabili .
Art. 1(Istituzione del
servizio) La Regione Puglia promuove, in
attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, l istituzione di Consultori
Familiari al fine di assicurare servizi di natura socio - psicologica e
sanitaria per la famiglia, per la maternita e paternita responsabili e per l
infanzia.
I Consultori Familiari sono un
servizio di base, pubblico e gratuito e faranno parte del complesso dei servizi
che costituiscono le unita locali dei servizi sociali e sanitari.
I Consultori Familiari sono
istituiti e gestiti dai Comuni, loro Consorzi e comunita montane nonche da
istituzioni o enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalle norme della
legge 29 luglio 1975, n. 405 e della presente legge.
Art. 2(Finalità dei consultori
familiari) I Consultori Familiari hanno
come scopi:
a) l assistenza psicologica e
sociale per la preparazione alla maternita e alla paternita responsabili e per
i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica
minorile;
b) la divulgazione delle
informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;
c) la somministrazione dei
mezzi necessari per conseguire le finalita liberamente scelte dalla coppia e
dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle
convinzioni etiche e dell integrita fisica degli utenti;
d) la tutela della salute della
donna e del bambino, con particolare riferimento alle indicazioni per la
prevenzione degli stati di morbosita perinatale ed
infantile;
e) l assistenza nella scuola e
nelle altre istituzioni sociali e culturali per collaborare all armonico
sviluppo e alla educazione sessuale dei giovani;
f) la divulgazione delle
attivita istituzionali di cui alla presente legge mediante l organizzazione di
corsi e conferenze nonche lo svolgimento di indagini conoscitive socio -
ambientali.
Art. 3(Interventi dei
Consultori) Per la realizzazione delle
finalita di cui all articolo precedente, i Consultori Familiari assicurano,
direttamente o avvalendosi di altre strutture socio - sanitarie coordinate, una
assistenza sanitaria e sociale in ordine:
1) all educazione sanitaria,
psichica e sessuale, nonche ad una adeguata informazione sulla procreazione
responsabile e sul controllo delle nascite;
2) all uso dei contraccettivi
e all idoneita e innocuita dei mezzi all uopo liberamente scelti dall
utente nonche alla loro prescrizione;
3) alla consulenza di genetica
medica e di endocrinologia per la individuazione e la prevenzione delle relative
malattie nonche alla effettuazione di visite
prematrimoniali;
4) all assistenza sociale e
psicologica alla donna nei casi di prevenzione, di interruzione della
gravidanza, avvalendosi delle strutture abilitate a tale
scopo;
5) alla promozione di corsi per
la preparazione psicoprofilattica al parto;
6) alla tutela della salute
della gestante e del nascituro mediante visite e accertamenti sanitari
periodici, con particolare riguardo alla individuazione e segnalazione delle
gravidanze a rischio;
7) alle indicazioni per la
diagnosi della sterilita, dell infertilita e dei disturbi della sfera
sessuale;
8) alle indicazioni per la
diagnosi precoce dei tumori della mammella e dell apparato genitale femminile;
9) alle indicazioni per
iniziative di medicina preventiva e di difesa della salute della persona e della
coppia nonche dell ambiente socio - lavorativo;
10) all assistenza sanitaria e
sociale alla madre ed al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini
della diagnosi precoce della malattia, della rieducazione funzionale e dell
integrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali;
11) all educazione sanitaria
in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino dei primi anni di
vita, all igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione
degli incidenti
domestici;
12) all assistenza al singolo,
alla coppia e alla famiglia, in relazione ai principi del diritto di famiglia di
cui alla legge 19 Maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti intersoggettivi
nelle loro implicazioni di carattere sociale e psicologico, sia in ordine all
educazzione e allo sviluppo armonico della personalita dei figli;
13) all assistenza e
consulenza ai fini della adozione e dell affidamento dei minori;
14) alla promozione di
incontri, dibattiti, indagini, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro,
alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi
sociali esistenti nel territorio ove opera il consultorio e di ogni altra
iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle
attivita di propria competenza.
Art. 4(Programmazione) La programmazione dei
Consultori Familiari e definita dal Consiglio regionale, nel quadro della
programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle condizioni
socio - economiche della popolazione da servire.
La programmazione regionale
prevede l intero fabbisogno di Consultori per assicurare il servizio,
utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli
enti locali, con particolare riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali
della disciolta Opera Nazionale per la Protezione della Maternita e dell
Infanzia, opportunamente ristrutturati
per adeguarli alle finalita della presente legge.
Deve comunque essere garantita
la presenza di almeno un consultorio per ciascuna unita locale per i servizi
sociali e sanitari.
Il Piano socio - sanitario
regionale indichera gli ulteriori consultori eventualmente necessari a
garantire la equilibrata diffusione territoriale del servizio.
Al momento dell entrata in
vigore della presente legge, la esistenza sul territorio di consultori privati
non costituisce pregiudizio per l istituzione di consultori pubblici.
Art. 5(Altri servizi consultoriali
presenti nel territorio) La Giunta regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare, autorizza la istituzione di
consultori familiari da parte di istituzioni o Enti pubblici e privati che
abbiano finalita sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro,
sempre che rispondano a tutte le finalita di cui alla legge 29 luglio 1975, n.
405 e alla presente legge.
Art. 6(Operatori dei
consultori) Nello svolgimento delle proprie
attivita i Consultori familiari si avvalgono:
1) di una equipe
stabile;
2) di consulenti nelle diverse
specializzazioni mediche, psicologiche e sociologiche.
L equipe stabile per l intero
orario di lavoro e costituita da due unita:
un medico e un assistente
sociale, oppure uno psicologo o pedagogo e un assistente sanitario visitatore o
infermiere professionale.
Gli operatori del Consultorio
devono essere in possesso dell abilitazione, ove prescritta, all esercizio
professionale.
Sia per l equipe stabile che
per le consulenze, i Consultori istituiti dai Comuni e loro Consorzi e dalle
Comunita Montane si avvalgono essenzialmente del personale e delle strutture
della soppressa ONMI, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle
condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base socio - sanitarie.
Gli esperti debbono partecipare
all attivita di gruppo della equipe. Gli operatori del Consultorio sono tenuti
alla frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 15.
I Consultori familiari possono
inoltre avvalersi di consulenti ed esperti per specifiche necessita connesse
con la propria attivita a mezzo di apposite convenzioni.
Lo svolgimento dei servizi
generali del Consultorio e assicurato dal personale degli Enti locali.
Art. 7(Piano
regionale) Entro il mese di aprile di ogni
anno il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, nell
ambito della programmazione, il piano della rete dei consultori familiari della
Regione, con l obiettivo di favorire la presenza di almeno un servizio
consultoriale in ogni unita sanitaria locale.
Fino alla istituzione delle
unita sanitarie locali, il Consiglio regionale deve assicurare la presenza di
almeno un consultorio familiare ogni 50.000 abitanti e comunque tener conto
della realta territoriale e socio - ambientale.
Il piano di cui al 1° comma
prevede i contributi per il finanziamento dei consultori interessati.
Il 15% della somma stanziata
per il finanziamento dei consultori e destinato al finanziamento dei consultori
che hanno conseguito l autorizzazione di cui al precedente art. 5. In caso di
mancata o parziale utilizzazione di tale percentuale, la somma disponibile sara
destinata al finanziamento dei consultori istituiti dai Comuni, loro consorzi e
comunita montane.
In sede di approvazione del
programma e del relativo piano di finanziamento il Consiglio regionale
determina, sulla base dei finanziamenti annualmente assegnati alla Regione ai
sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23- 12- 1975, n. 698, l entita
delle assegnazioni da destinare, rispettivamente, all attuazione degli scopi
previsti dalla presente legge, nonche al finanziamento delle altre attivita
trasferite a seguito della soppressione dell ONMI.
I consultori istituiti dagli
Enti pubblici e privati devono integrarsi nell articolazione territoriale del
piano annuale fissato dalla Regione.
Nella predisposizione del piano
annuale di intervento devono essere osservati i seguenti criteri:
a) condizione socio -
economica;
b) carenze di strutture sociali
e sanitarie;
c) tasso di natalita,
morbosita, mortalita perinatale e infantile;
d) incidenza degli
aborti;
e) condizioni di viabilita e
trasporti.
Art. 8(Richieste di
contributi) I Comuni, i Consorzi di Comuni
e le Comunita Montane nonche gli enti pubblici e privati di cui al precedente
articolo 5 che intendono ottenere la concessione di contributi per il
funzionamento del consultorio familiare, devono produrre all Assessorato
regionale alla Sanita, entro il 15 gennaio di ogni anno, la seguente
documentazione:
a) domanda diretta ad ottenere
il finanziamento;
b) programma relativo agli
interventi da attuare;
c) piano finanziario delle
spese da sostenere;
d) relazione sulle attivita
svolte e sui risultati conseguiti nell anno precedente.
In sede di prima richiesta di
finanziamento dovranno essere prodotti, oltre alla documentazione di cui alle
lettere a), b) e c) del comma precedente, l atto istitutivo del consultorio
familiare e la pianta planimetrica dei locali adibiti a sede del consultorio,
fornita del parere dell Ufficiale Sanitario territorialmente competente.
Il Presidente della Giunta
regionale eroga, con proprio decreto, i contributi deliberati dal Consiglio
nell approvazione del programma e del relativo piano di
finanziamento.
Art. 9(Rapporti dei Consultori con le
altre strutture socio-sanitarie) I Consultori, per gli esami di
laboratorio di analisi e di radiologia e per ogni altra ricerca strumentale e
clinica, devono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti
di assistenza sanitaria, che sono tenuti a prestare la loro collaborazione.
Per le prestazioni altamente
specializzate e normalmente non fruibili presso gli ospedali ed i presidi
sanitari suddetti, i Consultori si avvalgono altresì di strutture specializzate
che normalmente operano nella Regione Puglia o in altra
Regione.
Il personale medico e tenuto a
prescrivere i mezzi antifecondativi consigliati dall Organizzazione Mondiale della Sanita.
I Consultori devono tenere
schede nominative per ogni soggetto che si avvale del servizio, in cui sia
riportata tutta la attivita svolta.
Tali schede sono coperte da
segreto professionale e ne possono essere rilasciate copie solo su richiesta
dell assistito, previo accertamento della sua identita.
I componenti del Consiglio di
gestione e tutti gli operatori dei Consultori sono tenuti al segreto per i dati,
i fatti e le informazioni raccolti nell esercizio delle loro funzioni relative
al Consultorio.
Art. 10(Scheda
socio-sanitaria) La Giunta regionale,
sentita la Commissione Consiliare competente, fornisce modelli unici di scheda
socio - sanitaria ad uso di ogni Consultorio inserito nel piano
regionale.
Art. 11(Gratuità del servizio e oneri
delle prestazioni) Le prestazioni effettuate nell
ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i
cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente
sul territorio della Regione.
Gli oneri delle prescrizioni di
prodotti farmaceutici nonche degli esami di laboratorio e di radiologia e di
ogni altra ricerca strumentale e clinica sono posti a carico dell ente o del
servizio cui compete l assistenza sanitaria o della Regione nel caso di
cittadini non abbienti sprovvisti di ogni altra forma di assistenza.
La prescrizione dei prodotti
farmaceutici, compresi gli antifecondativi, puo essere effettuata direttamente
dai medici dei Consultori a mezzo di un unico tipo di ricettario fornito dalla
Regione.
Art. 12(Gestione sociale dei
Consultori) I Comuni, i loro Consorzi e le
Comunita Montane assicurano ai propri Consultori una gestione che preveda la
partecipazione di:
1) tre rappresentanti degli
organi di decentramento democratico o in mancanza del Consiglio comunale o dell
Assemblea del Consorzio dei Comuni o delle Comunita
Montane;
2) tre cittadini utenti
nominati dal Consiglio comunale o dalla Assemblea del Consorzio dei Comuni e
della Comunita Montana, con voto limitato a due nomi;
3) tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative e nominati dal Consiglio
comunale o dall Assemblea del Consorzio comunale o della Comunita
montana;
4) due donne designate dalle
organizzazioni femminili a dimensione regionale piu rappresentative operanti
nel territorio e nominate dal Consiglio comunale o dell Assemblea del Consorzio
comunale o della Comunita Montana;
5) tre rappresentanti degli
organi collegiali delle scuole operanti nel territorio designati dagli stessi e
nominati dal Consiglio comunale o dell Assemblea del Consorzio comunale e della
Comunita Montana;
6) un rappresentante degli
operatori del servizio consultoriale nominato dal Consiglio comunale o dall
Assemblea del Consorzio dei Comuni o della Comunita Montana su designazione
dell Assemblea degli operatori medesimi.
Il regolamento del servizio
consultoriale detta norme per una gestione funzionale, snella ed efficiente dei
Consultori e prevede che gli stessi agiscano sulla base del lavoro di gruppo
avvalendosi anche di esperti esterni o delle strutture esistenti nel territorio.
Deve inoltre prevedere che un membro dell equipe svolga le funzioni di
coordinatore tecnico del servizio.
Il Consiglio di gestione del
Consultorio ha il compito di stabilire le linee generali della attivita del
Consultorio stesso nell ambito della normativa statale e regionale in materia e
di facilitare il rapporto tra il Consultorio e gli organismi pubblici e privati
comunque interessati al servizio di assistenza alla famiglia.
Il regolamento deve prevedere
l obbligatorieta della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di gestione.
I componenti del Consiglio di
gestione sono personalmente responsabili del regolare funzionamento del
Consultorio e delle omissioni o anomalie che impediscano la compiuta
realizzazione delle finalita di cui alla presente legge.
La gestione dei consultori
familiari pubblici passera agli organi dei consorzi socio – sanitari delle
unita locali dei servizi sanitari quando questi saranno istituiti.
Art. 13(Strutture del
Consultorio) All apprestamento delle
strutture necessarie allo svolgimento delle attivita del Consultorio provvede
l ente istitutivo il quale, nel caso si tratti di Comuni o loro consorzi o di
Comunita Montane, e tenuto a convertire i servizi gia di competenza dell
ONMI e trasferiti ai Comuni, per la realizzazione dei fini contemplati dalla
presente legge.
Art. 14(Vigilanza e
coordinamento) La Giunta regionale esercita il
controllo e la vigilanza su tutti i Consultori Familiari previsti dalla presente
legge.
Gli enti istitutivi riferiscono
annualmente al Consiglio regionale sull attivita svolta dai Consultori. La
Giunta regionale, a partire dall anno successivo all entrata in vigore della
presente legge, trasmette annualmente al Consiglio regionale, sentita la
competente Commissione Consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della
stessa.
Art. 15(Corsi di qualificazione e
specializzazione degli operatori dei Consultori) La Regione, nell ambito dei
piani annuali e triennali di formazione professionale di propria competenza, di
intesa con i Consultori familiari e, fino alla loro istituzione, con i Comuni, i
loro Consorzi e le Comunita Montane, programma e promuove corsi di
qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto ai Consultori
familiari.
Per l organizzazione dei corsi
suddetti la Regione si avvale dell Universita e degli Enti ospedalieri
regionali.
I predetti corsi devono essere
interdisciplinari, sia in ordine alla qualifica dei partecipanti, sia in
relazione ai contenuti degli insegnamenti e devono tendere a chiarire le varie
competenze e le possibili interdipendenze socio - sanitarie dei problemi, nel
rispetto dello spazio professionale dei singoli operatori. I corsi si concludono
con il rilascio di un attestato di merito.
Al fine di assicurare il
tempestivo funzionamento dei Consultori familiari, i corsi in materia,
effettuati da istituti universitari o enti ospedalieri dall entrata in vigore
della presente legge e fino all approvazione del primo piano regionale,
verificata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente
Commissione Consiliare, la rispondenza dei contenuti alle indicazioni di cui al
precedente comma, hanno la stessa validita dei corsi previsti dal presente
articolo.
Le modalita di svolgimento dei
corsi, i programmi e i contenuti formativi sono stabiliti con apposito
regolamento proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio
regionale.
Art. 16(Disposizione
finanziaria) Il servizio di cui alla
presente legge e finanziato attraverso:
a) la quota annuale attribuita
alla Regione Puglia dal fondo comune previsto dall art. 5 della legge 23- 7-
1975, n. 405, concernente << Istituzione dei Consultori Familiari
>>;
b) la quota annuale attribuita
alla Regione Puglia del fondo speciale previsto dall art. 10 della legge 29-
12- 1975, n. 698, concernente << Scioglimento e trasferimento delle
funzioni dell Opera Nazionale per la Protezione della Maternita e Infanzia
>> per quanto riguarda le strutture ed i servizi consultoriali del
predetto ente, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalita della
presente legge;
c) eventuali stanziamenti
integrativi a carico della Regione da determinarsi con legge di approvazione del
bilancio di previsione o di sue variazioni;
d) eventuali stanziamenti
integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.
Agli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge per l esercizio 1977 si fara fronte con lo
stanziamento previsto al cap. 289 dello Stato di previsione della spesa del
bilancio 1977, denominato << Istituzione di Consultori Familiari (Legge
405/ 1975) >>.
Per gli esercizi successivi si
provvedera con gli stanziamenti previsti ai corrispondenti capitoli di
bilancio.
Ai sensi dell art. 8 della LR
3 giugno 1977, n. 20 la Giunta regionale introdurra con proprie deliberazioni
nel bilancio della Regione per l esercizio 1977 le variazioni occorrenti per
iscrivere alla Entrata e alla Spesa le somme assegnate alla Regione Puglia in
attuazione di quanto previsto nelle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23- 12- 1975,
n. 698.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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