Legge Regionale 28 ottobre 1977, n. 32 Istituzione dell' Ente Regionale di sviluppo agricolo della Puglia.
Art. 1E istituito l Ente regionale
di sviluppo agricolo della Puglia con sede in Bari.
L Ente e dotato di
personalita giuridica di diritto pubblico.
L Ente ha competenza sull
intero territorio regionale e svolge - sulla base delle direttive della Regione
- le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge.
Art. 2L ERSAP e strumento
operativo della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di interesse
agricolo nel quadro della programmazione regionale.
Art. 3L Ente - nel quadro della
programmazione regionale e dei piani zonali e, in mancanza, delle direttive
stabilite dalla Regione - svolge le funzioni dirette a raggiungere le finalita
di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, assicurando la partecipazione delle
categorie agricole ai vari livelli territoriali e settoriali. Pertanto, all
Ente e affidato l esercizio dei seguenti compiti:
a) partecipare, su richiesta della Regione,
allelaborazione del programma organico di sviluppo economico e sociale
regionale, nonche
del piano territoriale e dei piani comprensoriali e delle Comunita montane;
b) elaborare ed attuare, su richiesta della
Regione, i piani zonali diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella
programmazione agricola, con preferenza per le zone interessate dai grandi
progetti di opere infrastrutturali la cui valorizzazione esige il contestuale
avvio di vasti programmi di ammodernamento aziendale, assicurando oltre alla
piena partecipazione delle categorie agricole interessate, quella altresi dei
Comuni, delle Comunita Montane, delle Province e degli altri organi elettivi
della programmazione;
c) elaborare ed eseguire su
richiesta dei produttori agricoli preferibilmente associati, nell ambito dei
piani zonali e settoriali approvati dalla Regione, progetti esecutivi di
interventi per l attuazione di piani di ammodernamento aziendale, fornendo
altresì agli imprenditori interessati ogni opportuna
assistenza;
d) svolgere le funzioni di
organismo fondiario e collaborare con la Regione per l attuazione delle
direttive comunitarie di cui alle leggi n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10
maggio 1976;
e) eseguire gli interventi
riservati dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni agli
Enti di sviluppo agricolo;
f) esercitare le funzioni
previste dall articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n.
386;
g) svolgere le funzioni
previste dalla legge regionale numero 17 del 2 marzo 1974, relativa alle terre
abbandonate e formulare, di intesa con le Cooperative richiedenti ed
assegnatarie di dette terre, piani pluriennali per il loro utilizzo che assumono
valore impegnativo;
h) promuovere lo sviluppo della
cooperazione e di altre forme associative nel settore agricolo e potenziare l
organizzazione cooperativa e consortile ai vari livelli, dalla fase di
produzione a quella di mercato, realizzando opportune integrazioni con aziende
preferibilmente a partecipazione statale, operanti nel settore della produzione,
della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricolo -
alimentari;
i) prestare ai produttori
agricoli consulenza tecnica e amministrativa ai fini della costituzione di
cooperative o di altre forme associative ed assicurare la necessaria assistenza
tecnica ed amministrativa per la gestione delle medesime;
l) prestare assistenza
economica e finanziaria in favore di produttori agricoli associati, con
preferenza ai consorzi di cooperative e alle societa miste cui l Ente stesso
partecipa anche mediante la concessione delle provvidenze di cui all articolo 8
della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
m) realizzare impianti,
attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora
siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali,
assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per non
oltre cinque anni;
n) eseguire, su richiesta della
Regione, previo esame da parte del Consiglio di Amministrazione, interventi
diretti al superamento di gravi difficolta o di dissesto da parte di
cooperative e di altri organismi associativi assumendo eventualmente anche la
gestione e di impianti e di servizi di interesse comune, per non piu di cinque
anni;
o) promuovere ed attuare
iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della
ricerca alla pratica operativa mediante la formazione di aziende pilota e
dimostrative e il ricorso a forme associative nelle quali l Ente puo assumere
quote di partecipazione;
p) predisporre, di intesa con
le Comunita Montane e gli altri enti elettivi, e in collaborazione con le
associazioni dei produttori agricoli zootecnici costituite ai sensi della legge
8 luglio 1975, n. 306 e della relativa legge regionale, particolari interventi
nel settore zootecnico al fine dell integrale utilizzazione delle risorse anche
attraverso gestioni collettive;
q) realizzare iniziative
promozionali di valorizzazione e di
penetrazione dei prodotti agricoli pugliesi nei mercati italiani ed esteri;
r) promuovere, favorire e
partecipare ad iniziative nei settori dell acquicoltura e dell agriturismo.
La Regione, su richiesta delle
Comunita montane, degli enti locali e degli altri organismi pubblici, autorizza
l E.R.S.A.P. a prestare consulenza ed assistenza in materia agricola precisando
modalita e tempi tecnici per soddisfare la richiesta stessa.
Art. 4I piani agricoli di zona,
elaborati ai sensi dell art. 3 della presente legge, nel rispetto della legge
sulla tutela e l uso del territorio della Regione e, in mancanza, delle
disposizioni impartite dalla Regione stessa, approvati dal Consiglio regionale,
costituiscono indicazioni vincolanti per gli strumenti urbanistici.
Gli strumenti urbanistici dei
Comuni ricadenti nel territorio interessato dai piani agricoli di zona, ove occorra, saranno modificati per adeguarli agli indirizzi ed ai limiti
imposti dai rispettivi piani agricoli zonali.
Gli enti locali interessati
provvedono alla approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo entro novanta
giorni dalla data di trasmissione da
parte dell E.R.S.A.P.
Nel caso l approvazione non
avvenga entro tale termine, il piano si intende approvato in via definitiva dal
Consiglio regionale.
L E.R.S.A.P. presta la propria
opera per l elaborazione, definizione ed esecuzione dei piani agricoli zonali
facenti parte dei piani di sviluppo demandati per legge alle Comunita montane.
Art. 5I piani agricoli di zona,
elaborati ai sensi dell art. 3 della presente legge, nel rispetto della legge
sulla tutela e l uso del territorio della Regione e, in mancanza, delle
disposizioni impartite dalla Regione stessa, approvati dal Consiglio regionale,
costituiscono indicazioni vincolanti per gli strumenti urbanistici.
Gli strumenti urbanistici dei
Comuni ricadenti nel territorio interessato dai piani agricoli di zona, ove occorra, saranno modificati per adeguarli agli indirizzi ed ai limiti
imposti dai rispettivi piani agricoli zonali.
Gli enti locali interessati
provvedono alla approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo entro novanta
giorni dalla data di trasmissione da
parte dell E.R.S.A.P.
Nel caso l approvazione non
avvenga entro tale termine, il piano si intende approvato in via definitiva dal
Consiglio regionale.
L E.R.S.A.P. presta la propria
opera per l elaborazione, definizione ed esecuzione dei piani agricoli zonali
facenti parte dei piani di sviluppo demandati per legge alle Comunita montane.
Art. 6La Regione attribuisce all
Ente per la sua istituzione un fondo di dotazione e stanzia nel proprio
bilancio, a decorrere dall esercizio finanziario 1977, contributi sulle spese
di funzionamento, di personale e sulle spese di natura operativa concernenti l
esercizio dei compiti affidatigli.
Alle spese per la realizzazione
di opere e di impianti e l attuazione da parte dell Ente di specifici
interventi connessi ai compiti predetti si fara fronte utilizzando anche gli
stanziamenti dei diversi capitoli del bilancio regionale.
Il versamento dei mezzi
finanziari necessari per lo svolgimento dei compiti e degli interventi affidati
allo Ente verra effettuato in relazione allo sviluppo delle attivita sulla
base di certificati da emettersi dall Assessorato regionale all Agricoltura.
La Giunta regionale e
autorizzata a concedere una anticipazione, fino alla meta delle spese previste
e ritenute congrue, determinando - per le spese di investimento – le modalita
per il graduale recupero della medesima.
La Giunta regionale, puo,
altresì, disporre che la prima anticipazione sia seguita da altre - in relazione
allo stato di avanzamento dei lavori e di sviluppo delle attivita - fino ad un
massimo dell 80% della spesa ammessa.
Art. 7I consorzi di cooperative
agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono
ammessi a beneficiare dell assistenza tecnica, amministrativa, economica e
finanziaria dell Ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione,
l ampliamento e l ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione
e di dotazione e per le spese di gestione.
Art. 8Le fidejussioni concesse
dall Ente ai sensi dello art. 3, lettera l) sono rilasciate nei limiti dello
stanziamento annuale previsto in apposito capitolo del bilancio dell Ente
regionale di sviluppo agricolo secondo criteri di priorita concordati con la
Regione nell ambito del programma annuale di attivita.
Art. 9L Ente nell eseguire -
su richiesta degli interessati o della Regione qualora siano carenti o
inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali - impianti cooperative e
opere di interesse collettivo, ha titolo al finanziamento in quota contributi e
mutui sulla base dell originario decreto di concessione e delle varianti allo
stesso apportate a seguito del riconoscimento dei maggiori oneri riportati.
Art. 10Per lo svolgimento dei
compiti di cui alla lettera c) del precedente articolo 3, l Ente puo anticipare le spese occorrenti per l
esecuzione delle opere, previa concessione del contributo regionale; il suo
credito e garantito nelle forme e nei modi previsti dall ultimo comma dellarticolo 26 della legge 2 giugno 1961,
n. 454.
Art. 11I fondi a suo tempo assegnati
ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, numero 841 successivamente
riscattati ai sensi dell articolo 1 e seguenti della legge 29 maggio 1967, n.
379 o affrancati ai sensi dell articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n.
386, possono essere alienati dagli
interessati esclusivamente all Ente regionale di sviluppo agricolo in via
prioritaria, oppure a coltivatori diretti confinanti o ad altri coltivatori
della terra aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e
successive modificazioni.
L alienante deve comunicare
all Ente e ai coltivatori confinanti che intende vendere il podere nonche il
prezzo di vendita stabilito secondo le norme previste dall articolo 4 della
legge 29 maggio 1967, n. 379.
Il diritto di prelazione da
parte dell Ente o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La vendita a coltivatore
diretto deve essere autorizzata dall Ente il quale, in caso di piu
richiedenti, opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal
Consiglio di amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590 e
successive modificazioni.
Di tale autorizzazione deve
essere fatta menzione nell atto di trasferimento e nella relativa nota di
trascrizione agli effetti dell articolo 5,
1° comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379.
Art. 12Sono organi dell Ente
regionale di sviluppo agricolo della Puglia:
1) Il Consiglio di
Amministrazione;
2) Il Presidente;
3) Il Comitato esecutivo;
5) Il Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 13I componenti del Consiglio di
Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale,
a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.
Il Consiglio di Amministrazione
e composto:
a) dal Presidente dell Ente;
b) da 12 membri designati dalle organizzazioni
professionali e sindacali di cui 9 rappresentanti dei produttori e 3 dei
lavoratori agricoli scelti fra le organizzazioni piu rappresentative a livello
nazionale e in proporzione della effettiva rappresentativita regionale di
ciascuna di esse;
c) da un rappresentante del personale dellEnte,
designato dall
Assemblea del personale medesimo;
d) da 13 membri eletti dal
Consiglio regionale, con voto limitato a non piu di nove nominativi da parte di
ciascun Consigliere, tra tecnici agricoli, dirigenti o amministratori di
cooperative, docenti di discipline giuridiche, economiche e tecniche e persone
di qualificata esperienza amministrativa e direzionale in Enti ed Organismi
pubblici o privati.
I componenti del Consiglio di
Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha
espressi e possono essere riconfermati. In caso di rinuncia o decadenza di uno o
piu membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la medesima procedura
prevista nei commi precedenti.
Art. 14Il Consiglio di Amministrazione
cura la gestione dell Ente provvedendo, tra l altro, a deliberare in merito:
a) al bilancio preventivo e al
conto consuntivo;
b) alle variazioni ai capitoli
di bilancio in corso d esercizio;
c) alla formulazione di un
programma quinquennale di attivita;
d) al programma annuale delle
iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le
finalita istitutive dell Ente, nonche alla relazione annuale in uno col conto
consuntivo;
e) alle proposte di modifica
del regolamento di amministrazione e
contabilita;
f) alle proposte di modifica
del regolamento organico del personale;
g) agli atti e contratti di
acquisto e di alienazione di beni immobili;
h) all accensione e alla
cancellazione di ipoteche;
i) alla costituzione di societa e di altre forme associate
e alla partecipazione ad
esse;
l) alle domande di concessione
di acqua;
m) alle accettazioni di
eredita, di donazioni e di legati
disposti a favore dell Ente;
n) agli atti e contratti con
cui si assumono spese;
o) alla nomina, nella sua prima
riunione, di due Vice Presidenti e del Comitato esecutivo fra i membri del
Consiglio di Amministrazione;
p) alla nomina del Direttore
Generale.
Il Consiglio di Amministrazione
e convocato dal Presidente e si riunisce normalmente una volta al mese o quando
ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei
revisori dei conti.
Per la validita delle
deliberazioni e necessario lo intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza di voti; in caso di parita prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere assente
ingiustificato per piu di tre sedute consecutive e proposto per la decadenza
dalla carica.
Il Consiglio si articola in
Commissioni di lavoro.
Art. 15Il Presidente dell E.R.S.A.P.
e nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del
Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberato la
nomina e puo essere confermato per una sola volta.
Il Presidente ha la
rappresentanza dell Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
ne attua le decisioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla
Regione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalita
dell Ente e sovrintende alla gestione dell Ente stesso.
Il Presidente puo anche
adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a
chiedere e ottenere ratifica dal Consiglio nella prima seduta, purche esse non
comportano obblighi di spesa superiore ai 30 milioni di lire.
In caso di assenza o di
impedimento del Presidente, le funzioni di quest ultimo sono esercitate dai due
vice Presidenti a turno.
Art. 16Il Comitato esecutivo e
composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede, dai due vice Presidenti e
da due altri consiglieri eletti dal Consiglio di
Amministrazione.
Esso ha competenza nell ambito
delle materie delegategli dal Consiglio di Amministrazione; adotta, inoltre, in
caso di comprovata urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo
ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione
del provvedimento.
Art. 17Il Collegio dei revisori dei
conti e composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti nominati dalla Giunta
regionale, da un membro effettivo designato dal Ministero del Tesoro e da un
membro effettivo designato dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste.
Il Presidente del Collegio e
scelto tra i revisori effettivi di nomina della Giunta regionale ed e nominato
con decreto del Presidente della Regione.
I membri del Collegio dei
revisori dei conti di nomina regionale devono essere iscritti all Albo dei
revisori dei conti e durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.
Art. 18Il Collegio dei revisori dei
conti:
a) esamina i bilanci e
predispone le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione
finanziaria dell Ente;
c) trasmette, almeno ogni sei
mesi, alla Giunta regionale tramite l Assessore regionale all Agricoltura una
relazione sull andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell
Ente;
d) assiste alle sedute del
Consiglio di Amministrazione dell Ente.
Il Presidente del Collegio - o
un suo delegato - assiste alle sedute del Comitato esecutivo.
Art. 19All Ente e preposto un
Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Presidente, scelto tra il personale dell Ente medesimo con la qualifica piu
elevata il quale dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio che lo ha
nominato.
Il Direttore generale
sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la
vigilanza e l indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle
deliberazioni degli organi dell Ente ed esercita tutte le altre funzioni
demandategli dai regolamenti, partecipa alle sedute del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzione di Segretario; controfirma
tutti gli atti e contratti che comportano impegno di
spesa.
Al Direttore generale compete
l indennita di funzione analoga a quella prevista per il Coordinatore di
Settore del ruolo regionale di cui alla legge n. 18 del 25- 3- 1974.
Art. 20Non possono far parte del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell Ente:
1) i Consiglieri regionali, i
Consiglieri provinciali e comunali, gli Amministratori dei Consorzi di bonifica
e i Consiglieri di altri enti regionali ed interregionali e tutti coloro per i
quali sussistano cause di incompatibilita o di ineleggibilita con la carica di
Consigliere regionale;
2) i titolari o amministratori
di imprese private che risultino
vincolate con l Ente per contratti di opere o di
somministrazione;
3) coloro che ricevono lo
stipendio dall Ente - ad eccezione del rappresentante del personale previsto
dall art. 13 lettera c), della presente legge - o da organismi e aziende
dipendenti, sovvenzionate dall Ente stesso nonche gli amministratori di tali
organismi o aziende dipendenti.
Art. 21Le cause di ineleggibilita, se
sopravvenute alla nomina a Consigliere dell Ente, si trasformano in cause di
incompatibilita.
Il Consigliere la cui carica
sia divenuta incompatibile deve - entro 15 giorni dal verificarsi della
condizione di incompatibilita - rinunciare alla nuova carica o funzione senza
necessita di diffida o invito da parte dell Ente.
In caso di mancata rinuncia
alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di
Consigliere dell Ente.
La decadenza e dichiarata con
decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 22Le indennita di carica,
i gettoni di presenza e i rimborsi spese al Presidente, ai Vicepresidenti, ai
membri del Comitato Esecutivo, ai Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci
revisori dei conti sono stabiliti con legge regionale.
Art. 23La vigilanza sull
amministrazione dell Ente e di competenza della Giunta regionale che la
esercita avvalendosi dell Assessore regionale all
Agricoltura.
L Assessore all Agricoltura
puo disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa
nonche l esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni
legislative e regolamentari, quando l Amministrazione dell Ente ne rifiuti o
ritardi l adempimento.
Il Consiglio di Amministrazione
puo essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione permanente
competente in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio o quando questo
violi norme di leggi statali o regionali, di regolamento o le direttive
regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni assegnate all Ente.
Con lo stesso decreto viene
nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell Ente.
Il Consiglio di Amministrazione
deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del
decreto di scioglimento al Consiglio disciolto.
Art. 24Le deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione, eccettuate quelle concernenti lesecuzione di iniziative
previste nelle proposte annuali gia approvate dalla Giunta regionale, debbono
essere trasmesse in copia, entro cinque giorni, per il tramite dell Assessore
regionale all Agricoltura, alla Giunta regionale e diventano esecutive se la
Giunta non ne pronuncia l annullamento entro venti giorni dalla data del ricevimento.
L esecutivita della
deliberazione e sospesa se nel suddetto termine siano richiesti chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio e puo essere riproposta dall Ente con le
procedure di cui al comma precedente. In tal caso il provvedimento diventa
esecutivo se, entro il termine di venti giorni, la Giunta regionale non adotta
le determinazioni di sua competenza.
Le deliberazioni concernenti il
regolamento di amministrazione e di contabilita, il regolamento organico del
personale, il regolamento interno, i bilanci e le relative variazioni, i
programmi di attivita, la relazione annuale e il conto consuntivo sono
sottoposte all approvazione del
Consiglio regionale.
Art. 25Il Consiglio di
Amministrazione, per l espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla
presente legge, propone alla Regione, entro quattro mesi dalla nomina degli
Organi statutari dell Ente, uno schema di riordino dei servizi dell E.R.S.A.P.
corredata da una pianta organica sia per il personale da impiegare per l
espletamento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e sia per il
personale da impiegare nell espletamento delle funzioni relative alle gestioni
speciali di cui all articolo 9 della
legge 30 aprile 1976, n. 386 con la precisazione della consistenza del personale
risultante eventualmente in soprannumero da destinare diversamente ai sensi del
primo comma dell articolo 7 della legge n. 386 del 30- 4- 1976.
Il riordino dei servizi sotto
l aspetto organico e funzionale viene regolato, a norma dellarticolo 5 della legge n. 386 del 30- 4- 1976, con
apposita legge regionale - da emanarsi entro tre mesi dalle proposte del
Consiglio di Amministrazione dell Ente - che definisce anche il trattamento
giuridico ed economico del personale.
Tale trattamento sara comunque
parificato a quello dei dipendenti regionali di cui alla legge n. 18 del 25/ 3/
74 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle more di tale nuova
disciplina, che avra effetto dal 1° gennaio 1977, nei confronti del suddetto
personale gia tutto appartenente ai ruoli del cessato Ente di Sviluppo in
Puglia e Lucania continua ad essere praticato, in via provvisoria, il
trattamento giuridico ed economico in atto vigente.
Con il provvedimento di
inquadramento in organico o di trasferimento di cui al 1° comma del presente
articolo, si procedera alla definizione della cessazione del fondo di
previdenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 31 della legge 20- 3-
1975, n. 70 ed alla liquidazione e corresponsione delle indennita relative al
servizio maturato, facendo salvi tutti i diritti acquisiti dal personale sulla
base delle pregresse anzianita di qualifica e di servizio.
Art. 26Per sopperire ad esigenze
immediate di servizio degli Uffici regionali, la Giunta regionale, entro il
termine di trenta giorni dalla data di approvazione dello schema di riordino dei
servizi e della relativa pianta organica di cui al precedente articolo 25, con
il consenso del Presidente dell Ente e su domanda degli interessati, puo
deliberare il passaggio nei ruoli regionali di personale dell Ente medesimo,
nel limite massimo del 50% dei posti vacanti nei vari livelli dei ruoli
regionali.
Al personale che verra
inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del comma precedente saranno applicate
le norme della legge n. 18 del 25- 3- 74 nonche le disposizioni transitorie in
essa contenute.
Art. 27Al fine di assicurare il
migliore funzionamento degli uffici e per consentire al personale del ruolo
regionale e dei ruoli dell Ente l acquisizione di esperienze complete di
lavoro, la Giunta regionale, sentito il Presidente dell Ente e le
organizzazioni sindacali interne, con il consenso degli interessati, puo
operare comandi di personale dall Ente alla Regione e viceversa.
Art. 28I beni assegnati con atti
commissTimes New Romani alla gestione regionale a seguito della ripartizione
dei beni dell Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ai sensi dell articolo 6,
terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono trasferiti in proprieta
all Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.
Art. 29L Ente ha un proprio
patrimonio e un bilancio proprio.
Il patrimonio iniziale dell
Ente e costituito dai beni di cui all articolo precedente, nonche dal fondo
di dotazione previsto dalla presente legge.
Possono concorrere all
incremento del patrimonio le donazioni di beni patrimoniali che saranno
effettuate in favore dell Ente da parte di privati o Enti
pubblici.
Art. 30Alle spese per il funzionamento
e l attivita dell Ente si provvede:
a) con contributi stanziati
annualmente dalla Regione;
b) con le entrate derivanti da
finanziamenti per la realizzazione di attivita previste da leggi regionali e
statali;
c) con i proventi riscossi per
servizi e attivita;
d) con le rendite
patrimoniali;
e) con le entrate derivanti
dall alienazione di beni;
f) con eventuali liberalita
disposte da Enti pubblici e da privati.
Art. 31Per le gestioni speciali
previste dall art. 9 della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, si redigono
bilanci separati annessi al bilancio dell ERSAP.
Da tali bilanci deve risultare
il numero e l onere del personale dei ruoli dell Ente destinato alle gestioni
speciali nonche la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire
alle gestioni stessi.
Art. 32L esercizio finanziario dell
Ente ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo con la
relazione annuale deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l
esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approvato il conto
consuntivo per l esercizio trascorso.
Detti bilanci, unitamente alla
relazione del Collegio dei revisori dei conti, vanno inviati, entro 30 giorni
dall approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, alla Giunta
regionale tramite l Assessore all Agricoltura.
Art. 33Per l attribuzione all Ente
del << Fondo di dotazione >> sara istituito in sede di assestamento
del bilancio di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1977
apposito capitolo recante la denominazione: << Fondo di dotazione da
attribuire all ERSAP>>.
Per la concessione di
contributi all Ente, a decorrere dall esercizio finanziario 1977, saranno
istituiti nel bilancio di previsione della spesa appositi capitoli recanti le
seguenti denominazioni:
1) << Contributi all
ERSAP sulle spese di funzionamento >>;
2) << Contributi all
ERSAP sulle spese per il personale >>;
3) << Contributi all
ERSAP sulle spese correnti di natura operativa >>.
Art. 34All onere derivante
dall applicazione della presente legge si fara fronte per quanto riguarda le
spese di funzionamento dell Ente con i fondi che saranno assegnati alla Regione
dal riparto delle somme stanziate ai sensi dell art. 18 della legge n. 386 del 30 aprile 1976, e, per
quanto riguarda i singoli interventi, con altri fondi assegnati dalla
Regione.
Art. 35L Ente regionale di sviluppo
agricolo della Puglia curera la definizione dei rapporti giuridici, economici e
patrimoniali connessi con l attivita svolta dall Ente di sviluppo in Puglia e
Lucania che non sia stato possibile attribuire ad una delle due gestioni
regionali previste dall articolo 6 della legge 30 aprile 1976, numero 386.
Eventuali oneri e benefici
derivanti da tale definizione saranno ripartiti e attribuiti d intesa tra la
Regione Puglia e la Regione Basilicata.
Art. 36I fondi rivenienti dalla
ripartizione dei beni e delle attivita dell Ente di sviluppo in Puglia e
Lucania ai sensi dell articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono
destinati, in via prioritaria, alla ristrutturazione degli impianti e all
assestamento delle gestioni delle cooperative promosse o assistite dallo stesso
Ente nel periodo precedente l entrata in vigore della presente
legge.
Art. 37Sino alla data di insediamento
del Consiglio di Amministrazione la Giunta regionale nomina un Commissario
straordinario.
Entro 60 giorni dall entrata
in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale insediera
il Consiglio di Amministrazione dell ERSAP.
Art. 38Per quanto non previsto
dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30- 4- 1976,
n. 386.
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