Anno 1977
Numero 32
Data 28/10/1977
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 28 ottobre 1977, n. 32

Istituzione dell' Ente Regionale di sviluppo agricolo della Puglia.



Art. 1


E istituito l Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia con sede in Bari.

L Ente e dotato di personalita giuridica di diritto pubblico.

L Ente ha competenza sull intero territorio regionale e svolge - sulla base delle direttive della Regione - le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge.




Art. 2


L ERSAP e strumento operativo della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di interesse agricolo nel quadro della programmazione regionale.


Art. 3


L Ente - nel quadro della programmazione regionale e dei piani zonali e, in mancanza, delle direttive stabilite dalla Regione - svolge le funzioni dirette a raggiungere le finalita di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, assicurando la partecipazione delle categorie agricole ai vari livelli territoriali e settoriali. Pertanto, all Ente e affidato l esercizio dei seguenti compiti:

a) partecipare, su richiesta della Regione, allelaborazione del programma organico di sviluppo economico e sociale regionale, nonche del piano territoriale e dei piani comprensoriali e delle Comunita montane;

b)  elaborare ed attuare, su richiesta della Regione, i piani zonali diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione agricola, con preferenza per le zone interessate dai grandi progetti di opere infrastrutturali la cui valorizzazione esige il contestuale avvio di vasti programmi di ammodernamento aziendale, assicurando oltre alla piena partecipazione delle categorie agricole interessate, quella altresi dei Comuni, delle Comunita Montane, delle Province e degli altri organi elettivi della programmazione;

c) elaborare ed eseguire su richiesta dei produttori agricoli preferibilmente associati, nell ambito dei piani zonali e settoriali approvati dalla Regione, progetti esecutivi di interventi per l attuazione di piani di ammodernamento aziendale, fornendo altresì agli imprenditori interessati ogni opportuna assistenza;

d) svolgere le funzioni di organismo fondiario e collaborare con la Regione per l attuazione delle direttive comunitarie di cui alle leggi n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976;

e) eseguire gli interventi riservati dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni agli Enti di sviluppo agricolo;

f) esercitare le funzioni previste dall articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

g) svolgere le funzioni previste dalla legge regionale numero 17 del 2 marzo 1974, relativa alle terre abbandonate e formulare, di intesa con le Cooperative richiedenti ed assegnatarie di dette terre, piani pluriennali per il loro utilizzo che assumono valore impegnativo;

h) promuovere lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative nel settore agricolo e potenziare l organizzazione cooperativa e consortile ai vari livelli, dalla fase di produzione a quella di mercato, realizzando opportune integrazioni con aziende preferibilmente a partecipazione statale, operanti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricolo - alimentari;

i) prestare ai produttori agricoli consulenza tecnica e amministrativa ai fini della costituzione di cooperative o di altre forme associative ed assicurare la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa per la gestione delle medesime;

l) prestare assistenza economica e finanziaria in favore di produttori agricoli associati, con preferenza ai consorzi di cooperative e alle societa miste cui l Ente stesso partecipa anche mediante la concessione delle provvidenze di cui all articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

m) realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per non oltre cinque anni;

n) eseguire, su richiesta della Regione, previo esame da parte del Consiglio di Amministrazione, interventi diretti al superamento di gravi difficolta o di dissesto da parte di cooperative e di altri organismi associativi assumendo eventualmente anche la gestione e di impianti e di servizi di interesse comune, per non piu di cinque anni;

o) promuovere ed attuare iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa mediante la formazione di aziende pilota e dimostrative e il ricorso a forme associative nelle quali l Ente puo assumere quote di partecipazione;

p) predisporre, di intesa con le Comunita Montane e gli altri enti elettivi, e in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli zootecnici costituite ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306 e della relativa legge regionale, particolari interventi nel settore zootecnico al fine dell integrale utilizzazione delle risorse anche attraverso gestioni collettive;

q) realizzare iniziative promozionali di valorizzazione e  di penetrazione dei prodotti agricoli pugliesi nei mercati italiani ed esteri;

r) promuovere, favorire e partecipare ad iniziative nei settori dell acquicoltura e dell agriturismo.

La Regione, su richiesta delle Comunita montane, degli enti locali e degli altri organismi pubblici, autorizza l E.R.S.A.P. a prestare consulenza ed assistenza in materia agricola precisando modalita e tempi tecnici per soddisfare la richiesta stessa.  




Art. 4


I piani agricoli di zona, elaborati ai sensi dell art. 3 della presente legge, nel rispetto della legge sulla tutela e l uso del territorio della Regione e, in mancanza, delle disposizioni impartite dalla Regione stessa, approvati dal Consiglio regionale, costituiscono indicazioni vincolanti per gli strumenti urbanistici.

Gli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nel territorio interessato dai piani agricoli  di zona, ove occorra, saranno modificati  per adeguarli agli indirizzi ed ai limiti imposti dai rispettivi piani agricoli zonali.

Gli enti locali interessati provvedono alla approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo entro novanta giorni dalla data di trasmissione da  parte dell E.R.S.A.P.

Nel caso l approvazione non avvenga entro tale termine, il piano si intende approvato in via definitiva dal Consiglio regionale.

L E.R.S.A.P. presta la propria opera per l elaborazione, definizione ed esecuzione dei piani agricoli zonali facenti parte dei piani di sviluppo demandati per legge alle Comunita montane.  




Art. 5


I piani agricoli di zona, elaborati ai sensi dell art. 3 della presente legge, nel rispetto della legge sulla tutela e l uso del territorio della Regione e, in mancanza, delle disposizioni impartite dalla Regione stessa, approvati dal Consiglio regionale, costituiscono indicazioni vincolanti per gli strumenti urbanistici.

Gli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nel territorio interessato dai piani agricoli  di zona, ove occorra, saranno modificati  per adeguarli agli indirizzi ed ai limiti imposti dai rispettivi piani agricoli zonali.

Gli enti locali interessati provvedono alla approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo entro novanta giorni dalla data di trasmissione da  parte dell E.R.S.A.P.

Nel caso l approvazione non avvenga entro tale termine, il piano si intende approvato in via definitiva dal Consiglio regionale.

L E.R.S.A.P. presta la propria opera per l elaborazione, definizione ed esecuzione dei piani agricoli zonali facenti parte dei piani di sviluppo demandati per legge alle Comunita montane.  




Art. 6


La Regione attribuisce all Ente per la sua istituzione un fondo di dotazione e stanzia nel proprio bilancio, a decorrere dall esercizio finanziario 1977, contributi sulle spese di funzionamento, di personale e sulle spese di natura operativa concernenti l esercizio dei compiti affidatigli.

Alle spese per la realizzazione di opere e di impianti e l attuazione da parte dell Ente di specifici interventi connessi ai compiti predetti si fara fronte utilizzando anche gli stanziamenti dei diversi capitoli del bilancio regionale. 

Il versamento dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dei compiti e degli interventi affidati allo Ente verra effettuato in relazione allo sviluppo delle attivita sulla base di certificati da emettersi dall Assessorato regionale  all Agricoltura.

La Giunta regionale e autorizzata a concedere una anticipazione, fino alla meta delle spese previste e ritenute congrue, determinando - per le spese di investimento – le modalita per il  graduale recupero della medesima.

La Giunta regionale, puo, altresì, disporre che la prima anticipazione sia seguita da altre - in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e di sviluppo delle attivita - fino ad un massimo dell 80% della spesa ammessa. 




Art. 7


I consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono ammessi a beneficiare dell assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell Ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione, l ampliamento e l ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e di dotazione e per le spese di gestione. 



Art. 8


Le fidejussioni concesse dall Ente ai sensi dello art. 3, lettera l) sono rilasciate nei limiti dello stanziamento annuale previsto in apposito capitolo del bilancio dell Ente regionale di sviluppo agricolo secondo criteri di priorita concordati con la Regione nell ambito del programma annuale di attivita. 



Art. 9


L Ente nell eseguire - su richiesta degli interessati o della Regione qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali - impianti cooperative e opere di interesse collettivo, ha titolo al finanziamento in quota contributi e mutui sulla base dell originario decreto di concessione e delle varianti allo stesso apportate a seguito del riconoscimento dei maggiori oneri riportati.  



Art. 10


Per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera c) del precedente articolo 3, l Ente puo  anticipare le spese occorrenti per l esecuzione delle opere, previa concessione del contributo regionale; il suo credito e garantito nelle forme e nei modi previsti dall ultimo comma  dellarticolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454. 



Art. 11


I fondi a suo tempo assegnati ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e  21 ottobre 1950, numero 841 successivamente riscattati ai sensi dell articolo 1 e seguenti della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386,  possono essere alienati dagli interessati esclusivamente all Ente regionale di sviluppo agricolo in via prioritaria, oppure a coltivatori diretti confinanti o ad altri coltivatori della terra aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.

L alienante deve comunicare all Ente e ai coltivatori confinanti che intende vendere il podere nonche il prezzo di vendita stabilito secondo le norme previste dall articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Il diritto di prelazione da parte dell Ente o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La vendita a coltivatore diretto deve essere autorizzata dall Ente il quale, in caso di piu richiedenti, opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal Consiglio di amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.

Di tale autorizzazione deve essere fatta menzione nell atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione agli effetti dell articolo 5,  1° comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379.




Art. 12


Sono organi dell Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia:

1) Il Consiglio di Amministrazione;

2) Il Presidente;

3) Il Comitato esecutivo;

5) Il Collegio dei revisori dei conti. 




Art. 13


I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione e composto:

a) dal Presidente dell Ente;

b) da 12 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali di cui 9 rappresentanti dei produttori e 3 dei lavoratori agricoli scelti fra le organizzazioni piu rappresentative a livello nazionale e in proporzione della effettiva rappresentativita regionale di ciascuna di esse;

c) da un rappresentante del personale dellEnte, designato dall Assemblea del personale medesimo;

d) da 13 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a non piu di nove nominativi da parte di ciascun Consigliere, tra tecnici agricoli, dirigenti o amministratori di cooperative, docenti di discipline giuridiche, economiche e tecniche e persone di qualificata esperienza amministrativa e direzionale in Enti ed Organismi pubblici o privati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha espressi e possono essere riconfermati. In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei commi  precedenti.  




Art. 14


Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell Ente provvedendo, tra l altro, a deliberare in merito:

a) al bilancio preventivo e al conto consuntivo;

b) alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso d esercizio;

c) alla formulazione di un programma quinquennale di attivita;

d) al programma annuale delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalita istitutive dell Ente, nonche alla relazione annuale in uno col conto consuntivo;

e) alle proposte di modifica del regolamento di amministrazione  e contabilita;

f) alle proposte di modifica del regolamento organico del personale;

g) agli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

h) all accensione e alla cancellazione di ipoteche;

i) alla costituzione di societa e di altre forme associate e  alla partecipazione ad esse;

l) alle domande di concessione di acqua;

m) alle accettazioni di eredita, di donazioni  e di legati disposti a favore dell Ente;

n) agli atti e contratti con cui si assumono spese;

o) alla nomina, nella sua prima riunione, di due Vice Presidenti e del Comitato esecutivo fra i membri del Consiglio di Amministrazione;

p) alla nomina del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione e convocato dal Presidente e si riunisce normalmente una volta al mese o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.

Per la validita delle deliberazioni e necessario lo intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per piu di tre sedute consecutive e proposto per la decadenza dalla carica.

Il Consiglio si articola in Commissioni di lavoro. 




Art. 15


Il Presidente dell E.R.S.A.P. e nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberato la nomina e puo essere confermato per una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza dell Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne attua le decisioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalita dell Ente e sovrintende alla gestione dell Ente stesso.

Il Presidente puo anche adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a chiedere e ottenere ratifica dal Consiglio nella prima seduta, purche esse non comportano obblighi di spesa superiore ai 30 milioni di lire.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest ultimo sono esercitate dai due vice Presidenti a turno.




Art. 16


Il Comitato esecutivo e composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede, dai due vice Presidenti e da due altri consiglieri eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Esso ha competenza nell ambito delle materie delegategli dal Consiglio di Amministrazione; adotta, inoltre, in caso di comprovata urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione del provvedimento.




Art. 17


Il Collegio dei revisori dei conti e composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti nominati dalla Giunta regionale, da un membro effettivo designato dal Ministero del Tesoro e da un membro effettivo designato dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste.

Il Presidente del Collegio e scelto tra i revisori effettivi di nomina della Giunta regionale ed e nominato con decreto del Presidente della Regione.

I membri del Collegio dei revisori dei conti di nomina regionale devono essere iscritti all Albo dei revisori dei conti e durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.  




Art. 18


Il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell Ente;

c) trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale tramite l Assessore regionale all Agricoltura una relazione sull andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell Ente;

d) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell Ente.

Il Presidente del Collegio - o un suo delegato - assiste alle sedute del Comitato esecutivo. 




Art. 19


All Ente e preposto un Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, scelto tra il personale dell Ente medesimo con la qualifica piu elevata il quale dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio che lo ha nominato.

Il Direttore generale sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza e l indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzione di Segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegno di spesa.

Al Direttore generale compete l indennita di funzione analoga a quella prevista per il Coordinatore di Settore del ruolo regionale di cui alla legge n. 18 del 25- 3- 1974.  




Art. 20


Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell Ente:

1) i Consiglieri regionali, i Consiglieri provinciali e comunali, gli Amministratori dei Consorzi di bonifica e i Consiglieri di altri enti regionali ed interregionali e tutti coloro per i quali sussistano cause di incompatibilita o di ineleggibilita con la carica di Consigliere regionale;

2) i titolari o amministratori di imprese private  che risultino vincolate con l Ente per contratti di opere o di somministrazione;

3) coloro che ricevono lo stipendio dall Ente - ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall art. 13 lettera c), della presente legge - o da organismi e aziende dipendenti, sovvenzionate dall Ente stesso nonche gli amministratori di tali organismi o aziende dipendenti.




Art. 21


Le cause di ineleggibilita, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell Ente, si trasformano in cause di incompatibilita.

Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve - entro 15 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilita - rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessita di diffida o invito da parte dell Ente.

In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell Ente.

La decadenza e dichiarata con decreto del Presidente  della Giunta regionale. 




Art. 22


Le indennita di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese al Presidente, ai Vicepresidenti, ai membri del Comitato Esecutivo, ai Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci revisori dei conti sono stabiliti con legge regionale. 



Art. 23


La vigilanza sull amministrazione dell Ente e di competenza della Giunta regionale che la esercita avvalendosi dell Assessore regionale all Agricoltura.

L Assessore all Agricoltura puo disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa nonche l esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l Amministrazione dell Ente ne rifiuti o ritardi l adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione puo essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione permanente competente in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio o quando questo violi norme di leggi statali o regionali, di regolamento o le direttive regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni assegnate all Ente.

Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell Ente.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento al Consiglio disciolto.




Art. 24


Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, eccettuate quelle concernenti lesecuzione di iniziative previste nelle proposte annuali gia approvate dalla Giunta regionale, debbono essere trasmesse in copia, entro cinque giorni, per il tramite dell Assessore regionale all Agricoltura, alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l annullamento entro venti giorni dalla data del  ricevimento.

L esecutivita della deliberazione e sospesa se nel suddetto termine siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e puo essere riproposta dall Ente con le procedure di cui al comma precedente. In tal caso il provvedimento diventa esecutivo se, entro il termine di venti giorni, la Giunta regionale non adotta le determinazioni di sua competenza.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilita, il regolamento organico del personale, il regolamento interno, i bilanci e le relative variazioni, i programmi di attivita, la relazione annuale e il conto consuntivo sono sottoposte all approvazione  del Consiglio regionale.




Art. 25


Il Consiglio di Amministrazione, per l espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla presente legge, propone alla Regione, entro quattro mesi dalla nomina degli Organi statutari dell Ente, uno schema di riordino dei servizi dell E.R.S.A.P. corredata da una pianta organica sia per il personale da impiegare per l espletamento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e sia per il personale da impiegare nell espletamento delle funzioni relative alle gestioni speciali di cui all articolo 9  della legge 30 aprile 1976, n. 386 con la precisazione della consistenza del personale risultante eventualmente in soprannumero da destinare diversamente ai sensi del primo comma dell articolo 7 della legge n. 386 del 30- 4- 1976.

Il riordino dei servizi sotto l aspetto organico e funzionale viene regolato, a norma dellarticolo 5  della legge n. 386 del 30- 4- 1976, con apposita legge regionale - da emanarsi entro tre mesi dalle proposte del Consiglio di Amministrazione dell Ente - che definisce anche il trattamento giuridico ed economico del personale.

Tale trattamento sara comunque parificato a quello dei dipendenti regionali di cui alla legge n. 18 del 25/ 3/ 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle more di tale nuova disciplina, che avra effetto dal 1° gennaio 1977, nei confronti del suddetto personale gia tutto appartenente ai ruoli del cessato Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania continua ad essere praticato, in via provvisoria, il trattamento giuridico ed economico in atto vigente.

Con il provvedimento di inquadramento in organico o di trasferimento di cui al 1° comma del presente articolo, si procedera alla definizione della cessazione del fondo di previdenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 31 della legge 20- 3- 1975, n. 70 ed alla liquidazione e corresponsione delle indennita relative al servizio maturato, facendo salvi tutti i diritti acquisiti dal personale sulla base delle pregresse anzianita di qualifica e di servizio. 




Art. 26


Per sopperire ad esigenze immediate di servizio degli Uffici regionali, la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione dello schema di riordino dei servizi e della relativa pianta organica di cui al precedente articolo 25, con il consenso del Presidente dell Ente e su domanda degli interessati, puo deliberare il passaggio nei ruoli regionali di personale dell Ente medesimo, nel limite massimo del 50% dei posti vacanti nei vari livelli dei ruoli regionali.

Al personale che verra inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del comma precedente saranno applicate le norme della legge n. 18 del 25- 3- 74 nonche le disposizioni transitorie in essa contenute.




Art. 27


Al fine di assicurare il migliore funzionamento degli uffici e per consentire al personale del ruolo regionale e dei ruoli dell Ente l acquisizione di esperienze complete di lavoro, la Giunta regionale, sentito il Presidente dell Ente e le organizzazioni sindacali interne, con il consenso degli interessati, puo operare comandi di personale dall Ente alla Regione e viceversa.  



Art. 28


I beni assegnati con atti commissTimes New Romani alla gestione regionale a seguito della ripartizione dei beni dell Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ai sensi dell articolo 6, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono trasferiti in proprieta all Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.



Art. 29


L Ente ha un proprio patrimonio e un bilancio proprio.

Il patrimonio iniziale dell Ente e costituito dai beni di cui all articolo precedente, nonche dal fondo di dotazione previsto dalla presente legge.

Possono concorrere all incremento del patrimonio le donazioni di beni patrimoniali che saranno effettuate in favore dell Ente da parte di privati o Enti pubblici.




Art. 30


Alle spese per il funzionamento e l attivita dell Ente si provvede:

a) con contributi stanziati annualmente dalla Regione;

b) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attivita previste da leggi regionali e statali;

c) con i proventi riscossi per servizi e attivita;

d) con le rendite patrimoniali;

e) con le entrate derivanti dall alienazione di beni;

f) con eventuali liberalita disposte da Enti pubblici e da privati.




Art. 31


Per le gestioni speciali previste dall art. 9 della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilanci separati annessi al bilancio dell ERSAP.

Da tali bilanci deve risultare il numero e l onere del personale dei ruoli dell Ente destinato alle gestioni speciali nonche la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stessi. 




Art. 32


L esercizio finanziario dell Ente ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo con la relazione annuale deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approvato il conto consuntivo per l esercizio trascorso.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, vanno inviati, entro 30 giorni dall approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, alla Giunta regionale tramite l Assessore all Agricoltura. 




Art. 33


Per l attribuzione all Ente del << Fondo di dotazione >> sara istituito in sede di assestamento del bilancio di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1977 apposito capitolo recante la denominazione: << Fondo di dotazione da attribuire all ERSAP>>.

Per la concessione di contributi all Ente, a decorrere dall esercizio finanziario 1977, saranno istituiti nel bilancio di previsione della spesa appositi capitoli recanti le seguenti denominazioni:

1) << Contributi all ERSAP sulle spese di funzionamento >>;

2) << Contributi all ERSAP sulle spese per il personale >>;

3) << Contributi all ERSAP sulle spese correnti di natura operativa >>.




Art. 34


All onere derivante dall applicazione della presente legge si fara fronte per quanto riguarda le spese di funzionamento dell Ente con i fondi che saranno assegnati alla Regione dal riparto delle somme stanziate ai sensi dell art. 18  della legge n. 386 del 30 aprile 1976, e, per quanto riguarda i singoli interventi, con altri fondi assegnati dalla Regione.


Art. 35


L Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia curera la definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali connessi con l attivita svolta dall Ente di sviluppo in Puglia e Lucania che non sia stato possibile attribuire ad una delle due gestioni regionali previste dall articolo 6 della legge 30 aprile 1976, numero 386.

Eventuali oneri e benefici derivanti da tale definizione saranno ripartiti e attribuiti d intesa tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata. 




Art. 36


I fondi rivenienti dalla ripartizione dei beni e delle attivita dell Ente di sviluppo in Puglia e Lucania ai sensi dell articolo 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono destinati, in via prioritaria, alla ristrutturazione degli impianti e all assestamento delle gestioni delle cooperative promosse o assistite dallo stesso Ente nel periodo precedente l entrata in vigore della presente legge.



Art. 37


Sino alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario.

Entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale insediera il Consiglio di Amministrazione dell ERSAP.




Art. 38


Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30- 4- 1976, n. 386.