Anno 1977
Numero 35
Data 15/11/1977
Abrogato No
Materia Informazione;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 15 novembre 1977, n. 35

Integrazione della legge regionale n. 6 del 17 marzo 1977.



Art. 1


All art. 4 della legge n. 6 del 17- 3- 1977 e aggiunto il seguente comma:

<< I diritti sanciti nei due precedenti commi competono dal momento dell insediamento del Comitato per le spese affrontate e le trasferte effettuate prima dell entrata in vigore della legge >>.




Art. 2


All onere derivante dall applicazione della presente legge, ammontante a L. 3.500.000=, si fa fronte con le disponibilita previste al Cap. 5 << Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti e da privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche >>, del Bilancio di Previsione per l esercizio 1977, approvato con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1977.