Anno 1977
Numero 37
Data 28/11/1977
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 28 novembre 1977, n. 37

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 aprile 1975, n. 30



Art. 1


Il secondo comma dell art. 2 della legge regionale 8- 4- 75, n. 30 e sostituito come segue:

<< L istituzione di dette scuole puo essere accordata agli Enti ospedalieri ed agli Enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento, nonche agli Enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica da almeno 20 anni e che abbiano svolto corsi di formazione professionale socio - sanitari, a condizione pero che l Ente preveda nel regolamento della scuola il conseguimento del titolo a seguito di esame presso scuola dipendente da Ente pubblico.

Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati:

a) la deliberazione di istituzione della scuola;

b) il regolamento della scuola adottato secondo uno schema - tipo approvato dalla Giunta regionale;

c) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;

d) l elenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;

e) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonche delle attrezzature e degli impianti con le  relative planimetrie;

f) l indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso;

g) il piano finanziario delle spese occorrenti per l impianto ed il funzionamento della scuola;

h) l indicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora l Ente non ne disponga direttamente.

Alla predetta domanda deve, altresì, essere  allegato il parere del Medico provinciale competente per territorio, nonche, nel caso in cui ricorra l ipotesi di cui al precedente punto h), la attestazione dell Ente presso il quale sara svolto il tirocinio circa la propria disponibilita in ordine ai servizi da mettere a disposizione degli allievi >>.




Art. 2


L art. 3 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 e sostituito dal seguente:

<<Art. 3. Autorizzazione.

La determinazione relativa alla istituzione della scuola viene assunta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di sanita, di cui all art. 7 della legge regionale 17- 8- 1974, n. 28.

Con la deliberazione di autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformita alle esigenze occupazionali del settore.

A richiesta degli Enti interessati, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, puo determinare annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a ciascun corso >>.




Art. 3


All art. 4 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30, e aggiunto il seguente comma:

<< In tal caso i corsi in via di svolgimento, anche se pluriennali, debbono essere portati a compimento e la Giunta regionale potra disporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti >>.  




Art. 4


L art. 5 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 e sostituito dal seguente:

<< L ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle vigenti leggi, e subordinata al superamento di un colloquio tendente ad accertare l idoneita del candidato. Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione della scuola >>.




Art. 5


L art. 8 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 e sostituito dal seguente:

<< Le scuole di cui all art. 1 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurare l autonomia funzionale.

Esso e unico per tutte le scuole o corsi organizzati dall Ente e puo adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nell ambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

Tali atti sono recepiti dal Consiglio di amministrazione dell Ente con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

Il Consiglio di gestione e composto:

- dal Presidente pro - tempore dell Ente presso il quale e in funzione la scuola o da un consigliere delegato con funzioni di Presidente;

- da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola, designato dalla Giunta;

- da un rappresentante designato dalla Giunta regionale;

- da un rappresentante della Federazione Lavoratori Ospedalieri o, in mancanza, dell organizzazione sindacale piu rappresentativa, operante nell ente che ha istituito la scuola;

- da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;

- dai direttori didattici delle scuole;

- dal direttore sanitario dell Ente ospedaliero, ovvero, se trattasi di ente diverso, da un direttore sanitario di Ospedale.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed e nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell Ente.

Decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, il Consiglio di gestione puo validamente insediarsi con la presenza della maggioranza dei componenti.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario dell Ente che ha istituito la scuola o il corso incaricato dal Consiglio di amministrazione dell Ente stesso.

Ai componenti ed al segretario del Consiglio di gestione e dovuta una indennita di presenza di L. 10.000 a seduta per non piu di dodici sedute annue.

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede il Consiglio di gestione compete il trattamento economico di missione dell Ente di appartenenza nonche il rimborso delle spese di viaggio.

Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione competera il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18- 12- 1973, n. 836.

L autorizzazione all uso del mezzo proprio e concessa con provvedimento dell Ente che ha istituito la scuola o il corso >>.




Art. 6


L art. 9 della legge regionale 8- 4- 1975, N. 30 e sostituito dal seguente:

<< Spetta al Consiglio di gestione:

- la nomina degli insegnanti; 

- il controllo del numero delle ore di insegnamento;

- l iscrizione e l ammissione degli studenti;

- lo svolgimento del tirocinio;

- il controllo delle frequenze.

Il regolamento della scuola determina gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto >>.  




Art. 7


All art. 10 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 sono aggiunti il terzo e quarto comma:

<< Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro Ente pubblico.

L ammontare annuo dell assegno di studio sara determinato con deliberazione della Giunta regionale e sara corrisposto in via posticipata >>.




Art. 8


L art. 11 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 e abrogato. 


Art. 9


L art. 12 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30, assume il seguente titolo:

<< Attribuzione degli assegni di studio >>.




Art. 10

Finanziamento delle scuole istituite dagli Enti ospedalieri


Le spese occorrenti agli Enti ospedalieri per l impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi nonche per l erogazione delle provvidenze di cui al primo comma dell art. 10 della legge regionale 8- 4- 1975, n. 30 fanno carico al fondo regionale per l assistenza ospedaliera ai sensi della lettera d) dell art. 9 della legge regionale 20- 1- 1975, n. 6.

L erogazione del finanziamento e deliberato dalla Giunta regionale, sulla base del piano annuale determinato dal Consiglio regionale, ai sensi dell art. 16 della legge regionale 20- 1- 1975, n. 6.

Le spese derivanti dall erogazione degli assegni di studio concessi dalle scuole istituite dagli Enti ospedalieri graveranno su apposito capitolo del bilancio regionale.




Art. 11

Libretto personale


All atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verra munito di un libretto personale nel quale sara documentato il suo curriculum formativo.

Nel libretto personale dovranno essere specificati in particolare:

- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;

- notizie dettagliate sull insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;

- i risultati delle prove d esame sostenute;

- una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il modello del libretto personale e approvato dalla Giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione. 




Art. 12

Modalita del tirocinio


Gli studenti non possono essere impiegati in attivita non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e privi di valore formativo ai fini della preparazione, ne essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio.



Art. 13

Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle sezioni staccate


Gli Enti che all entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena la revoca dell autorizzazione ad adeguarsi alle norme regionali vigenti in materia nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.

A tal fine la Giunta regionale delibera il relativo riconoscimento.

Le sezioni staccate di scuole operanti nel settore para - sanitario, al termine dei corsi in via di svolgimento, sono soppresse.

Gli Enti presso i quali sono ubicate tali sezioni staccate possono chiedere, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, la loro conversione in scuole autonome, ai sensi dell art. 1 della presente legge.




Art. 14

Disposizioni finanziarie


Agli oneri di cui al terzo comma del precedente art. 10 si provvedera per l anno 1977 mediante istituzione nel bilancio regionale per lo stesso esercizio di apposito capitolo denominato: << Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri >>, con dotazione finanziaria di  L. 100.000.000 e conseguente riduzione di pari importo del capitolo 307 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >>.

Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

- Stato di previsione della spesa:

a) variazioni in aumento: Cap. 275 bis – Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri. L. 100.000.000

b) variazioni in diminuzione: Cap. 307 – Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione (11.3.- 511) L. 100.000.000

Per gli anni successivi la spesa gravera sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.