Anno 1977
Numero 40
Data 27/12/1977
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 dicembre 1977, n. 40

Modifiche e variazioni alla legge regionale 4 luglio1974, n. 22 .



Art. 1


L art. 8 della legge regionale n. 22 del 4- 7- 1974 e così modificato:

il primo comma e abrogato e sostituito dal seguente:

<< Dal 1° - 1- 1977 la retta di ospitalita di cui al punto << a >> dell art. 7 e stabilita nella misura di L. 4.000 giornaliere.

Nell ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella misura del 40%>>.

Il secondo comma e abrogato ed e sostituito dal seguente:

<< Il ricovero sia di minori che di anziani puo essere previsto anche in forma semiconvittuale.

In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in L. 2.200 >>.

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole << un importo di L. 2.000 giornaliere >> sono sostituite dalle seguenti:

<< un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000 >>.

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita.

Al settimo comma vanno aggiunte le seguenti parole:

<< I limiti di eta relativi alla anzianita sono derogabili per casi eccezionali valutati dall Assessorato regionale competente, d intesa con l Amministrazione provinciale interessata, e fatti salvi i casi di cui all art. 154 del TU delle leggi di PS approvato con RD 18- 6- 1931, numero 773>>.




Art. 2


Al secondo comma dell art. 9, ultimo rigo, dopo le parole << Assessorato competente >>, si aggiungono le seguenti parole:

<< con la collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall Unione regionale delle Province, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dall Assessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un rappresentante della Magistratura minorile>>.




Art. 3


All art. 13 si aggiunge al seguente comma:

<< In caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo sugli atti delle Province, su segnalazione dell Assessorato regionale, provvedera alla nomina di un Commissario << ad acta >> per l adempimento surrichiamato >>.




Art. 4


Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si provvede per il 1977 con lo stanziamento di cui al capitolo 296 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 << Fondi da destinare alle province di Bari - Brindisi - Foggia - Lecce e Taranto per l esercizio delle funzioni delegate amministrative e spese aggiuntive di natura operativa connesse alle deleghe - LR 4- 7- 1974, n. 22.

Per gli esercizi successivi si provvedera con gli stanziamenti che saranno previsti dai rispettivi bilanci di previsione.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.