Anno 1978
Numero 6
Data 09/01/1978
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 6

Modificazione alla LR 4- 8- 73, n. 19 concernente Intervento regionale per l' assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra.



Art. 1


L art. 2 della legge regionale 4 agosto 1973, n. 19, e sostituito dal seguente:

“A partire dal 1° giugno 1977 il contributo erogato sul costo effettivo dell assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse Mutue Comunali per il tramite delle Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell art. 1 ed alle Direzioni Provinciali dell ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell articolo 1, nella seguente misura: con l assunzione di oneri di spesa del 100% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto che rimane a carico dell assistito”.




Art. 2


L art. 7 della legge regionale 4- 8- 73, n. 19, e sostituito dal seguente:

“Alla copertura finanziaria l Ente erogatore provvedera con il contributo della Regione, di cui all art. 1 della presente legge”.




Art. 3


All onere derivante dall applicazione della presente legge ammontante a L.1.150.000.000 annui si fara fronte, mediante istituzione di apposito capitolo da iscriversi nel bilancio 1978, per le quote 1977- 1978, e successivi.