Anno 1978
Numero 12
Data 14/01/1978
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 14 gennaio 1978, n. 12

Interventi a favore della scuola media dell' obbligo per la realizzazione del diritto allo studio per l' anno scolastico 1977/ 78.



Art. 1


In attesa dell approvazione della legge organica sul diritto allo studio e limitatamente all anno scolastico 1977/ 1978, la Regione stanzia un fondo di L. 3.000.000.000 a favore dei consigli di istituto delle scuole medie di 1° grado per venire incontro agli oneri per:

- l acquisto di sussidi audiovisivi e di altri sussidi didattici ad uso collettivo ed individuale;

- la dotazione di libri alle biblioteche di classe e di istituto;

- l assegnazione di libri di testo ad alunni bisognosi.




Art. 2


La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, determina l ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola, sulla scorta delle somme stanziate per gli stessi scopi negli anni scolastici precedenti, tenendo conto della popolazione scolastica, delle strutture tecnico - didattiche esistenti e delle condizioni socio - economiche dei bacini di utenza di ogni singola scuola.



Art. 3


I consigli di istituto, nell ambito delle direttive di competenza della Regione riguardanti gli aspetti contabili e finanziari e nei limiti dei fondi assegnati, determinano le modalita e la destinazione delle somme da utilizzare nelle iniziative ed attivita di cui al precedente art. 1.



Art. 4


All onere complessivo derivante dall applicazione della presente legge, stabilito in L.3.000.000.000  (tre miliardi), si fara fronte mediante imputazione al Cap. 264, parte spesa, << Interventi per le Scuole  Medie di 1° grado >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1977.



Art. 5


Con l entrata in vigore della presente legge e abrogata la legge regionale n. 17 del 27- 12- 1972.  


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.