Anno 1978
Numero 13
Data 01/02/1978
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 1 febbraio 1978, n. 13

Erogazione di contributi alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.



Art. 1


Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che esercitino pubblici servizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere concessi contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati a ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico d esercizio di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.




Art. 2


I contributi possono essere erogati nella misura massima di L. 250 per autobus Km. per le imprese che hanno fino a 50 dipendenti, e di L. 230 per autobus Km. per le imprese che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.




Art. 3


Ai fini della determinazione dei contributi vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

I contributi di cui all art. 1 si determineranno secondo le condizioni gia approvate dalla Giunta regionale per gli analoghi contributi relativi all anno 1975 in applicazione della LR 25- 1- 1975, n. 14, salvo per quanto diversamente disposto dal successivo articolo 4. 




Art. 4


Alle imprese che ne facciano richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/ 4 del contributo erogato nell esercizio precedente, tenuto conto di eventuali variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell esercizio al quale il contributo si riferisce.

L acconto trimestrale non potra in ogni caso superare l 85% del disavanzo di esercizio dichiarato dall impresa per il periodo considerato.




Art. 5


Alle imprese che ne facciano richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/ 4 del contributo erogato nell esercizio precedente, tenuto conto di eventuali variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell esercizio al quale il contributo si riferisce.

L acconto trimestrale non potra in ogni caso superare l 85% del disavanzo di esercizio dichiarato dall impresa per il periodo considerato.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.