Legge Regionale 1 febbraio 1978, n. 13 Erogazione di contributi alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.
Art. 1Alle imprese private, in quanto
titolari di concessioni regionali, che esercitino pubblici servizi di linea
ordinari per viaggiatori, possono essere concessi contributi dalla
Regione.
Tali contributi verranno
erogati a ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico
d esercizio di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo
concesse all impresa dallo Stato, dalla Regione e dai
Comuni.
Art. 2I contributi possono essere
erogati nella misura massima di L. 250 per autobus Km. per le imprese che hanno
fino a 50 dipendenti, e di L. 230 per autobus Km. per le imprese che hanno oltre
50 dipendenti.
Nella graduazione della misura
del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari,
lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le
imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle
che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali,
aziendali e le leggi sociali.
Art. 3Ai fini della determinazione
dei contributi vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in
subappalto.
I contributi di cui all art. 1
si determineranno secondo le condizioni gia approvate dalla Giunta regionale
per gli analoghi contributi relativi all anno 1975 in applicazione della LR 25-
1- 1975, n. 14, salvo per quanto diversamente disposto dal successivo articolo
4.
Art. 4Alle imprese che ne facciano
richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al
precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di
cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio
riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/ 4
del contributo erogato nell esercizio precedente, tenuto conto di eventuali
variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell esercizio al quale
il contributo si riferisce.
L acconto trimestrale non
potra in ogni caso superare l 85% del disavanzo di esercizio dichiarato dall
impresa per il periodo considerato.
Art. 5Alle imprese che ne facciano
richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al
precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di
cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio
riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/ 4
del contributo erogato nell esercizio precedente, tenuto conto di eventuali
variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell esercizio al quale
il contributo si riferisce.
L acconto trimestrale non
potra in ogni caso superare l 85% del disavanzo di esercizio dichiarato dall
impresa per il periodo considerato.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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