Anno 1978
Numero 14
Data 06/02/1978
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 febbraio 1978, n. 14

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1978.



Art. 1

(Stato di previsione dell Entrata)


Il totale generale delle entrate della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1978 e approvato in L. 724.293.544.910= in termini di competenza  ed in L. 1.259.993.659.729= in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento e la riscossione dei tributi della Regione Puglia, la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti alla Regione Puglia, di ogni altra somma e provento dovuti per l anno 1978 sulla  base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.




Art. 2

(Stato di previsione della Spesa)


Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1978 e approvato in L. 724.293.544.910= in termini di competenza ed in L. 1.080.259.689.400= in termini di cassa.

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1978 annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l esercizio 1978 in conformita delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30- 5- 77 << Norme sulla contabilita regionale >>.




Art. 3

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l esercizio 1978 annesso alla presente legge. 


Art. 4

(Bilancio pluriennale)


Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato Bilancio pluriennale per il quadriennio 1978/ 1980 (Allegato N. 1 - 2).

E approvato l allegato Bilancio annuale per l esercizio finanziario 1978 e pluriennale 1978/1980 dell Ente Regione Pugliese Trasporti ai sensi dell art. 34  della legge di contabilita regionale (Allegato nn. 10 e 11).




Art. 5

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e dello articolo 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale e autorizzata a provvedere con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 346 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevati insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell articolo 36 della legge di contabilita regionale.




Art. 6

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta Regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 348 e la loro iscrizione in aumento dei capitali di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale. 



Art. 7

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinata in L. 50.000.000.000= per l esercizio 1978 il fondo di riserva, per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa del Cap. 347.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio Regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di contabilita regionale e dell art. 12 della legge 335 del 19 maggio 1976.




Art. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


La Giunta regionale e autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio1978,  le variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella spesa, istituendo – ove occorra - nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato da assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale. 



Art. 9

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione  si provvede sulla base della vigente normativa statale,  finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.



Art. 10

(Fondi a disposizione del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale)


I fondi regionali a disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale iscritti rispettivamente ai Capp. 10 e 3 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalita di applicazione dell articolo 184 del RD 11- 11- 1923, e successive integrazioni e modificazioni.



Art. 11

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali  autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti  ai Capp. 349- 350- 352 dello stato di previsione  della spesa, giusta gli allegati nn. 7 - 8 al bilancio 1977 e con le modalita previste all art. 38 della legge di contabilita regionale.



Art. 12

(Classificazioni della spesa)


Per l anno 1978 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30  della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al 6° comma dell art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle << A >> e << B >> e << C >> allegate alla presente legge (allegato n. 4, n. 5 e n. 6).




Art. 13


Il riparto delle quote del Fondo Regionale per l assistenza ospedaliera per il 1978 di cui alla legge regionale n. 6 del 20- 1- 1975 e determinato in via provvisoria secondo gli stanziamenti iscritti ai  Capp. 147 - 169 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 -  176 - 304 della parte 2a Spesa.



Art. 14


I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 123 del Bilancio 1977 gia autorizzati per l anno 1977 per la concessione di contributi agli Enti Locali per le finalita di cui alla LR n. 2 del 21- 1- 1974 graveranno a partire dal Bilancio per l esercizio 1979 fino al 2013. 

ALL.  OMISSIS 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.