Legge Regionale 6 febbraio 1978, n. 14 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 1(Stato di previsione dell
Entrata) Il totale generale delle
entrate della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1978 e approvato in
L. 724.293.544.910= in termini di competenza
ed in L. 1.259.993.659.729= in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le
leggi in vigore, l accertamento e la riscossione dei tributi della Regione
Puglia, la riscossione nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi
erTimes New Romani attribuiti alla Regione Puglia, di ogni altra somma e
provento dovuti per l anno 1978 sulla
base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente
legge.
Art. 2(Stato di previsione della
Spesa) Il totale generale delle spese
della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1978 e approvato in L.
724.293.544.910= in termini di competenza ed in L. 1.080.259.689.400= in termini
di cassa.
E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1978 annesso alla presente
legge.
E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stesso stato di previsione della spesa per l esercizio 1978 in
conformita delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30- 5- 77
<< Norme sulla contabilita regionale >>.
Art. 3(Quadro generale
riassuntivo) E approvato il quadro
riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l esercizio 1978 annesso alla
presente legge.
Art. 4(Bilancio
pluriennale) Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato Bilancio
pluriennale per il quadriennio 1978/ 1980 (Allegato N. 1 - 2).
E approvato l allegato
Bilancio annuale per l esercizio finanziario 1978 e pluriennale 1978/1980 dell
Ente Regione Pugliese Trasporti ai sensi dell art. 34 della legge di contabilita regionale
(Allegato nn. 10 e 11).
Art. 5(Fondo di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) Sono considerate obbligatorie e
d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440
e dello articolo 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte
nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 346
delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevati insufficienti
compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell articolo 36
della legge di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per spese
impreviste) La Giunta Regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
regionale entro 30 giorni per la convalida, il prelevamento di somme dal fondo
per spese impreviste di cui al Cap. 348 e la loro iscrizione in aumento dei
capitali di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge
di contabilita regionale.
Art. 7(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) E determinata in L.
50.000.000.000= per l esercizio 1978 il fondo di riserva, per sopperire ad
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa del Cap. 347.
Il prelevamento di somme dal
fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio Regionale non
soggette a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di
contabilita regionale e dell art. 12 della legge 335 del 19 maggio
1976.
Art. 8(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici) La Giunta regionale e
autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio1978, le variazioni occorrenti per iscrivere nell
Entrata e nella spesa, istituendo – ove occorra - nuovi capitoli, le somme
assegnate dallo Stato da assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle
stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43
della legge di contabilita regionale.
Art. 9(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) Alle spese per l
esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della
Costituzione si provvede sulla base
della vigente normativa statale, finche
non sia diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 10(Fondi a disposizione del
Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio
regionale) I fondi regionali a
disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del
Consiglio regionale iscritti rispettivamente ai Capp. 10 e 3 dello stato di
previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalita di applicazione
dell articolo 184 del RD 11- 11- 1923, e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 11(Fondi
globali) Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il
prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 349- 350- 352 dello stato di
previsione della spesa, giusta gli
allegati nn. 7 - 8 al bilancio 1977 e con le modalita previste all art. 38
della legge di contabilita regionale.
Art. 12(Classificazioni della
spesa) Per l anno 1978 le spese della
Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita
regionale.
In mancanza delle
determinazioni di cui al 6° comma dell art. 9 della legge 19 maggio 1976, n.
335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di
classificazione di cui alle tabelle << A >> e << B >> e
<< C >> allegate alla presente legge (allegato n. 4, n. 5 e n.
6).
Art. 13Il riparto delle quote
del Fondo Regionale per l assistenza ospedaliera per il 1978 di cui alla legge
regionale n. 6 del 20- 1- 1975 e determinato in via provvisoria secondo gli
stanziamenti iscritti ai Capp. 147 - 169
- 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 -
304 della parte 2a Spesa.
Art. 14I limiti di impegno
trentacinquennali di cui al Cap. 123 del Bilancio 1977 gia autorizzati per l
anno 1977 per la concessione di contributi agli Enti Locali per le finalita di
cui alla LR n. 2 del 21- 1- 1974 graveranno a partire dal Bilancio per l
esercizio 1979 fino al 2013.
ALL. OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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