Legge Regionale 3 marzo 1978, n. 15 Attuazione delle direttive CEE per la riforma della agricoltura e l' istituzione di un regime di interventi in favore dell' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
Art. 1La presente legge regola
la materia in attuazione delle direttive del Consiglio della CEE n. 159/
72, 160/ 72, 161/ 72 e 268 del 28- 4-
1975, in conformita alle disposizioni
delle leggi statali numero 153 del 9
maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976.
Art. 2Le disposizioni contenute
nelle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976 trovano
applicazione nel territorio della Regione Puglia nel rispetto delle norme
procedurali e delle priorita previste dai successivi
articoli.
TITOLO 1AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLE STRUTTURE AGRICOLE SEZIONE I RISTRUTTURAZIONE
AZIENDALE
Sezione RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
Art. 3Per ottenere gli aiuti previsti
dal titolo terzo della legge nazionale n. 153 del 9 maggio 1975, per l ammodernamento ed il potenziamento
delle strutture agricole, gli interessati devono inoltrare domanda corredata dalla necessaria
documentazione alla Regione Puglia -
Assessorato all Agricoltura - per il
tramite dellIspettorato Provinciale dell Agricoltura territorialmente
competente.
L Assessorato all Agricoltura
si avvale degli Uffici tecnici del settore per l istruttoria delle pratiche, al
fine di accertare l esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di
sviluppo e, dopo aver acquisito il parere del competente Comitato consultivo
zonale di cui al successivo art. 11, sottopone alle decisioni della Giunta
regionale le richieste.
La Giunta regionale esamina ed
approva, su proposta dell Assessore all Agricoltura, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo
aziendale valutando
prioritariamente:
a) le richieste di contributi e mutui avanzate da
coltivatori diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di eta
inferiore ad anni 45;
b) le richieste avanzate da societa di persone e da cooperative costituite prevalentemente da
coltivatori diretti proprietari od
affittuari, da mezzadri e coloni.
L Assessore regionale all Agricoltura e foreste emana
apposite istruzioni ai dipendenti degli Uffici
tecnici per il controllo delle fasi di attuazione dei piani di sviluppo, secondo le modalita e gli
obiettivi in esso programmati ed in
relazione alle erogazioni degli aiuti.
Art. 4I destinatari degli
interventi finanziari e contributivi, i requisiti d ordine soggettivo ed
oggettivo che gli stessi devono
possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il regime di
incentivazione, la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati
dalle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975, n. 352 del 10 maggio 1976, con le
integrazioni di cui ai successivi
articoli della presente legge.
Art. 5La Regione accertera che l
imprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo terzo della citata
legge statale ricavi dall attivita
agricola almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro e dedichi all
attivita agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro, esperendo,
sulla base dei dati indicati dall interessato in apposito atto sostitutivo di
notorieta, ogni opportuna indagine, anche avvalendosi, ove necessario, degli
Uffici del Lavoro e dei contributi
Agricoli Unificati.
Quando il requisito del reddito
e quello inerente al tempo dedicato all attivita agricola non raggiungano i
valori indicati al comma precedente, questi sono abbassati fino alla misura del
50%, a condizione che al momento della presentazione del piano di sviluppo la
percentuale del reddito da lavoro ricavato dall attivita agricola e del tempo
dedicato siano comprese tra il 50 e il 70% e che, una volta attuato il piano,
siano raggiunti per entrambi i requisiti dei valori di cui al primo comma.
Nei casi previsti dal
precedente comma, per concedere le provvidenze previste dalla presente legge la
Regione accertera che a piano di sviluppo ultimato l azienda sara in grado di
raggiungere un fabbisogno di lavoro di almeno una unita lavorativa uomo e
potra fornire a tale ULU un reddito almeno comparabile a quello di cui
beneficiano i lavoratori extragricoli.
Fermo restando quanto disposto
dall art. 11 della legge n. 153, sara considerato a titolo principale l
imprenditore che operi nelle zone montane e nelle zone considerate svantaggiate
ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 75, quando dedichi all attivita agricola
almeno la meta del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall attivita
medesima almeno la meta del proprio reddito globale da lavoro.
Il requisito del possesso di
una sufficiente capacita professionale sara provato dall interessato mediante
certificato di studio o atto sostitutivo di notorieta nei casi previsti dal III
e IV comma dell art. 12 della legge statale n. 153 del 9 maggio
1975.
Art. 6In applicazione dell
art. 25 della legge statale n. 153 la Regione prendera in considerazione alla
fine di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilita finanziarie e, comunque,
dopo aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto
il reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il
cui reddito da lavoro non superi piu
del 15% il reddito comparabile, alla
condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti
necessari per l ammodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un
livello inferiore a quello comparabile.
Art. 7Nella determinazione del
reddito di obiettivo per l ammodernamento, il reddito delle unita lavorative
uomo impiegate nell azienda che presenta il piano puo essere determinato
considerando anche un aliquota di reddito proveniente dall esercizio di
attivita extra agricole non superiore al 20% del reddito di obiettivo, a
condizione che dalla azienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da
lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.
L obiettivo dell
ammodernamento aziendale si intende conseguito anche quando l azienda in grado
di svilupparsi potra raggiungere un livello di reddito pari a quello delle
aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti per la
Regione.
Nelle zone montane e in quelle
considerate svantaggiate:
a) nel reddito da lavoro da
conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo, puo essere incluso l
importo dell indennita compensativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 352
del 10 maggio 1976;
b) l aliquota di reddito
proveniente dall esercizio di attivita ex - agricole puo essere elevata al
50% del reddito complessivo purche il reddito da lavoro proveniente dall
attivita dell azienda agricola sia almeno pari a quello da lavoro comparabile
per almeno 2.300 ore lavorative.
Per le zone definite all art.
3, paragrafo 3, della direttiva CEE n. 268/ 75 il livello minimo del reddito da
lavoro proveniente dall attivita dell azienda e abbassato a n. 1.610 ore da
lavoro comparabile.
Art. 8Con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata
su proposta dell Assessore all Agricoltura, verranno determinati annualmente,
in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l ammontare
della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, relativi ai
mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per l attuazione
dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario,
rispettivamente, entro il limite massimo dell 11% e il limite minimo del 2%.
Nel caso che il piano di
sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone
dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato
approvato in conformita alle
disposizioni della legge 9/ 5/ 75, n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8
e 9 della legge 10/ 5/ 1976, n. 352, il
limite di fidejussione, di cui al
secondo comma dell art. 20 della legge
9 maggio 1975, n. 153, viene elevato
all 80% dell ammontare del mutuo compresi i relativi interessi. Resta fermo il
trattamento particolare previsto nei
commi III e IV dello stesso art. 20 a
favore delle cooperative agricole e delle altre forme associative, per le quali
il limite di fideiussione viene elevato al 90%; nonche il trattamento
particolare previsto nei suddetti commi a favore degli affittuari, mezzadri e
coloni, per i quali il limite di fidejussione e elevato al 100%.
Art. 9Nelle aree del territorio
regionale, appartenenti a zone montane o svantaggiate, individuate e qualificate
dal Consiglio regionale come zone suscettibili di sviluppo dell attivita
turistica e delle attivita artigianali, le provvidenze previste nell art. 15
della legge 9- 5- 1975, n. 153, potranno essere concesse anche per investimenti
di carattere turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10.520 unita di conto per
azienda, da realizzarsi nell ambito dell azienda agricola.
Art. 10Qualora il piano di sviluppo
presentato da imprenditori singoli o associati preveda che, al suo compimento,
la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle
vendite effettuate dall azienda, e concesso, in aggiunta alle provvidenze di
carattere creditizio, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della
superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo
medesimo sara erogato in tre anni in
ragione di 47 unita di conto per ettaro il primo anno, 32 unita di conto per ettaro il secondo anno e 16 unita di
conto per ettaro il terzo anno. Gli
importi complessivi del contributo per
azienda non potranno superare 2.350 unita di conto per il primo anno, 1600
unita di conto per il secondo anno e 800 unita di conto per il terzo anno;
tale limite puo essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di
conduzione.
Nel caso che il piano di
sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone
dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato
approvato in conformita alle
disposizioni della legge 9/ 5/ 75, n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8
e 9 della legge 10- 5- 1976, n. 352, gli importi annui e complessivi del
contributo integrativo predetto sono elevati di un terzo a condizione che l
azienda disponga di almeno 0,5 UBA (Unita Bestiame adulto) per ettaro di
superficie foraggera.
Art. 11E istituito presso ciascuna
Provincia e Comunita montana un Comitato Consultivo con il compito di esprimere
parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi e alle
disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153 e nella presente legge.
Il Comitato si esprime,
inoltre, sulla rispondenza del piano di sviluppo agli obiettivi programmatici
previsti dai piani zonali e, in mancanza, alle direttive formulate dalla Giunta
regionale.
Nei territori delle province in
cui sono state istituite le Comunita montane, i Comitati consultivi delle
Amministrazioni provinciali sono competenti ad esprimere parere solo nei
riguardi dei piani di sviluppo delle aziende non ricadenti nei comprensori delle Comunita
Montane.
Sono componenti di ciascun
Comitato consultivo:
a) il Presidente dell
Amministrazione Provinciale o della Comunita montana o loro delegato con
funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Comune
nel cui territorio ricade l azienda interessata al piano di sviluppo;
c) cinque rappresentanti
designati dalle categorie professionali piu rappresentative a livello
nazionale;
d) tre rappresentanti delle
cooperative agricole designate dalle organizzazioni piu rappresentative a
livello nazionale;
e) il dirigente dell
Ispettorato Provinciale dell Agricoltura o un suo
delegato;
f) un rappresentante dell Ente
di sviluppo;
g) tre rappresentanti dei
lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali piu
rappresentative a livello nazionale;
h) un funzionario dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura inquadrato nei ruoli
regionali al 6°o
al 7°livello con funzioni di segretario.
I componenti di ciascun
Comitato sono nominati, su proposta dell Assessore all Agricoltura e sulla
base delle designazioni effettuate dagli
Enti ed organismi interessati, con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il parere espresso dal predetto
Comitato consultivo e notificato dal Presidente, dopo aver sentito la
competente commissione della
Amministrazione provinciale o della
Comunita, al dirigente dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura.
Ove il parere non sia pervenuto
al predetto Ispettorato entro il termine
di 30 giorni dalla richiesta, l Assessore regionale all Agricoltura, anche a
mezzo di proprio delegato, convoca il Comitato, ne acquisisce il parere e lo
comunica per conoscenza alla Provincia o Comunita montana nel cui territorio
ricade l azienda.
Le riunioni del Comitato si
effettuano presso l Amministrazione Provinciale o la Comunita montana; la
Segreteria del Comitato ha sede presso l Ispettorato Provinciale dell
Agricoltura e le convocazioni vengono indette dal
Presidente.
Ai componenti dei Comitati
estranei all Amministrazione regionale compete un gettone di presenza di L.
7.000= per giornata di presenza, oltre
al rimborso delle spese di viaggio. Di ciascuna seduta sara redatto regolare
verbale.
Art. 12Nelle zone montane ed in
quelle svantaggiate comprese nell elenco comunitario alle aziende che non sono
in grado di raggiungere il reddito di lavoro
comparabile neppure con gli adeguamenti previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 10- 5- 1976, n.
352, la Regione concede aiuti per gli investimenti alle condizioni previste dal
Titolo III, Sezione I della legge 9 maggio 1975, n. 153.
sezione II INVESTIMENTI COLLETTIVI ZOOTECNICI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE
Art. 13La Regione concede un
contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione
degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati nell art. 12
della legge 10 maggio 1976, n. 352.
La spesa ammissibile nelle zone
montane e svantaggiate non puo eccedere
80.000 unita di conto per singolo
investimento collettivo e 400 unita di conto per ettaro di pascolo
sistemato o attrezzato.
Le domande intese ad ottenere
l intervento contributivo della Regione vanno presentate, corredate dalla
necessaria documentazione, allAssessorato all Agricoltura, il quale, esperita
a mezzo degli uffici tecnici del Settore l istruttoria, sottopone le richieste
alla decisione della Giunta regionale.
Sezione III AIUTI PER LA CONTABILITA AZIENDALE
Art. 14Agli imprenditori
agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere
una contabilita aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla
Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l art.11 della direttiva 72/
159/ CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani
di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle
aziende diretto - coltivatrici, un contributo di 473 unita di conto, di cui 203
il primo anno, 133 il secondo anno, 85 il terzo anno e 52 il quarto
anno.
Sezione IV AIUTO DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE
Art. 15Per garantire la corretta
diffusione della contabilita aziendale e una adeguata assistenza nella
formulazione dei piani aziendali ed interaziendali sara data priorita, nell
erogazione dei contributi di avviamento previsti dall art.30 della legge 9- 5-
75, n. 153, alle Associazioni di produttori i cui programmi riguardino l
assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilita o la messa a punto
dei piani di sviluppo e la cui attivita venga svolta in collegamento con gli
Uffici tecnici dell Assessorato all Agricoltura preposti alla cura degli
specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilita
aziendale.
TITOLO 2INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE
DELL ATTIVITA AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA
UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPO DI MIGLIORAMENTO DELLE
COLTURE
Art. 16Per ottenere l
indennita di anticipata cessazione dell attivita agricola e il premio di
apporto strutturale previsti dalla legge del 9 maggio 1975, 153, gli interessati devono inoltrare alla
Regione Puglia -
Assessorato allAgricoltura e Foreste - domanda corredata dalla necessaria
documentazione.
L Assessore all Agricoltura e
Foreste, avvalendosi degli Uffici tecnici del settore per l istruttoria delle
pratiche, intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla
legge e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini
stabiliti dall art. 37 della predetta legge statale, sottopone tali richieste
alle decisioni della Giunta munite di un proprio parere.
La Giunta regionale decide,
sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, entro 90 giorni dalla
presentazione delle domande, procedendo alla determinazione e liquidazione del
premio di apporto strutturale e demandando all Assessore all Agricoltura il
rilascio del motivato nulla - osta per il pagamento delle indennita di
anticipata cessazione della attivita agricola.
Art. 17Nell erogazione dell
assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell indennita per anticipata
cessazione, per se e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il
principio della pari titolarita dei genitori sulla potesta familiare secondo
la legge 19 maggio 1975, n.151.
Art. 18Ai fini della concessione del
premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine successivo le domande dei seguenti aventi
titolo:
a) proprietari concedenti a
mezzadria o a colonia qualora trasformino i relativi contratti in affitto della
durata minima di quindici anni;
b) proprietari sui cui fondi
gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnano a
realizzare in forme associative, nell azienda di cui diventano titolari per
acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di
sviluppo;
c) proprietari che cedono il
fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in
proprieta o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all ingrandimento di
aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo.
Art. 19Le funzioni di organismo
fondiario per gli effetti di cui all art. 40 della legge 9/ 5/ 1975, n. 153 e
per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dall Ente
di sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di terre nell
ambito delle sue disponibilita, mediante dichiarazione di impegno entro 30
giorni dalla loro
presentazione.
Nella concessione delle terre
sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti che si impegnano a
realizzare un piano di sviluppo aziendale ai sensi della direttiva 72/ 159/ CEE,
e fra questi quelli operanti su fondi contigui.
TITOLO 3INDENNITA
COMPENSATIVA
Art. 20Allo scopo di preservare e
incrementare l attivita agricola necessaria per il mantenimento di un
livello adeguato di popolazione e per la
conservazione dell ambiente naturale e
delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od
associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell
elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita Europee
n. 273/ 75 del 28 aprile 1975, una indennita compensativa annua per la durata
di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone
predette.
La concessione dell indennita
e subordinata alle seguenti condizioni:
- che l imprenditore sia in
possesso dei requisiti di cui al 3° comma del precedente art.
5;
- che lo stesso provi di
coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto,
affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;
- che la superficie agricola
utilizzata non sia inferiore ai tre ettari, salvo quanto disposto dal
successivo art. 21 della presente legge.
Nel caso di forme associate di gestione,
il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la
superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attivita
lavorativa nell azienda;
- che l imprenditore si
impegni a proseguire la coltivazione per almeno un
quinquennio;
- che in caso di fondi
limitati, sara data preferenza nella concessione dell indennita compensativa
agli imprenditori singoli o associati
che dimostrino di possedere un reddito imponibile annuo non superiore a L.
2.500.000=.
Art. 21La misura dell indennita
compensativa e determinata secondo i criteri indicati nei commi
seguenti.
Nei territori montani ai sensi
della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata -
con esclusione delle produzioni foraggere, della produzione di frumento, delle
coltivazioni olivicole e delle coltivazioni intensive di pereti, pescheti e
meleti-la misura dell indennita compensativa e da determinarsi secondo gli
scaglioni sotto determinati:
sino a 8 ettari: 40
UC
da 9 a 15 ettari: 30
UC
da 16 a 25 ettari: 20
UC
da 26 a 35 ettari: 16
UC.
Nei territori montani e
svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni UBA (Unita
Bestiame Adulta) allevata durante l anno la misura dell indennita
compensativa e da determinarsi secondo
gli scaglioni sotto determinati:
per le prime 8 UBA: 52
UC
da 9 a 15 UBA: 45
UC
da 16 a 25 UBA: 35
UC
da 26 a 35 UBA: 20
UC.
L importo totale dell
indennita concessa per gli allevamenti non puo superare 52,5 uc per ettaro di
superficie foraggera a disposizione dell azienda. Nelle zone montane possono
essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione e destinata
alla commercializzazione. Nelle zone
svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell
allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell azienda; in tale
caso l indennita viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e puo essere corrisposta limitatamente a 10
unita da latte da comprendersi nel 1° e
2° scaglione.
Salvo che per le cooperative,
le societa di persone e le comunioni familiari, l importo totale per impresa
dell indennita concessa non potra superare
in ogni caso, anche quando l azienda si dedichi alla coltivazione e all allevamento, n. 1.700
UC.
Art. 22La domanda intesa ad ottenere
l indennita compensativa, che potra essere inoltrata anche tramite le
Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere
indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell Agricoltura - competente per
territorio.
La domanda, redatta su apposito
modello predisposto dall Assessorato
all Agricoltura deve essere accompagnata da atto sostitutivo di notorieta nel quale il richiedente dichiari la
sussistenza delle condizioni che danno diritto alla concessione dell
indennita. Gli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura trasmetteranno all
Assessorato regionale all Agricoltura le domande con parere motivato entro 30
giorni dalla data di acquisizione della domanda.
Alla liquidazione dell
indennita si provvedera con deliberazione di Giunta, su proposta dell
Assessore all Agricoltura.
Il segretario della Giunta
regionale curera l invio di copia della deliberazione di liquidazione delle
indennita ai Comuni delle zone montane e di
quelle svantaggiate perche la stessa sia tenuta affissa nell Albo Comunale per quindici
giorni.
TITOLO 4INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA
E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN
AGRICOLTURA
Sezione INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA
Art. 23Le attivita di informazione
socio – economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di
associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti
condizioni:
a) che abbiano una idonea
struttura;
b) che si avvalgano di
informatori socio – economici provenienti dai corsi a livello universitario
previsti dall art. 51 della legge n. 153; c) che abbiano una adeguata
rappresentativita degli interessi degli operatori agricoli; d) che ottengano il
riconoscimento con provvedimento del Consiglio Regionale.
Presso l Assessorato regionale
all Agricoltura e istituito un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l
informazione socio – economica con il compito di coordinare le attivita dirette
e indirette svolte in materia. Presso ciascun Ispettorato Provinciale dell
Agricoltura e istituita una Sezione specializzata di informazione socio -
economica per lo svolgimento delle attivita di
cui all art. 3 della direttiva del Consiglio della Comunita Europee n. 161 del 17 aprile
1972.
Alla direzione della Sezione
Specializzata e preposto un dipendente appartenente alla 7a fascia nominato dall Assessore regionale alla
Agricoltura, su proposta del
Coordinatore dellAssessorato.
Art. 24Il servizio e le Sezioni di cui
al precedente articolo si avvarranno anche dell opera del personale in servizio alla data di pubblicazione della
presente legge presso i centri di Assistenza Tecnica.
Detto personale verra immesso
a domanda, da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge al Presidente
della Giunta Regionale a mezzo raccomandata AR, nel ruolo organico del personale
della Regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla legge n.
18 del 25- 3- 74, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con successivo provvedimento legislativo.
Le leggi regionali che
provvederanno alla ristrutturazione dell ordinamento degli Uffici regionali o
alla delega delle funzioni
amministrative agli Enti Locali, terranno conto delle esigenze dell
informazione socio - economica e dell assistenza allo sviluppo agricolo,
prevedendo anche l utilizzazione in seno al servizio e alle sezioni
specializzate dei consulenti socio - economici in possesso dell attestato di
cui all art. 52 della legge n. 153 del 9 maggio 1975.
Art. 25Per far conoscere agli
imprenditori agricoli dell intero territorio regionale l attivita svolta per
lo sviluppo e l ammodernamento dell agricoltura pugliese in attuazione delle
direttive comunitarie concernenti la
riforma dell agricoltura e per orientare l attivita di informazione socio -
economica sui fondamentali problemi dellagricoltura, l Assessorato Regionale
all Agricoltura e Foreste diramera un bollettino mensile dal titolo <<
Notiziario Agricolo Regionale Pugliese >> ed utilizzera i canali e i
mezzi informativi che riterra piu idonei.
Sezione II QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA
Art. 26Per la realizzazione degli
obiettivi previsti dall art. 35 della legge n. 153 del 9 maggio 1975, la Regione istituisce presso l Assessorato
all Agricoltura un apposito servizio per la qualificazione professionale e l
assistenza tecnica delle persone che lavorano in
agricoltura.
Detto servizio si articolera
in due diversi settori di attivita, e
precisamente:
a) un settore destinato a
promuovere lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per
consentire alle persone che lavorano in
agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell ambito della professione
agricola o di migliorare quella che gia possiedono affinche possano integrarsi
in una agricoltura moderna;
b) un settore destinato a
promuovere in forma capillare una azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta al livello delle singole
aziende o di gruppi di aziende omogenee.
I corsi di qualificazione
dovranno tendere alla formazione di capi - azienda in grado di recepire
criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive e nuove forme di gestione aziendale,
derivanti dalla ricerca e dalla
sperimentazione e, piu in generale,
adeguare il livello di formazione generale, tecnico ed economico, alle
esigenze imposte dalle dinamiche della realta agricola.
Detto livello di formazione
dovra essere costantemente sostenuto ed aggiornato attraverso una organica
integrazione tra le attivita di
qualificazione e di assistenza tecnica.
Art. 27L attivita di qualificazione
delle persone che lavorano in agricoltura sara svolta dalla Regione anche
attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale che ne ottengano
specifico riconoscimento dalla Giunta
Regionale.
La Giunta Regionale coordina le
iniziative poste in essere dalle organizzazioni professionali ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui agli
artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunita Europee n. 161 del 17 aprile
1972.
Art. 28Le attivita specificate al
punto b) del precedente art. 26 verranno svolte sul territorio regionale da Uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna
zona omogenea delimitata secondo i criteri stabiliti al precedente art.
11.
A ciascun Ufficio zonale verra
assegnato un funzionario esperto di economia agraria con particolare riferimento
alla contabilita ed alla analisi della gestione aziendale, nonche uno o piu
tecnici specialisti nelle diverse branche dell agronomia e della zootecnia, in
relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani zonali di sviluppo
agricolo adottati.
Gli Uffici dovranno provvedere
a coordinare, stimolare e orientare secondo gli indirizzi emersi dalla
programmazione zonale e regionale, l attivita di divulgazione e di assistenza
tecnica svolta dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative.
TITOLO 5INFRASTRUTTURE NELLE ZONE
MONTANE E SVANTAGGIATE
Art. 29Al fine di favorire la
realizzazione di infrastrutture sufficienti, ed in particolare di vie di accesso
alle aziende, di elettricita e di acqua
potabile e, per le zone a vocazione
turistica, di depuratore delle acque,
nelle zone montane ed in quelle svantaggiate, la Regione finanzia la
realizzazione delle predette opere, alle Comunita Montane e ai Consorzi di
Comuni, che si costituiscono nelle zone svantaggiate dandosi una
regolamentazione analoga a quella contenuta negli artt. 4 e seguenti della legge
3 dicembre 1971, n. 1102.
Condizione indispensabile per
essere ammessi a godere del predetto aiuto e che la Comunita montana o il
Consorzio di Comuni preveda nei propri programmi la realizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma del
presente articolo.
Art. 30Agli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge, l Amministrazione regionale fara fronte
con le autorizzazioni di spesa
deliberate dal CIPE sui fondi stanziati
dalla legge 9- 5- 1975, n. 153 e dalla legge 10- 5- 1976, n. 352 e con i fondi
che verranno stanziati con successive leggi di
integrazione.
Alla iscrizione degli appositi
capitoli di spesa in Bilancio, nonche alla determinazione di singoli
stanziamenti si provvedera con la legge di approvazione del bilancio e con le
leggi di variazione allo stesso sulla base delle comunicazioni ufficiali delle
autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.
|