Anno 1978
Numero 15
Data 03/03/1978
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 3 marzo 1978, n. 15

Attuazione delle direttive CEE per la riforma della agricoltura e l' istituzione di un regime di interventi in favore dell' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.



Art. 1


La presente legge regola la materia in attuazione delle direttive del Consiglio della CEE n. 159/ 72,  160/ 72, 161/ 72 e 268 del 28- 4- 1975, in conformita  alle disposizioni delle leggi statali numero 153  del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976.



Art. 2


Le disposizioni contenute nelle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976 trovano applicazione nel territorio della Regione Puglia nel rispetto delle norme procedurali e delle priorita previste dai successivi articoli.



TITOLO 1

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE SEZIONE I RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE





Sezione

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE





Art. 3


Per ottenere gli aiuti previsti dal titolo terzo della legge nazionale n. 153 del 9 maggio 1975,  per l ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, gli interessati devono inoltrare  domanda corredata dalla necessaria documentazione  alla Regione Puglia - Assessorato all Agricoltura -  per il tramite dellIspettorato Provinciale dell Agricoltura  territorialmente competente.

L Assessorato all Agricoltura si avvale degli Uffici tecnici del settore per l istruttoria delle pratiche, al fine di accertare l esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo e, dopo aver acquisito il parere del competente Comitato consultivo zonale di cui al successivo art. 11, sottopone alle decisioni della Giunta regionale le richieste.

La Giunta regionale esamina ed approva, su proposta dell Assessore all Agricoltura, entro 90 giorni  dalla loro presentazione, i piani di sviluppo aziendale  valutando prioritariamente:

a) le richieste di contributi e mutui avanzate da coltivatori diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di eta inferiore ad anni 45;

b) le richieste avanzate da societa di persone e da  cooperative costituite prevalentemente da coltivatori  diretti proprietari od affittuari, da mezzadri e coloni.

L Assessore regionale all Agricoltura e foreste emana apposite istruzioni ai dipendenti degli Uffici  tecnici per il controllo delle fasi di attuazione dei piani  di sviluppo, secondo le modalita e gli obiettivi  in esso programmati ed in relazione alle erogazioni degli aiuti.




Art. 4


I destinatari degli interventi finanziari e contributivi, i requisiti d ordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi  devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali  devono assoggettarsi, il regime di incentivazione, la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati dalle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975, n. 352 del 10 maggio 1976, con le integrazioni  di cui ai successivi articoli della presente legge.



Art. 5


La Regione accertera che l imprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo terzo della citata legge  statale ricavi dall attivita agricola almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro e dedichi all attivita agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro, esperendo, sulla base dei dati indicati dall interessato in apposito atto sostitutivo di notorieta, ogni opportuna indagine, anche avvalendosi, ove necessario, degli Uffici del Lavoro e dei contributi  Agricoli Unificati.

Quando il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all attivita agricola non raggiungano i valori indicati al comma precedente, questi sono abbassati fino alla misura del 50%, a condizione che al momento della presentazione del piano di sviluppo la percentuale del reddito da lavoro ricavato dall attivita agricola e del tempo dedicato siano comprese tra il 50 e il 70% e che, una volta attuato il piano, siano raggiunti per entrambi i requisiti dei valori di cui al primo comma.

Nei casi previsti dal precedente comma, per concedere le provvidenze previste dalla presente legge la Regione accertera che a piano di sviluppo ultimato l azienda sara in grado di raggiungere un fabbisogno di lavoro di almeno una unita lavorativa uomo e potra fornire a tale ULU un reddito almeno comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori extragricoli.

Fermo restando quanto disposto dall art. 11 della legge n. 153, sara considerato a titolo principale l imprenditore che operi nelle zone montane e nelle zone considerate svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 75, quando dedichi all attivita agricola almeno la meta del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall attivita medesima almeno la meta del proprio reddito globale da lavoro.

Il requisito del possesso di una sufficiente capacita professionale sara provato dall interessato mediante certificato di studio o atto sostitutivo di notorieta nei casi previsti dal III e IV comma dell art. 12 della legge statale n. 153 del 9 maggio 1975.




Art. 6


In applicazione dell art. 25 della legge statale n. 153 la Regione prendera in considerazione alla fine di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilita finanziarie e, comunque, dopo aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto il reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il cui  reddito da lavoro non superi piu del 15% il reddito  comparabile, alla condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l ammodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un livello  inferiore a quello comparabile.  


Art. 7


Nella determinazione del reddito di obiettivo per l ammodernamento, il reddito delle unita lavorative uomo impiegate nell azienda che presenta il piano puo essere determinato considerando anche un aliquota di reddito proveniente dall esercizio di attivita extra agricole non superiore al 20% del reddito di obiettivo, a condizione che dalla azienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.

L obiettivo dell ammodernamento aziendale si intende conseguito anche quando l azienda in grado di svilupparsi potra raggiungere un livello di reddito pari a quello delle aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti per la Regione.

Nelle zone montane e in quelle considerate svantaggiate:

a) nel reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo, puo essere incluso l importo dell indennita compensativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 352 del 10 maggio 1976;

b) l aliquota di reddito proveniente dall esercizio di attivita ex - agricole puo essere elevata al 50% del reddito complessivo purche il reddito da lavoro proveniente dall attivita dell azienda agricola sia almeno pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.

Per le zone definite all art. 3, paragrafo 3, della direttiva CEE n. 268/ 75 il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall attivita dell azienda e abbassato a n. 1.610 ore da lavoro comparabile. 




Art. 8


Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell Assessore all Agricoltura, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l ammontare della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, relativi ai mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per l attuazione dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario, rispettivamente, entro il limite massimo dell 11% e il limite minimo del 2%.

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformita  alle disposizioni della legge 9/ 5/ 75, n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8 e 9 della  legge 10/ 5/ 1976, n. 352, il limite di fidejussione,  di cui al secondo comma dell art. 20 della  legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato  all 80% dell ammontare del mutuo compresi i  relativi interessi. Resta fermo il trattamento  particolare previsto nei commi III e IV dello stesso  art. 20 a favore delle cooperative agricole e delle altre forme associative, per le quali il limite di fideiussione viene elevato al 90%; nonche il trattamento particolare previsto nei suddetti commi a favore degli affittuari, mezzadri e coloni, per i quali il limite di fidejussione e elevato al 100%.  




Art. 9


Nelle aree del territorio regionale, appartenenti a zone montane o svantaggiate, individuate e qualificate dal Consiglio regionale come zone suscettibili di sviluppo dell attivita turistica e delle attivita artigianali, le provvidenze previste nell art. 15 della legge 9- 5- 1975, n. 153, potranno essere concesse anche per investimenti di carattere turistico o artigianale, per un importo  non superiore a 10.520 unita di conto per azienda, da realizzarsi nell ambito dell azienda agricola.



Art. 10


Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall azienda, e concesso, in aggiunta alle provvidenze di carattere creditizio, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo  sara erogato in tre anni in ragione di 47 unita di conto per ettaro il primo anno, 32 unita di conto  per ettaro il secondo anno e 16 unita di conto  per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi  del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unita di conto per il primo anno, 1600 unita di conto per il secondo anno e 800 unita di conto per il terzo anno; tale limite puo essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformita  alle disposizioni della legge 9/ 5/ 75, n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8 e 9 della legge 10- 5- 1976, n. 352, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo predetto sono elevati di un terzo a condizione che l azienda disponga di almeno 0,5 UBA (Unita Bestiame adulto) per ettaro di superficie foraggera.




Art. 11


E istituito presso ciascuna Provincia e Comunita montana un Comitato Consultivo con il compito di esprimere parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153 e nella presente legge.

Il Comitato si esprime, inoltre, sulla rispondenza del piano di sviluppo agli obiettivi programmatici previsti dai piani zonali e, in mancanza, alle direttive  formulate dalla Giunta regionale.

Nei territori delle province in cui sono state istituite le Comunita montane, i Comitati consultivi delle Amministrazioni provinciali sono competenti ad esprimere parere solo nei riguardi dei piani di sviluppo delle aziende non ricadenti nei  comprensori delle Comunita Montane.

Sono componenti di ciascun Comitato consultivo:

a) il Presidente dell Amministrazione Provinciale o della Comunita montana o loro delegato con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Comune nel cui territorio ricade l azienda interessata al piano di sviluppo;

c) cinque rappresentanti designati dalle categorie professionali piu rappresentative a livello nazionale;

d) tre rappresentanti delle cooperative agricole designate dalle organizzazioni piu rappresentative a livello nazionale;

e) il dirigente dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura o un suo delegato;

f) un rappresentante dell Ente di sviluppo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative a livello nazionale;

h) un funzionario dell Ispettorato Provinciale  dell Agricoltura inquadrato nei ruoli regionali al 6°o al 7°livello con funzioni di segretario.

I componenti di ciascun Comitato sono nominati, su proposta dell Assessore all Agricoltura e sulla base  delle designazioni effettuate dagli Enti ed organismi  interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il parere espresso dal predetto Comitato consultivo e notificato dal Presidente, dopo aver sentito la competente  commissione della Amministrazione provinciale o della  Comunita, al dirigente dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura.

Ove il parere non sia pervenuto al predetto Ispettorato  entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, l Assessore regionale all Agricoltura, anche a mezzo di proprio delegato, convoca il Comitato, ne acquisisce il parere e lo comunica per conoscenza alla Provincia o Comunita montana nel cui territorio ricade l azienda.

Le riunioni del Comitato si effettuano presso l Amministrazione Provinciale o la Comunita montana; la Segreteria del Comitato ha sede presso l Ispettorato Provinciale dell Agricoltura e le convocazioni vengono indette dal Presidente.

Ai componenti dei Comitati estranei all Amministrazione regionale compete un gettone di presenza di L. 7.000=  per giornata di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Di ciascuna seduta sara redatto regolare verbale.




Art. 12


Nelle zone montane ed in quelle svantaggiate comprese nell elenco comunitario alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro  comparabile neppure con gli adeguamenti previsti  dagli artt. 8 e 9 della legge 10- 5- 1976, n. 352, la Regione concede aiuti per gli investimenti alle condizioni previste dal Titolo III, Sezione I della legge 9 maggio 1975, n. 153.



sezione II

INVESTIMENTI COLLETTIVI ZOOTECNICI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE





Art. 13


La Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa  ritenuta ammissibile per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati nell art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

La spesa ammissibile nelle zone montane e svantaggiate  non puo eccedere 80.000 unita di conto per singolo  investimento collettivo e 400 unita di conto per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.

Le domande intese ad ottenere l intervento contributivo della Regione vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione, allAssessorato all Agricoltura, il quale, esperita a mezzo degli uffici tecnici del Settore l istruttoria, sottopone le richieste alla decisione della Giunta regionale.




Sezione III

AIUTI PER LA CONTABILITA AZIENDALE





Art. 14


Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilita aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l art.11 della direttiva 72/ 159/ CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende diretto - coltivatrici, un contributo di 473 unita di conto, di cui 203 il primo anno, 133 il secondo anno, 85 il terzo anno e 52 il quarto anno.



Sezione IV

AIUTO DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE





Art. 15


Per garantire la corretta diffusione della contabilita aziendale e una adeguata assistenza nella formulazione dei piani aziendali ed interaziendali sara data priorita, nell erogazione dei contributi di avviamento previsti dall art.30 della legge 9- 5- 75, n. 153, alle Associazioni di produttori i cui programmi riguardino l assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilita o la messa a punto dei piani di sviluppo e la cui attivita venga svolta in collegamento con gli Uffici tecnici dell Assessorato all Agricoltura preposti alla cura degli specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilita aziendale.



TITOLO 2

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL ATTIVITA AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPO DI MIGLIORAMENTO DELLE COLTURE





Art. 16


Per ottenere l indennita di anticipata cessazione dell attivita agricola e il premio di apporto strutturale previsti dalla legge del 9 maggio 1975,  153, gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato allAgricoltura e Foreste - domanda corredata dalla necessaria documentazione.

L Assessore all Agricoltura e Foreste, avvalendosi degli Uffici tecnici del settore per l istruttoria delle pratiche, intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall art. 37 della predetta legge statale, sottopone tali richieste alle decisioni della Giunta munite di un proprio parere.

La Giunta regionale decide, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, entro 90 giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale e demandando all Assessore all Agricoltura il rilascio del motivato nulla - osta per il pagamento delle indennita di anticipata cessazione della attivita agricola.




Art. 17


Nell erogazione dell assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell indennita per anticipata cessazione, per se e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarita dei genitori sulla potesta familiare secondo la legge 19 maggio 1975, n.151.



Art. 18


Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine  successivo le domande dei seguenti aventi titolo:

a) proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora trasformino i relativi contratti in affitto della durata minima di quindici anni;

b) proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnano a realizzare in forme associative, nell azienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;

c) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprieta o in affitto per la durata di almeno quindici  anni per destinarlo all ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo.




Art. 19


Le funzioni di organismo fondiario per gli effetti di cui all art. 40 della legge 9/ 5/ 1975, n. 153 e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dall Ente di sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di terre nell ambito delle sue disponibilita, mediante dichiarazione di impegno entro 30 giorni dalla  loro presentazione.

Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti che si impegnano a realizzare un piano di sviluppo aziendale ai sensi della direttiva 72/ 159/ CEE, e fra questi quelli operanti su fondi contigui.




TITOLO 3

INDENNITA COMPENSATIVA





Art. 20


Allo scopo di preservare e incrementare l attivita agricola necessaria per il mantenimento di un livello  adeguato di popolazione e per la conservazione  dell ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita Europee n. 273/ 75 del 28 aprile 1975, una indennita compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dell indennita e subordinata alle seguenti condizioni:

- che l imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al 3° comma del precedente art. 5;

- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai tre ettari, salvo quanto disposto dal successivo  art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate  di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attivita lavorativa nell azienda;

- che l imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio;

- che in caso di fondi limitati, sara data preferenza nella concessione dell indennita compensativa agli  imprenditori singoli o associati che dimostrino di possedere un reddito imponibile annuo non superiore a L. 2.500.000=.




Art. 21


La misura dell indennita compensativa e determinata secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata - con esclusione delle produzioni foraggere, della produzione di frumento, delle coltivazioni olivicole e delle coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti-la misura dell indennita compensativa e da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari: 40 UC

da 9 a 15 ettari: 30 UC

da 16 a 25 ettari: 20 UC

da 26 a 35 ettari: 16 UC.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni UBA (Unita Bestiame Adulta) allevata durante l anno la misura dell indennita compensativa e da determinarsi  secondo gli scaglioni sotto determinati:

per le prime 8 UBA: 52 UC

da 9 a 15 UBA: 45 UC

da 16 a 25 UBA: 35 UC

da 26 a 35 UBA: 20 UC.

L importo totale dell indennita concessa per gli allevamenti non puo superare 52,5 uc per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell azienda. Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da  latte la cui produzione e destinata alla  commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le  vacche da latte quando la produzione dell allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell azienda; in tale caso l indennita viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e  puo essere corrisposta limitatamente a 10 unita da  latte da comprendersi nel 1° e 2° scaglione.

Salvo che per le cooperative, le societa di persone e le comunioni familiari, l importo totale per impresa dell indennita concessa non potra superare  in ogni caso, anche quando l azienda si dedichi alla  coltivazione e all allevamento, n. 1.700 UC.




Art. 22


La domanda intesa ad ottenere l indennita compensativa, che potra essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale  dell Agricoltura - competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto  dall Assessorato all Agricoltura deve essere accompagnata da atto sostitutivo di notorieta  nel quale il richiedente dichiari la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla concessione dell indennita. Gli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura trasmetteranno all Assessorato regionale all Agricoltura le domande con parere motivato entro 30 giorni dalla data di acquisizione della domanda.

Alla liquidazione dell indennita si provvedera con deliberazione di Giunta, su proposta dell Assessore all Agricoltura.

Il segretario della Giunta regionale curera l invio di copia della deliberazione di liquidazione delle indennita ai Comuni delle zone montane e di  quelle svantaggiate perche la stessa sia tenuta affissa  nell Albo Comunale per quindici giorni.




TITOLO 4

INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA





Sezione

INFORMAZIONE SOCIO - ECONOMICA





Art. 23


Le attivita di informazione socio – economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti condizioni:

a) che abbiano una idonea struttura;

b) che si avvalgano di informatori socio – economici provenienti dai corsi a livello universitario previsti dall art. 51 della legge n. 153; c) che abbiano una adeguata rappresentativita degli interessi degli operatori agricoli; d) che ottengano il riconoscimento con provvedimento del Consiglio Regionale.

Presso l Assessorato regionale all Agricoltura e istituito un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l informazione socio – economica con il compito di coordinare le attivita dirette e indirette svolte in materia. Presso ciascun Ispettorato Provinciale dell Agricoltura e istituita una Sezione specializzata di informazione socio - economica per lo svolgimento delle attivita di  cui all art. 3 della direttiva del Consiglio della  Comunita Europee n. 161 del 17 aprile 1972.

Alla direzione della Sezione Specializzata e preposto un dipendente appartenente alla 7a fascia  nominato dall Assessore regionale alla Agricoltura,  su proposta del Coordinatore dellAssessorato.




Art. 24


Il servizio e le Sezioni di cui al precedente articolo si avvarranno anche dell opera del personale  in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso i centri di Assistenza Tecnica.

Detto personale verra immesso a domanda, da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dallentrata  in vigore della presente legge al Presidente della Giunta Regionale a mezzo raccomandata AR, nel ruolo organico del personale della Regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla legge n. 18 del 25- 3- 74, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successivo provvedimento legislativo.

Le leggi regionali che provvederanno alla ristrutturazione dell ordinamento degli Uffici regionali o alla delega  delle funzioni amministrative agli Enti Locali, terranno conto delle esigenze dell informazione socio - economica e dell assistenza allo sviluppo agricolo, prevedendo anche l utilizzazione in seno al servizio e alle sezioni specializzate dei consulenti socio - economici in possesso dell attestato di cui all art. 52 della legge n. 153 del 9 maggio 1975.




Art. 25


Per far conoscere agli imprenditori agricoli dell intero territorio regionale l attivita svolta per lo sviluppo e l ammodernamento dell agricoltura pugliese in attuazione delle direttive comunitarie  concernenti la riforma dell agricoltura e per orientare l attivita di informazione socio - economica sui fondamentali problemi dellagricoltura, l Assessorato Regionale all Agricoltura e Foreste diramera un bollettino mensile dal titolo << Notiziario Agricolo Regionale Pugliese >> ed utilizzera i canali e i mezzi informativi che riterra piu idonei. 



Sezione II

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA





Art. 26


Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall art. 35 della legge n. 153 del 9 maggio 1975,  la Regione istituisce presso l Assessorato all Agricoltura un apposito servizio per la qualificazione professionale e l assistenza tecnica delle persone che lavorano in agricoltura.

Detto servizio si articolera in due diversi settori di  attivita, e precisamente:

a) un settore destinato a promuovere lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per consentire  alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell ambito della professione agricola o di migliorare quella che gia possiedono affinche possano integrarsi in una agricoltura moderna;

b) un settore destinato a promuovere in forma capillare una azione di divulgazione e di assistenza  tecnica svolta al livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee.

I corsi di qualificazione dovranno tendere alla formazione di capi - azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive  e nuove forme di gestione aziendale, derivanti dalla  ricerca e dalla sperimentazione e, piu in generale,  adeguare il livello di formazione generale, tecnico ed economico, alle esigenze imposte dalle dinamiche della realta agricola.

Detto livello di formazione dovra essere costantemente sostenuto ed aggiornato attraverso una organica integrazione  tra le attivita di qualificazione e di assistenza tecnica.




Art. 27


L attivita di qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura sara svolta dalla Regione anche attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello  nazionale che ne ottengano specifico riconoscimento  dalla Giunta Regionale.

La Giunta Regionale coordina le iniziative poste in essere dalle organizzazioni professionali ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli  artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunita  Europee n. 161 del 17 aprile 1972.




Art. 28


Le attivita specificate al punto b) del precedente art. 26 verranno svolte sul territorio regionale da  Uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna zona omogenea delimitata secondo i criteri stabiliti al precedente art. 11.

A ciascun Ufficio zonale verra assegnato un funzionario esperto di economia agraria con particolare riferimento alla contabilita ed alla analisi della gestione aziendale, nonche uno o piu tecnici specialisti nelle diverse branche dell agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani zonali di sviluppo agricolo adottati.

Gli Uffici dovranno provvedere a coordinare, stimolare e orientare secondo gli indirizzi emersi dalla programmazione zonale e regionale, l attivita di divulgazione e di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. 




TITOLO 5

INFRASTRUTTURE NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE





Art. 29


Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture sufficienti, ed in particolare di vie di accesso alle  aziende, di elettricita e di acqua potabile e, per le  zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque,  nelle zone montane ed in quelle svantaggiate, la Regione finanzia la realizzazione delle predette opere, alle Comunita Montane e ai Consorzi di Comuni, che si costituiscono nelle zone svantaggiate dandosi una regolamentazione analoga a quella contenuta negli artt. 4 e seguenti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Condizione indispensabile per essere ammessi a godere del predetto aiuto e che la Comunita montana o il Consorzio di Comuni preveda nei propri programmi la realizzazione delle  infrastrutture di cui al primo comma del presente articolo. 




Art. 30


Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, l Amministrazione regionale fara fronte con  le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE sui  fondi stanziati dalla legge 9- 5- 1975, n. 153 e dalla legge 10- 5- 1976, n. 352 e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in Bilancio, nonche alla determinazione di singoli stanziamenti si provvedera con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione allo stesso sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.