Legge Regionale 3 marzo 1978, n. 16
Modifica della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 concernente « Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell' agricoltura e l' istituzione di un regime di interventi in favore dell' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ».
Articolo unico L art. 20 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente << Attuazione delle direttive
CEE per la riforma dell agricoltura e istituzione di un regime di interventi in
favore dell agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate >> e
così modificato:
<< Allo scopo di preservare e incrementare l
attivita agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di
popolazione e per la conservazione dell ambiente naturale e delle sue risorse,
la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti
nelle zone montane e nelle zone
svantaggiate comprese nell elenco comunitario allegato alla direttiva del
Consiglio della Comunita Europea 273 del 28 aprile 1975, una indennita
compensativa annua per la durata di cinque anni,
intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone
predette.
La concessione dell indennita
e subordinata alle seguenti condizioni:
- che l imprenditore sia in
possesso dei requisiti di cui al 3° comma del precedente art.
5;
- che lo stesso provi di
coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto,
affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;
- che la superficie agricola
utilizzata non sia inferiore ai tre ettari, salvo quanto disposto dal successivo
art. 21 della presente legge. Nel caso
di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari
deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il
numero dei soci che prestano attivita lavorativa nell
azienda;
- che l imprenditore si
impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio
>>.