Legge Regionale 11 aprile 1978, n. 19 Celebrazione del XXX Anniversario della Costituzione.
Art. 1La Regione Puglia, in
ricorrenza del XXX Anniversario della Costituzione, nata dall antifascismo e
dalla Resistenza, promuove un programma di iniziative e di manifestazioni
dirette ad esaltarne i contenuti democratici e progressisti nella coscienza
della comunita regionale, in particolare dei giovani, e a sollecitare lo
studio, sulla sua elaborazione e attuazione.
Art. 2Per la definizione e la
realizzazione del programma di cui all articolo precedente e costituito un
Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale e composto dai
rappresentanti dei partiti politici che si ispirano alla Carta costituzionale e
alla Resistenza, delle associazioni combattentistiche e partigiane, delle forze
armate e di polizia, dei sindacati, degli enti locali e di altre forze sociali e
culturali della Regione.
Il Comitato, composto da non
piu di trenta membri, e nominato dal Presidente del Consiglio regionale
sentito l Ufficio di Presidenza e dura in carica fino al 31 Marzo
1979.
Il Comitato ha sede presso gli
uffici della Regione ed e da questa dotato delle attrezzature, del personale e
dei mezzi finanziari necessari.
Art. 3Il Comitato elegge nel suo seno
un Esecutivo costituito da sette membri, compresi il Presidente e un
Segretario.
Per l attuazione delle
iniziative previste nel programma il Comitato puo costituire delle
commissioni, chiamando a farne parte
anche membri esterni.
Le commissioni sono sempre
presiedute da un membro del Comitato.
Il Comitato riferisce sulla sua
attivita al Consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi
presso la Presidenza del Consiglio entro il 30 settembre 1978 e il 31 marzo
1979.
Il Comitato si riunisce su
convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque
membri.
Art. 4L Esecutivo cura la gestione
del fondo a disposizione del Comitato secondo le deliberazioni dello stesso e si
avvale per la sua attivita degli uffici amministrativo - contabili del
Consiglio regionale.
Esso presenta al Comitato e al
Consiglio regionale il conto consuntivo entro il 31 marzo
1979.
Art. 5Per la realizzazione
delle finalita di cui alla presente legge e autorizzata la spesa complessiva
di L. 60.000.000= che il Consiglio regionale mettera a disposizione del
Comitato.
Art. 6Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1978 - Parte 2a - Spesa - sono introdotte le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI IN
AUMENTO
Cap. 6 - Compensi, onorari e
rimborsi per consulenze prestate da Enti e privati a favore del Consiglio
Regionale, convegni, indagini
conoscitive, studi e ricerche spese per iniziative popolari - LR n. 14 del 4/ 7/
73:
Stanziamento di competenza, L.
60.000.000,
Stanziamento di cassa L.
60.000.000
VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE
Cap. 348 - Fondo di riserva per
spese impreviste:
Stanziamento di competenza L.
60.000.000,
Stanziamento di cassa L.
60.000.000
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