Anno 1978
Numero 19
Data 11/04/1978
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 aprile 1978, n. 19

Celebrazione del XXX Anniversario della Costituzione.



Art. 1


La Regione Puglia, in ricorrenza del XXX Anniversario della Costituzione, nata dall antifascismo e dalla Resistenza, promuove un programma di iniziative e di manifestazioni dirette ad esaltarne i contenuti democratici e progressisti nella coscienza della comunita regionale, in particolare dei giovani, e a sollecitare lo studio, sulla sua elaborazione e attuazione.



Art. 2


Per la definizione e la realizzazione del programma di cui all articolo precedente e costituito un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si ispirano alla Carta costituzionale e alla Resistenza, delle associazioni combattentistiche e partigiane, delle forze armate e di polizia, dei sindacati, degli enti locali e di altre forze sociali e culturali della Regione.

Il Comitato, composto da non piu di trenta membri, e nominato dal Presidente del Consiglio regionale sentito l Ufficio di Presidenza e dura in carica fino al 31 Marzo 1979.

Il Comitato ha sede presso gli uffici della Regione ed e da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.




Art. 3


Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo costituito da sette membri, compresi il Presidente e un Segretario.

Per l attuazione delle iniziative previste nel programma il Comitato puo costituire delle commissioni,  chiamando a farne parte anche membri esterni.

Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del Comitato.

Il Comitato riferisce sulla sua attivita al Consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi presso la Presidenza del Consiglio entro il 30 settembre 1978 e il 31 marzo 1979.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri.




Art. 4


L Esecutivo cura la gestione del fondo a disposizione del Comitato secondo le deliberazioni dello stesso e si avvale per la sua attivita degli uffici amministrativo - contabili del Consiglio regionale.

Esso presenta al Comitato e al Consiglio regionale il conto consuntivo entro il 31 marzo 1979.




Art. 5


Per la realizzazione delle finalita di cui alla presente legge e autorizzata la spesa complessiva di L. 60.000.000= che il Consiglio regionale mettera a disposizione del Comitato.



Art. 6


Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 - Parte 2a - Spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 6 - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti e privati a favore del Consiglio Regionale,  convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche spese per iniziative popolari - LR n. 14 del 4/ 7/ 73:

Stanziamento di competenza, L. 60.000.000,

Stanziamento di cassa L. 60.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 348 - Fondo di riserva per spese impreviste:

Stanziamento di competenza L. 60.000.000,

Stanziamento di cassa L. 60.000.000