Anno 1978
Numero 20
Data 17/04/1978
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 aprile 1978, n. 20

Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.



Art. 1


Secondo le finalita dell art. 8 dello Statuto e con i poteri che le derivano dall art. 49 del DPR 616 del 24- 7- 1977, in attesa dell approvazione della legge organica che disciplini le attivita sociali e culturali sul territorio, la Regione Puglia assume in proprio la direzione e le competenze dei Centri per i servizi sociali e culturali esistenti nel territorio regionale e trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12- 12- 1972.

Tutti i beni mobili ed immobili esistenti presso i Centri di cui al precedente comma, saranno acquisiti al patrimonio della Regione secondo le modalita da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno.




Art. 2


L attivita dei centri si realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, l animazione culturale, l attivita sociale, l animazione teatrale e musicale, l individuazione e l utilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo, oltre quella gia esistente, i centri saranno dotati dalla strumentazione necessaria.




Art. 3


Le funzioni di amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino al 30 giugno 1978, entro la quale data il Consiglio regionale definira con la legge organica di cui all art. 1, la materia da delegare agli Enti locali. 



Art. 4


A decorrere dal 1°gennaio 1978, il personale alle dipendenze degli Enti convenzionati con la Regione fino al 31 dicembre 1977 assunto in servizio a tempo indeterminato dai suddetti Enti entro il 31 dicembre 1976 passa alle dipendenze della Regione con contratto a scadenza 30 giugno 1978.

Al personale assunto con contratto a termine di cui al primo comma del presente articolo verra riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi sindacali o comunque non inferiore a quello in godimento nel rapporto con gli Enti convenzionati. 




Art. 5


All onere finanziario derivante dall applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l esercizio finanziario 1978 di cui alla LR n. 14 del 6- 2- 1978,  nei limiti del cap. 292 << Educazione popolare e permanente e servizi sociali e culturali >>.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.