Legge Regionale 17 aprile 1978, n. 20 Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.
Art. 1Secondo le finalita dell art.
8 dello Statuto e con i poteri che le derivano dall art. 49 del DPR 616 del 24-
7- 1977, in attesa dell approvazione della legge organica che disciplini le
attivita sociali e culturali sul territorio, la Regione Puglia assume in
proprio la direzione e le competenze dei Centri per i servizi sociali e
culturali esistenti nel territorio regionale e trasferiti dalla Cassa per il
Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12- 12- 1972.
Tutti i beni mobili ed immobili
esistenti presso i Centri di cui al precedente comma, saranno acquisiti al
patrimonio della Regione secondo le modalita da concordare con la Cassa per il
Mezzogiorno.
Art. 2L attivita dei centri si
realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, l animazione culturale, l
attivita sociale, l animazione teatrale e musicale, l individuazione e l
utilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.
Per il raggiungimento degli
scopi previsti dal presente articolo, oltre quella gia esistente, i centri
saranno dotati dalla strumentazione necessaria.
Art. 3Le funzioni di
amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente
dalla Regione attraverso i suoi organi fino al 30 giugno 1978, entro la quale
data il Consiglio regionale definira con la legge organica di cui all art. 1,
la materia da delegare agli Enti locali.
Art. 4A decorrere dal 1°gennaio 1978,
il personale alle dipendenze degli Enti convenzionati con la Regione fino al 31
dicembre 1977 assunto in servizio a tempo indeterminato dai suddetti Enti entro
il 31 dicembre 1976 passa alle dipendenze della Regione con contratto a scadenza
30 giugno 1978.
Al personale assunto con
contratto a termine di cui al primo comma del presente articolo verra
riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi
sindacali o comunque non inferiore a quello in godimento nel rapporto con gli
Enti convenzionati.
Art. 5All onere finanziario
derivante dall applicazione della presente legge si provvede con lo
stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio
regionale per l esercizio finanziario 1978 di cui alla LR n. 14 del 6- 2-
1978, nei limiti del cap. 292 <<
Educazione popolare e permanente e servizi sociali e culturali
>>.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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