Legge Regionale 12 giugno 1978, n. 21 Incentivi per migliorare l' organizzazione tecnico - amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l' assunzione di personale dirigente.
Art. 1La Regione, allo scopo di
favorire una efficiente gestione tecnica ed amministrativa delle cooperative
agricole, che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei consorzi di cooperative
agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci,
concede un contributo ai predetti organismi che, insufficientemente dotati di
personale dirigente idoneo, assumano con contratto della durata minima di tre
anni, personale munito di titolo di studio o che abbia frequentato, con
profitto, corsi di formazione per dirigenti di cooperative o corsi di
specializzazione in industrie agrarie.
Art. 2Il contributo regionale di cui
al precedente articolo e commisurato al 50% della spesa occorrente per la
corresponsione degli assegni fissi a due unita dirigenti, per lo svolgimento di
funzioni di carattere tecnico e/ o amministrativo.
E riconosciuto, ai fini della
presente legge, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati
agricoli e forestali dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle leggi in
vigore.
Art. 3All intervento regionale di
cui alla presente legge sono ammesse anche le cooperative agricole di conduzione
in forma associata dei terreni, nonche le associazioni di imprese agricole
singole regolarmente costituite per dotarsi di adeguata direzione tecnica,
sempreche le cooperative e le associazioni raggiungano dimensioni economiche
tali da giustificare l impiego a tempo pieno di un dirigente di azienda.
Il contributo regionale e
concesso sulla spesa per una sola unita dedita alla direzione
tecnica.
Art. 4I contributi regionali di cui
alla presente legge sono concessi annualmente e saranno ripetuti per tre anni a
favore dello stesso beneficiario.
La Giunta regionale e
autorizzata a disporre - con il provvedimento di concessione dell intervento -
una anticipazione pari al 50% del contributo annuale.
Art. 5Le agevolazioni della presente
legge sono cumulabili con quelle previste dall art. 21 della legge 1- 6- 77, n.
285 << Provvedimenti per l occupazione giovanile >> e successive
modificazioni, sempreche l assunzione venga effettuata attingendo alle liste speciali di cui all art. 4 della
precitata legge.
Nel caso in cui l assunzione
venga effettuata attingendo alle liste speciali, le funzioni amministrative di
cui al successivo art. 7 della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per
territorio.
Art. 6Agli effetti della presente
legge e ritenuto titolo idoneo per lo svolgimento delle funzioni a carattere
tecnico la laurea in scienze agrarie o il diploma di perito agrario, nel
rispetto delle norme che regolano le rispettive professioni; e per le funzioni a carattere amministrativo
- contabile il diploma di laurea conseguito presso facolta a contenuto
economico - giuridico - amministrativo o il diploma di scuola di 2° grado.
Il contributo regionale sara
accordato, tuttavia, anche per il caso di assunzioni di personale munito di
licenza di scuola media inferiore purche lo stesso abbia frequentato, con
profitto, corsi o tirocini pratici di specializzazione in materia di
cooperazione agricola.
Art. 7All attuazione dello specifico
intervento si provvedera su domanda degli interessati, da presentarsi in carta
semplice all assessorato regionale all agricoltura, con deliberazione della
Giunta regionale su proposta dell assessore allagricoltura, previa istruttoria e parere da parte dell
ERSAP entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
In mancanza di tale adempimento
nel predetto termine provvedera l assessore regionale all agricoltura.
Art. 8Alle spese per l applicazione
della presente legge si provvede introducendo nel bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1978 - Parte IIa Spese - le seguenti variazioni:
Variazione in
aumento:
Rubrica IV – Agricoltura
- Cap. 243 bis - <<
Incentivi per migliorare l organizzazione tecnico - amministrativa delle
cooperative agricole e dei consorzi di imprese
agricole singole attraverso l assunzione di personale dirigente >> L.
2.000.000.000
Variazione in
diminuzione:
- Cap. 352 - Fondo globale per il
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l adempimento di
funzioni di ulteriore sviluppo - 801 - Agricoltura L.
2.000.000.000
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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