Legge Regionale 13 giugno 1978, n. 22 Provvidenze per lo sviluppo dell' Artigianato Pugliese.
TITOLO 1Contributi in conto interesse
alle imprese artigiane pugliesi sui mutui a medio termine su prefinanziamenti e
concessione di garanzia regionale.
Art. 1La Regione concede
contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane
iscritte negli albi provinciali della Regione Puglia, loro cooperative e
consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e
destinati alla costruzione, all acquisto, all ampliamento e all
ammodernamento dei laboratori, compreso l acquisto di macchine ed attrezzi e la
formazione di scorte.
Art. 2Il Consiglio regionale,
relativamente alla quota di contributo di competenza della Regione, con
regolamento, determinera i criteri prioritari, preferenziali o selettivi per
categorie, per zone e per investimenti nella erogazione dei contributi di cui al
precedente articolo, sulla base delle finalita di sviluppo e delle linee di
programmazione.
Sino alla data di emanazione
delle direttive di cui al precedente comma, le presenti provvidenze vengono
erogate con le stesse modalita e condizioni stabilite dalla Cassa per il
credito alle imprese artigiane.
Art. 3Agli effetti della concessione
dei contributi di cui all art. 1, la Regione partecipa con proprio
conferimento, ai sensi dell art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla
dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e di cui all art. 37
della legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive
modificazioni.
Il conferimento regionale e
destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di
finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il
credito alle imprese artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal
conferimento regionale medesimo e fino ai limiti massimi fissati dalle norme
statali.
Tuttavia, nel caso in cui le
disponibilita derivanti dal conferimento statale di cui al precedente comma
risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi
potra essere concesso sull intero importo del
finanziamento.
Art. 4La domanda di contributo a
carico del conferimento regionale di cui al precedente articolo e presentata
alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalita previste dalla
legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, e deve contenere
esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente
legge.
La Cassa per il credito alle
imprese artigiane effettua i necessari controlli per l accertamento della
sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva
destinazione del medesimo in modo conforme alle finalita di cui alla presente
legge.
Art. 5La Regione Puglia, sulla base
di apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della
presente legge con gli Istituti di Credito, concede inoltre contributi in conto
interessi sui prefinanziamenti che gli Istituti e le Aziende di credito potranno
accordare in ordine alle istanze di credito agevolato, rivolte alla Cassa per il
credito alle imprese artigiane.
Gli Istituti di credito,
deliberato il finanziamento ed in attesa dell ammissione da parte della Cassa
per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono accordare, a
richiesta dell imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al
40% del finanziamento deliberato e sino all approvazione da parte della Cassa
per il credito alle imprese artigiane.
Sono esclusi da tale
agevolazione i finanziamenti eseguiti dagli Istituti ed Aziende di credito che
non ottengano successivamente l ammissione ai benefici di legge da parte della
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
La quota di interessi a carico
delle imprese artigiane beneficiarie sara pari al tasso agevolato di interesse
fissato per il Mezzogiorno con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni
di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 capo IV, e successive modificazioni.
Art. 6E istituito presso la Regione
Puglia un << Fondo regionale di garanzia >> per la copertura dei
rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle
imprese artigiane pugliesi, effettuate, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.
949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del <<
Fondo >> in base ai criteri e alle modalita previsti dal Regolamento di
attuazione.
La predetta garanzia e di
natura sussidiaria e si esplica sull intero ammontare della perdita, in linea
capitale, che gli Istituti ed Aziende di credito di cui all art. 35 della legge
25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l esperimento delle
procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.
La stessa garanzia ha
efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilita del Fondo e
non e cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi nazionali o
regionali.
Su domanda documentata degli
Istituti ed Aziende di credito interessati, potra essere concesso un anticipo,
nella misura massima del 30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna
operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purche sia
gia iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.
Art. 7Le dotazioni finanziarie del
<< Fondo regionale di garanzia >> sono costituite:
a) dalle somma che gli Istituti
ed Aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta
dello 0,50% che gli stessi sono tenuti ad operare una volta tanto, all atto
della erogazione, sull importo originario in linea capitale dei finanziamenti
che siano ammessi alla medesima garanzia regionale;
b) da un contributo della
Regione di L. 1.200 milioni per l esercizio 1978 e di L. 1.000 milioni annui in
ciascuno degli esercizi successivi;
c) da eventuali contributi
dello Stato, Istituti ed Aziende di credito, enti, associazioni e terzi
interessati allo sviluppo e all ammodernamento delle Aziende artigiane
pugliesi;
d) dagli interessi attivi
rivenienti dal deposito delle somme di cui al presente articolo.
Art. 8Il fondo regionale di garanzia
e amministrato da un Comitato così composto:
a) dall assessore regionale
all Artigianato, che assume la funzione di Presidente;
b) dall assessore regionale al
Bilancio o un suo funzionario delegato;
c) da cinque Consiglieri
regionali, di cui uno assume la funzione di Vice Presidente, eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato ad uno;
d) da un funzionario dell
Ufficio regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, designato
dalla Cassa stessa;
e) da quattro esperti scelti
tra quattro terne di nomi designate dalle associazioni regionali artigiane di
categoria aderenti ad organismi piu rappresentativi di livello nazionale,
operanti in Puglia da oltre dieci anni ed in almeno tre province;
f) dal Presidente della Commissione regionale per l Artigianato.
Alle riunioni del Comitato
assistono, con voto consultivo, i Presidenti delle Commissioni provinciali dell
artigianato di Puglia.
Le funzioni di segretario del
comitato sono svolte da un funzionario dell assessorato regionale dell
Artigianato.
Detto Comitato e nominato
entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
In difetto di qualche
designazione, il Presidente della Giunta regionale sostituisce l esperto non
designato da qualcuna della Associazioni interessate con altro esperto designato
da altre Associazioni.
Spetta al Comitato di
deliberare in ordine:
a) alle singole richieste di
ammissione dei finanziamenti per le imprese artigiane alla garanzia sussidiaria
del Fondo, presentate dagli Istituti ed Aziende di Credito di cui all art. 35
della legge 25 luglio 1952, n. 949, nel rispetto dei criteri e delle modalita
di cui all art. 2 della presente legge e del Regolamento di
attuazione;
b) alle singole richieste di
rimborso presentate dagli Istituti ed Aziende di credito di cui alla lettera a)
per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del
Fondo;
c) a quantaltro attiene all
amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.
Le deliberazioni di cui alla
lettera a) sono adottate dal Comitato entro 30 giorni dalla ricezione di
ciascuna richiesta da parte degli Istituti ed Aziende di
Credito.
TITOLO 2Concessione di contributi in
conto capitale alle imprese artigiane
Art. 9La Regione, al fine di
incentivare lo sviluppo e l ammodernamento dell artigianato, eroga alle
imprese artigiane, singole o associate, iscritte negli albi provinciali di cui
alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi in conto capitale per:
a) l acquisto, la costruzione,
l ampliamento e l ammodernamento di laboratori;
b) l acquisto di macchinari ed
attrezzature;
c) gli allacciamenti elettrici,
idrici e fognanti;
d) gli impianti per la
depurazione dell acqua, dell aria, dello ambiente;
e) l adozione di misure
antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l integrita fisica dei
lavoratori.
Art. 10Le categorie artigiane da
ammettere ai benefici di cui al precedente articolo, sono stabilite nel
Regolamento, su proposta dell Assessore al ramo, sentita la Commissione
Consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di
categoria.
Art. 11I contributi di cui all art. 9
sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle Commissioni
provinciali per l artigianato, nella
seguente misura:
- 15% per le opere di cui al
punto a) del precedente art. 9. Tale contributo sara elevabile al 40% se i
laboratori sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi e
nei centri storici per le attivita di artigianato artistico purche tali aree
siano delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 40% per gli investimenti di
cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente art. 9.
L ammontare del contributo in
conto capitale non potra, comunque, superare l importo di L. 15.000.000 ed e
compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o
regionali e i contributi sugli interessi, concessi tramite la Cassa per il
credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e
successive modificazioni ed integrazioni, senza che i diversi benefici subiscano
alcuna riduzione.
Tali contributi non sono
cumulabili con altri contributi in conto capitale ottenuti allo stesso titolo in
virtu di leggi statali e regionali.
Le domande di contributo di cui
al primo comma del presente articolo devono essere presentate alle Commissioni
provinciali per l artigianato, che dopo l istruttoria in ordine cronologico di
arrivo, formuleranno le proposte all assessorato competente, il quale dovra,
rispettando lo stesso ordine cronologico, proporre alla Giunta l impegno di
spesa relativo.
Art. 12Le imprese artigiane che
abbiano fruito del contributo previsto dall art. 9 possono presentare ulteriore
domanda per un successivo contributo alle seguenti
condizioni:
a) che siano trascorsi almeno
tre anni per i macchinari e le attrezzature e cinque anni per le opere murarie
dalla data di presentazione della precedente domanda accolta anche in
applicazione della LR 25- 1- 1974, n. 7;
b) che l impresa sia in regola
con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo.
I beneficiari dei contributi
sono vincolati alle seguenti condizioni:
a) non possono essere alienati
per almeno tre anni le attrezzature e gli impianti e per almeno cinque anni le
opere murarie dalla data di riscossione del contributo in conto capitale
previsto dall art. 9 della presente legge, salvo l autorizzazione dell
assessore competente, pena l obbligo della restituzione da parte del
beneficiario alla Regione di quanto e stato erogato;
b) nel caso che l artigiano
beneficiario del contributo in conto capitale si cancelli dall Albo provinciale
degli artigiani nei primi tre anni dalla data di riscossione del contributo e
soggetto alla restituzione dello stesso, salvo i casi di morte o invalidita
permanente del beneficiario.
Art. 13L impresa beneficiaria del
contributo in conto capitale, sotto comminatoria di revoca del contributo stesso
e tenuta:
a) ad applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiore a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro di
categoria e della zona;
b) ad utilizzare nell ambito
dell impresa quanto e stato ammesso a contributo.
La revoca del contributo e
disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della stessa. Alla vigilanza ed all attuazione delle iniziative
ammesse a contributo provvede l Assessore competente.
TITOLO 3Provvidenze a favore delle
associazioni professionali degli artigiani
Art. 14La Giunta regionale e
autorizzata, previo parere della Commissione consiliare competente, a concedere
sovvenzioni e contributi per la realizzazione delle loro finalita istituzionali
alle Associazioni regionali degli artigiani che siano emanazioni di
organizzazioni nazionali operanti minimo in tre province della Puglia da almeno
10 anni.
Art. 15Le sovvenzioni di cui
all art. 14 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione dei
quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione e sviluppo dell
associazionismo ad incrementare l assistenza legale, fiscale, tributaria,
tecnica, sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa
riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane pugliesi
costituite in forma singola o associata.
Art. 16La Giunta regionale, previo
parere della Commissione Consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun
anno, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle
Associazioni regionali interessate, presentate entro il 30
aprile.
Le sovvenzioni previste dall
art. 14 sono annualmente ripartite tra le Associazioni regionali di cui al
citato articolo 14 nel modo seguente:
a) per il 40% dell importo
totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;
b) per il 60% rimanente, alle
rispettive organizzazioni in proporzione diretta all ampiezza di
rappresentativita desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le
Commissioni provinciali dell Artigianato presso le Camere di
Commercio.
Art. 17I contributi di cui all art.
14 dovranno essere ripartiti dalle organizzazioni interessate per provincia.
Le domande dovranno essere
corredate del rendiconto relativo all utilizzo dei fondi dellanno precedente.
Per l anno 1978 la domanda per
l erogazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sara
corredato da un preventivo dell attivita da svolgere.
Art. 18Il Regolamento di
attuazione della presente legge dovra essere improrogabilmente emanato entro 60
giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
TITOLO 4Disposizioni finanziarie e
finali
Art. 19Al Bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:
VARIAZIONI IN
AUMENTO
PARTE II -
SPESA
- Cap. 276/ 1 - <<
Contributi in conto interessi >> di cui all art. 1:
competenza L. 2.200.000.000,
cassa L. 2.200.000.000.
- Cap. 276/ 2 - <<
Contributi in conto interessi per prefinanziamenti >> di cui all art.
5:
competenza L. 500.000.000,
cassa L. 500.000.000.
- Cap. 276/ 3 - << Fondo
di garanzia regionale >> di cui all art. 7:
competenza L. 1.200.000.000,
cassa L. 1.200.000.000.
- Cap. 276/ 4 - <<
Contributi in conto capitale >> di cui all art. 9:
competenza L. 4.000.000.000,
cassa L. 4.000.000.000.
- Cap. 276/ 5 - <<
Provvidenze a favore delle associazioni regionali artigiane >> di cui all
art. 14:
competenza L. 300.000.000,
cassa L. 300.000.000.
Totali variazioni in
aumento:
competenza L. 8.200.000.000,
cassa L. 8.200.000.000.
VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE
PARTE II -
SPESA
- Cap. 276 << Contributi
a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia - LR 25- 1- 74, n. 7
>>
competenza L. 3.373.000.000,
cassa L. 3.373.000.000.
- Cap. 350 << Fondo per
il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione
>>
- 602 << Interventi di
rimboschimento e ricostituzione boschiva dei bacini montani, ecc.
>>:
competenza L. 1.500.000.000,
cassa L. 1.500.000.000;
- 603 << Interventi nel
settore estrattivo >> - (parte):
competenza L. 607.000.000,
cassa L. 607.000.000;
- 604 << Provvidenze per
lo sviluppo dell artigianato pugliese >>:
competenza L. 2.000.000.000,
cassa L. 2.000.000.000;
Totali competenza L.
4.107.000.000; cassa L. 4.107.000.000.
ENTRATA
VARIAZIONI IN
AUMENTO
- Cap. 7 << Quota
regionale del fondo comune di cui all art. 8 della L. 16- 5- 1970, n. 281
>>
competenza L. 720.000.000,
cassa L. 720.000.000.
Totali variazioni: competenza
L. 8.200.000.000, cassa L. 8.200.000.000.
Art. 20La legge regionale 25
gennaio 1974, n. 7 e abrogata.
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