Legge Regionale 23 giugno 1978, n. 24 Norme per il controllo sulle nomine.
Art. 1In tutti i casi nei quali, in
base a legge statale o regionale, regolamento o convenzione, spetta agli organi
della Regione Puglia la nomina, la proposta o la designazione di propri
rappresentanti in enti o istituti pubblici, istituzioni, organizzazioni ed
associazioni private, negli organi statali e regionali di controllo, nonche
negli organi collegiali aventi rilevanza esterna e operanti in sede tecnica ed
amministrativa nelle materie di competenza regionale, la nomina, la proposta o
la designazione sono regolate dalla presente legge.
Le nomine, le proposte o le
designazioni dei presidenti, dei vicepresidenti e dei commissari straordinari
degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza o del Presidente
della Regione oppure della Giunta regionale, sono soggette a parere preventivo,
sulla candidatura, della Commissione consiliare permanente competente per gli
Affari Generali; quelle degli altri amministratori dei suddetti istituti ed enti
debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio regionale.
Tali comunicazioni devono
contenere l esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o
designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone indicate o
designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano
ricoperto o ricoprano.
Art. 2Il parere di cui all
art. 1 e espresso, previa istruttoria, dalla Commissione consiliare competente
nei trenta giorni dalla richiesta ed e motivato in relazione ai fini esposti in essa.
Art. 3L organo cui compete la
nomina, la proposta o designazione puo provvedere, trascorsi i trenta giorni
dalla richiesta di parere, anche se non sia stato reso il parere
domandato.
Art. 4La richiesta di parere da
parte degli organi di cui al secondo comma dell art. 1 deve contenere la
esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della
candidatura, dei motivi che la giustificano, secondo criteri di capacita
professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o
in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che
si intende perseguire negli enti ed istituti.
Art. 5Qualora a seguito del parere
espresso dalla Commissione, gli organi di cui all art. 1, secondo comma,
ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle
indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli
articoli precedenti.
La stessa procedura si applica
altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei
confronti della stessa sia stato gia espresso il parere della Commissione. La
conferma non puo essere effettuata per piu di due volte.
Art. 6Per le nomine di competenza del
Consiglio regionale, la Commissione competente, investita dall Ufficio di
Presidenza del Consiglio, determina previamente alla proposizione delle
candidature, per ciascun incarico, i criteri ai quali deve soddisfare la
candidatura indicando i requisiti di capacita professionale e di esperienza,
dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che possa essere
nominata, proposta o designata in correlazione allo specifico incarico da
ricoprire.
Fino al terzo giorno
antecedente a quello della riunione della Commissione convocata per il parere
sulle candidature di competenza del Consiglio, i Consiglieri regionali e i
Gruppi consiliari potranno far pervenire ad essa proposte di candidature. Le
proposte devono soddisfare ai criteri prestabiliti e dovranno essere
accompagnate da relazione che giustifichi la designazione e offra una biografia
della persona candidata e l indicazione degli altri incarichi che eventualmente
abbia ricoperto o ricopra.
La Commissione riferisce al
Consiglio regionale sui pareri espressi a norma dell art. 2 al concludersi di
ogni trimestre, e sugli adempimenti di cui al comma precedente del presente
articolo in occasione della convocazione per le nomine, proposte, designazioni
di competenza del Consiglio stesso. Sulla relazione della Commissione si apre la
discussione.
Art. 7Fatte salve le incompatibilita
sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all art. 1, secondo
comma, eccettuati i casi di cui all art. 10, sono incompatibili con le funzioni
di:
a) membro del Parlamento e dei
Consigli regionali;
b) dipendente dell
Amministrazione cui compete la vigilanza;
c) dipendente dello Stato e
della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all esercizio della
vigilanza sugli enti ed istituti;
d) membro di organi tenuti ad
esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
e) magistrato ordinario, del
Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei
Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
f) avvocato o procuratore
presso l Avvocatura dello Stato;
g) appartenente alle forze
armate in servizio permanente effettivo.
Le incompatibilita previste
dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli
Enti istituiti con legge
regionale.
Art. 8Coloro che, con la procedura
prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti
degli enti o istituti di cui allarticolo 1, secondo comma, sono tenuti, entro
trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente della
Regione:
1) la inesistenza o la
cessazione delle situazioni di incompatibilita di cui all art.
7;
2) la consistenza del proprio
patrimonio alla data della nomina;
3) la intervenuta
dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.
Analoga comunicazione deve
essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza
del mandato.
Copia di tali comunicazioni,
negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati al Presidente
del Consiglio
Regionale.
La mancanza o la infedelta
delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata,
importa la decadenza dalla nomina, salva la validita degli atti
compiuti.
Art. 9Le norme dell art. 5
della presente legge, in quanto applicabili, regolano anche le nomine, le
proposte, le designazioni di competenza del Consiglio
regionale.
Art. 10Il parere non deve essere
richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo
svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando essere sono vincolate per
disposizione di legge.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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