Legge Regionale 29 giugno 1978, n. 25 Tutela della maternita' e della salute neonatale.
TITOLO 1INTERVENTI SANITARI PER LA
TUTELA DELLA MATERNITA
Art. 1Ai fini della tutela
della gravidanza e prevenzione della patologia perinatale il medico e l
ostetrica che abbiano accertato lo stato di gravidanza hanno l obbligo di
invitare le gestanti a recarsi presso il Consultorio di appartenenza (o altra
struttura idonea del consorzio socio - sanitario).
Art. 2Lo specialista in ostetricia e
ginecologia che segue la gestante ha l obbligo di prescrivere i seguenti
accertamenti al fine di individuare e seguire le gravidanze a
rischio:
- ogni mese: visita ostetrica,
esame delle urine, controllo della pressione arteriosa;
- nel primo trimestre: gruppo
sanguigno e fattore Rh (se mai eseguito precedentemente), esame
emocromocitometrico, azotemia, glicemia, conta delle piastrine, tempo di
protrombina, tempo di tromboplastina parziale, test sierologico per la
lue;
- a partire dal quinto mese di
gravidanza: test di Coombs indiretto nelle donne Rh
negative;
- al settimo mese: esame
emocromocitometrico, glicemia, azotemia;
- al nono mese: conta delle
piastrine, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, azotemia,
glicemia, esame emocromocitometrico.
Art. 3I risultati degli accertamenti
di cui al precedente articolo dovranno essere valutati dallo specialista il
quale, anche a seguito dei rilievi anamnestici e dell esame clinico,
prescrivera l eventuale terapia o, in presenza di una gravidanza a rischio,
inviera la paziente alle strutture idonee a seguire tali
gravidanze.
La Regione, entro sei mesi
dall entrata in vigore della presente legge, identifichera con apposite
direttive le gravidanze a rischio e formulera un elenco delle strutture di cui
al comma precedente.
Le divisioni di ostetricia e
ginecologia, identificate per l assistenza dei << parti a rischio
>>, devono assicurare la guardia ostetrica.
Le guardie anestesiologica e
neonatalogica devono essere assicurate dai rispettivi servizi o divisioni o
sezioni.
Inoltre deve essere assicurata
la disponibilita di strutture di laboratorio per indagini di urgenza.
Art. 4Al termine della gravidanza la
gestante dovra essere invitata al ricovero ospedaliero per l assistenza al
parto.
La Regione, entro sei mesi
dall entrata in vigore della presente legge, formulera con apposite direttive
i requisiti minimi per l assistenza ospedaliera perinatale.
Art. 5L onere relativo agli
accertamenti clinici e agli esami di laboratorio previsti dai precedenti
articoli, va posto a carico dell Ente o del servizio cui compete l assistenza
sanitaria, o di strutture sanitarie pubbliche indicate dalla Regione nel caso di
donne non abbienti e sprovviste di assistenza sanitaria.
TITOLO 2ACCERTAMENTI SANITARI PER LA
TUTELA DEL NEONATO
Art. 6Ai fini della individuazione
precoce e del tempestivo trattamento terapeutico di alcune malattie neonatali di
ampia diffusione e rilevanza, tutti i nati nella Regione Puglia sono sottoposti,
previo consenso dei soggetti esercenti la potesta dei genitori o la tutela, ai
seguenti accertamenti:
1) visita
pediatrica;
2)
glicemia;
3) bilirubinemia totale (su
giudizio del medico curante che ne deve seguire l incremento
giornaliero);
4) ematocrito e/ o
emoglobulina;
5)
calcemia;
6) gruppo sanguigno( ABO e
fattore Rh - D);
7) test di Coombs diretto (nei
soggetti con anemia e/ o iperbilirubinemia).
Art. 7Ai fini della tutela dei
neonati << a rischio >> la Regione, nell ambito della
programmazione regionale sanitaria, prevedera l istituzione di una unita di
terapia intensiva neonatale per almeno ogni quindicimila parti - anno.
Strutturazione e funzioni delle
unita di terapia intensiva neonatale dovranno essere definite con apposite
direttive esplicative emanate dalla Regione entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge.
Per l eventualita di
trasferimento alle unita di terapia intensiva neonatale ogni divisione o
sezione che svolge assistenza neonatale dovra disporre di adeguati mezzi di
trasporto e dovra provvedere affinche il neonato sia accompagnato da un
campione di sangue materno e da un completo corredo di notizie riguardanti la
gravidanza, il parto e il periodo post - natale.
Art. 8Il prelievo del sangue
necessario per gli accertamenti nonche gli accertamenti stessi devono essere
eseguiti in tempo utile ai fini della efficacia delle indagini
relative.
Gli istituti pubblici e
privati, che comunque svolgono assistenza ospedaliera a norma della legge 12- 2-
1968, n. 132, sono tenuti ad eseguire gli accertamenti
necessari.
Per il gruppo sanguigno e il
test di Coombs provvedono i servizi di immunoematologia a cui i singoli istituti
fanno capo.
Art. 9Qualora il parto non
avvenga presso uno degli istituti di cui al precedente articolo, il medico che
assiste al parto, o in caso di sua mancanza l ostetrica, richiede che entro le
prime 24 ore di vita il neonato venga sottoposto a visita del pediatra del
servizio socio – sanitario e, in attesa della sua istituzione del medico
condotto.
Art. 10Il medico che ha visitato il
neonato richiedera gli esami di cui all art. 6 o di quelli ritenuti necessari.
A tal fine inviera
immediatamente il sangue prelevato al piu vicino istituto pubblico di ricovero
e cura, il quale provvedera ad eseguire gratuitamente gli esami
richiesti.
Il medico deve altresì recepire
gli esiti di tali indagini per eventuali terapie di urgenza.
Art. 11Gli interventi previsti dall
art. 6 sono gratuiti.
Gli istituti che hanno
effettuato gli esami sono competenti nell interpretazione degli stessi e nell
eventuale ripetizione.
Gli istituti devono altresì
dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la potesta dei genitori ovvero
la tutela dell esito degli esami effettuati.
TITOLO 3PROFILASSI DELLA MALATTIA
EMOLITICA DEL NEONATO DA FATTORE RH
Art. 12Tutte le donne Rh negative( Du
negative), non isoimmunizzate, entro 72 ore dal parto di un neonato Rh positivo
o da un aborto devono essere sottoposte, previa opportuna informazione e dopo
aver ottenuto il loro consenso, a profilassi con immunoglobuline umane anti - D
aventi le caratteristiche di cui all art.125
del DM 18 giugno 1971.
I necessari controlli
immunoematologici saranno effettuati gratuitamente dai servizi di
immunoematologia.
Art. 13In caso di parto o aborto non
avvenuto presso uno degli istituti di cui all art. 8, il trattamento
profilattico, previ i previsti controlli, e effettuato dal medico o dall
ostetrica che hanno assistito al parto o all aborto.
Le immunoglobuline anti - D
necessarie sono ritirate gratuitamente presso il piu vicino istituto pubblico
di ricovero e cura.
Gli istituti pubblici debbono
essere dotati di immunoglobuline anti - D.
Le indagini di cui al primo
comma sono eseguite gratuitamente dai servizi di immunoematologia.
Art. 14L istituto pubblico di
ricovero e cura, previa presentazione trimestrale delle relative richieste
esaudite, otterra dalla Regione il rimborso del costo delle immunoglobuline
anti - D somministrate ai sensi del precedente articolo.
TITOLO 4PROFILASSI DELLA MALATTIA
EMORREAGICA DEL NEONATO
Art. 15Tutti i nati presso gli
istituti di cui all art.8 della
presente legge, entro le prime 24 ore di vita, dovranno essere sottoposti
alla somministrazione di vitamine Kl naturale (fillochinone) in dose unica.
Tutti i nati a domicilio
dovranno essere sottoposti alla somministrazione di vitamina Kl naturale
(fillochinone) in dose unica da parte del personale sanitario che ha assistito
al parto e che e tenuto a dotarsene ed a fornirla gratuitamente.
E fatto obbligo di annotare
nella cartella clinica, nella scheda di trasferimento o nella richiesta di
ricovero, l avvenuta somministrazione della vitamina Kl indicandone il tipo, la
dose e la via di somministrazione.
TITOLO 5PREVENZIONE E CURA DELLA
MUCOVISCIDOSI
Art. 16La Regione promuove l adozione
di provvedimenti sanitari per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica
(muvociscidosi).
L attivita di prevenzione
viene svolta a mezzo di accertamenti diretti alla diagnosi precoce della
malattia di cui al comma precedente.
La prevenzione della
mucoviscidosi viene realizzata presso le strutture sanitarie regionali.
Art. 17Per la realizzazione degli
scopi di cui allarticolo precedente tutti i nati presso gli istituti di cui
all art. 8 verranno sottoposti a ricerca dell albumina nel primo meconio
secondo modalita che verranno suggerite con apposite direttive esplicative
regionali.
In caso di test positivo il
meconio sara inviato al Centro Regionale per la mucoviscidosi, per l
esecuzione di indagini piu precise.
Art. 18Le indagini di cui all
articolo precedente sono effettuate a titolo gratuito.
Alle strutture sanitarie che
hanno eseguito gli accertamenti e fatto obbligo di segnalare i casi positivi
alle autorita sanitarie territorialmente competenti.
TITOLO 6DIAGNOSI PRECOCE DELLA MALATTIA
FENILCHETONURICA E DELL IPOTIROIDISMO CONGENITO
Art. 19Ai fini dell
individuazione precoce e della prevenzione degli esiti neurologici della
malattia fenilchetonurica e dello ipotiroidismo congenito tutti i nati nel
territorio della Regione vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti
esercenti la potesta dei genitori o la tutela, a controllo per la
determinazione nel sangue del tasso di fenilalanina e di tiroxina, ovvero delle
sostanze utili per la formulazione delle rispettive diagnosi.
Art. 20Il prelievo del sangue
indispensabile all esecuzione degli accertamenti deve essere eseguito tra il
quarto ed il sesto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini
dellefficacia delle
indagini.
All esecuzione del prelievo di
sangue sono tenuti tutti gli istituti di cui all art. 8.
Art. 21Qualora il parto non
avvenga presso uno degli istituti di cui al precedente articolo, all esecuzione
del prelievo di sangue sono tenuti il medico o l ostetrica che assistono al
parto.
Art. 22Gli istituti di cui all
art. 8 ed il personale sanitario di cui al precedente articolo devono inviare
immediatamente il campione di sangue prelevato alle strutture a carattere
regionale che saranno identificate con apposito provvedimento della Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 23Le strutture di cui al
precedente articolo sono competenti nell interpretazione degli esami, nell
eventuale ripetizione per la diagnosi di conferma e nella formulazione della
diagnosi.
Le strutture devono altresì
dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la potesta dei genitori ovvero
la tutela dell esito degli esami e delle indicazioni in ordine alla eventuale
terapia.
Su dettagliata e documentata
relazione della struttura che ha effettuato la diagnosi di fenilchetonuria, l
onere finanziario del trattamento dietetico e assunto dalla
Regione.
TITOLO 7PROFILASSI DELLA
ROSOLIA
Art. 24Tutte le minori fra i 5 e i 10
anni, e comunque prima della puberta, sono sottoposte, previo consenso dei
soggetti esercenti la potesta dei genitori ovvero la tutela, al trattamento di
profilassi contro la rosolia.
Il trattamento viene effettuato
gratuitamente.
Art. 25Il servizio di vaccinazione
antirosolia, istituito dai Comuni nell ambito del proprio territorio, e
effettuato direttamente nella scuola ed e assicurato dai medici scolastici o da
altri operatori sanitari (ufficiali sanitari e medici condotti).
La Regione provvede a sue spese
all acquisto ed alla distribuzione del vaccino necessario.
Art. 26Ogni Comune, a mezzo del suo
Ufficio Sanitario, tiene la
registrazione di tutte le minori sottoposte al trattamento di cui all art. 24.
Per ogni trattamento di
vaccinazione contro la rosolia e rilasciato il relativo certificato.
Art. 27Possono essere sottoposte
gratuitamente a vaccinazione, dietro loro esplicita richiesta, le donne in eta
feconda, purche siano sicuramente non gravide e previa adeguata informazione ed
educazione sanitaria e contraccettiva, onde evitare il concepimento nei quattro
mesi immediatamente successivi alla vaccinazione.
Le minorenni dovranno avere l
assenso scritto dei soggetti esercenti la potesta dei genitori ovvero la
tutela.
La vaccinazione antirosolia di
cui al comma precedente e effettuata presso il Consultorio o, in attesa della
sua istituzione, presso l Ufficio Sanitario del Comune.
TITOLO 8DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI
Art. 28Nei casi in cui la
presente legge prevede il consenso preventivo degli interessati e dei soggetti
esercenti la potesta dei genitori o la tutela, il consenso stesso dovra essere
dato per iscritto.
Art. 29La Regione, nel quadro
della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria
intese a diffondere la conoscenza della utilita dei trattamenti previsti dalla
presente legge.
Art. 30Le direttive applicative
del presente provvedimento saranno predisposte dal competente assessorato entro
sei mesi dall entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione
Consiliare competente.
Art. 31Per l attuazione della
presente legge e autorizzata per l anno 1978 la spesa di Lire 300.000.000 cui
si provvede utilizzando per L.
150.000.000 il Capitolo 163 <<
Tutela della maternita e salute neonatale >> del Bilancio di previsione
dell esercizio 1978, il cui stanziamento e incrementato di L. 150.000.000
finanziato con una quota di pari importo del Cap. 307 del Bilancio 1977 << Fondo per il finanziamento di spese
correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione
>>.
La competenza dello
stanziamento di Lire 150.000.000 di cui
al Cap. 307 del Bilancio 1977 resta assegnata
all esercizio 1977; la corrispondente quota di 150.000.000 di cui al Cap. 163 << Tutela della
maternita e salute neonatale >>
resta assegnata alla competenza del Bilancio dell esercizio 1978, ai sensi
dell art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 << Norme sulla
contabilita regionale >>.
Per gli esercizi successivi al
1978 si provvedera con le leggi di approvazione dei rispettivi
Bilanci.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
|