Anno 1978
Numero 25
Data 29/06/1978
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 29 giugno 1978, n. 25

Tutela della maternita' e della salute neonatale.



TITOLO 1

INTERVENTI SANITARI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA





Art. 1


Ai fini della tutela della gravidanza e prevenzione della patologia perinatale il medico e l ostetrica che abbiano accertato lo stato di gravidanza hanno l obbligo di invitare le gestanti a recarsi presso il Consultorio di appartenenza (o altra struttura idonea del consorzio socio - sanitario).



Art. 2


Lo specialista in ostetricia e ginecologia che segue la gestante ha l obbligo di prescrivere i seguenti accertamenti al fine di individuare e seguire le gravidanze a rischio:

- ogni mese: visita ostetrica, esame delle urine, controllo della pressione arteriosa;

- nel primo trimestre: gruppo sanguigno e fattore Rh (se mai eseguito precedentemente), esame emocromocitometrico, azotemia, glicemia, conta delle piastrine, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, test sierologico per la lue;

- a partire dal quinto mese di gravidanza: test di Coombs indiretto nelle donne Rh negative;

- al settimo mese: esame emocromocitometrico, glicemia, azotemia;

- al nono mese: conta delle piastrine, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, azotemia, glicemia, esame emocromocitometrico.




Art. 3


I risultati degli accertamenti di cui al precedente articolo dovranno essere valutati dallo specialista il quale, anche a seguito dei rilievi anamnestici e dell esame clinico, prescrivera l eventuale terapia o, in presenza di una gravidanza a rischio, inviera la paziente alle strutture idonee a seguire tali gravidanze.

La Regione, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, identifichera con apposite direttive le gravidanze a rischio e formulera un elenco delle strutture di cui al comma precedente.

Le divisioni di ostetricia e ginecologia, identificate per l assistenza dei << parti a rischio >>, devono assicurare la guardia ostetrica.

Le guardie anestesiologica e neonatalogica devono essere assicurate dai rispettivi servizi o divisioni o sezioni.

Inoltre deve essere assicurata la disponibilita di strutture di laboratorio per indagini di urgenza.  




Art. 4


Al termine della gravidanza la gestante dovra essere invitata al ricovero ospedaliero per l assistenza al parto.

La Regione, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, formulera con apposite direttive i requisiti minimi per l assistenza ospedaliera perinatale.




Art. 5


L onere relativo agli accertamenti clinici e agli esami di laboratorio previsti dai precedenti articoli, va posto a carico dell Ente o del servizio cui compete l assistenza sanitaria, o di strutture sanitarie pubbliche indicate dalla Regione nel caso di donne non abbienti e sprovviste di assistenza sanitaria. 



TITOLO 2

ACCERTAMENTI SANITARI PER LA TUTELA DEL NEONATO





Art. 6


Ai fini della individuazione precoce e del tempestivo trattamento terapeutico di alcune malattie neonatali di ampia diffusione e rilevanza, tutti i nati nella Regione Puglia sono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potesta dei genitori o la tutela, ai seguenti accertamenti:

1) visita pediatrica;

2) glicemia;

3) bilirubinemia totale (su giudizio del medico curante che ne deve seguire l incremento giornaliero);

4) ematocrito e/ o emoglobulina;

5) calcemia;

6) gruppo sanguigno( ABO e fattore Rh - D);

7) test di Coombs diretto (nei soggetti con anemia e/ o iperbilirubinemia).




Art. 7


Ai fini della tutela dei neonati << a rischio >> la Regione, nell ambito della programmazione regionale sanitaria, prevedera l istituzione di una unita di terapia intensiva neonatale per almeno ogni quindicimila parti - anno.

Strutturazione e funzioni delle unita di terapia intensiva neonatale dovranno essere definite con apposite direttive esplicative emanate dalla Regione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Per l eventualita di trasferimento alle unita di terapia intensiva neonatale ogni divisione o sezione che svolge assistenza neonatale dovra disporre di adeguati mezzi di trasporto e dovra provvedere affinche il neonato sia accompagnato da un campione di sangue materno e da un completo corredo di notizie riguardanti la gravidanza, il parto e il periodo post - natale.




Art. 8


Il prelievo del sangue necessario per gli accertamenti nonche gli accertamenti stessi devono essere eseguiti in tempo utile ai fini della efficacia delle indagini relative.

Gli istituti pubblici e privati, che comunque svolgono assistenza ospedaliera a norma della legge 12- 2- 1968, n. 132, sono tenuti ad eseguire gli accertamenti necessari.

Per il gruppo sanguigno e il test di Coombs provvedono i servizi di immunoematologia a cui i singoli istituti fanno capo. 




Art. 9


Qualora il parto non avvenga presso uno degli istituti di cui al precedente articolo, il medico che assiste al parto, o in caso di sua mancanza l ostetrica, richiede che entro le prime 24 ore di vita il neonato venga sottoposto a visita del pediatra del servizio socio – sanitario e, in attesa della sua istituzione del medico condotto.



Art. 10


Il medico che ha visitato il neonato richiedera gli esami di cui all art. 6 o di quelli ritenuti necessari.

A tal fine inviera immediatamente il sangue prelevato al piu vicino istituto pubblico di ricovero e cura, il quale provvedera ad eseguire gratuitamente gli esami richiesti.

Il medico deve altresì recepire gli esiti di tali indagini per eventuali terapie di urgenza. 




Art. 11


Gli interventi previsti dall art. 6 sono gratuiti.

Gli istituti che hanno effettuato gli esami sono competenti nell interpretazione degli stessi e nell eventuale ripetizione.

Gli istituti devono altresì dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la potesta dei genitori ovvero la tutela dell esito degli esami effettuati. 




TITOLO 3

PROFILASSI DELLA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO DA FATTORE RH





Art. 12


Tutte le donne Rh negative( Du negative), non isoimmunizzate, entro 72 ore dal parto di un neonato Rh positivo o da un aborto devono essere sottoposte, previa opportuna informazione e dopo aver ottenuto il loro consenso, a profilassi con immunoglobuline umane anti - D aventi le caratteristiche di cui all art.125  del DM 18 giugno 1971.

I necessari controlli immunoematologici saranno effettuati gratuitamente dai servizi di immunoematologia.




Art. 13


In caso di parto o aborto non avvenuto presso uno degli istituti di cui all art. 8, il trattamento profilattico, previ i previsti controlli, e effettuato dal medico o dall ostetrica che hanno assistito al parto o all aborto.

Le immunoglobuline anti - D necessarie sono ritirate gratuitamente presso il piu vicino istituto pubblico di ricovero e cura.

Gli istituti pubblici debbono essere dotati di immunoglobuline anti - D.

Le indagini di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai servizi di immunoematologia.  




Art. 14


L istituto pubblico di ricovero e cura, previa presentazione trimestrale delle relative richieste esaudite, otterra dalla Regione il rimborso del costo delle immunoglobuline anti - D somministrate ai sensi del precedente articolo.


TITOLO 4

PROFILASSI DELLA MALATTIA EMORREAGICA DEL NEONATO





Art. 15


Tutti i nati presso gli istituti di cui all art.8 della  presente legge, entro le prime 24 ore di vita, dovranno essere sottoposti alla somministrazione di vitamine Kl naturale (fillochinone) in dose unica.

Tutti i nati a domicilio dovranno essere sottoposti alla somministrazione di vitamina Kl naturale (fillochinone) in dose unica da parte del personale sanitario che ha assistito al parto e che e tenuto a dotarsene ed a fornirla gratuitamente.

E fatto obbligo di annotare nella cartella clinica, nella scheda di trasferimento o nella richiesta di ricovero, l avvenuta somministrazione della vitamina Kl indicandone il tipo, la dose e la via di somministrazione. 




TITOLO 5

PREVENZIONE E CURA DELLA MUCOVISCIDOSI





Art. 16


La Regione promuove l adozione di provvedimenti sanitari per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (muvociscidosi).

L attivita di prevenzione viene svolta a mezzo di accertamenti diretti alla diagnosi precoce della malattia di cui al comma precedente.

La prevenzione della mucoviscidosi viene realizzata presso le strutture sanitarie regionali.  




Art. 17


Per la realizzazione degli scopi di cui allarticolo precedente tutti i nati presso gli istituti di cui all art. 8 verranno sottoposti a ricerca dell albumina nel primo meconio secondo modalita che verranno suggerite con apposite direttive esplicative regionali.

In caso di test positivo il meconio sara inviato al Centro Regionale per la mucoviscidosi, per l esecuzione di indagini piu precise. 




Art. 18


Le indagini di cui all articolo precedente sono effettuate a titolo gratuito.

Alle strutture sanitarie che hanno eseguito gli accertamenti e fatto obbligo di segnalare i casi positivi alle autorita sanitarie territorialmente competenti.




TITOLO 6

DIAGNOSI PRECOCE DELLA MALATTIA FENILCHETONURICA E DELL IPOTIROIDISMO CONGENITO





Art. 19


Ai fini dell individuazione precoce e della prevenzione degli esiti neurologici della malattia fenilchetonurica e dello ipotiroidismo congenito tutti i nati nel territorio della Regione vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potesta dei genitori o la tutela, a controllo per la determinazione nel sangue del tasso di fenilalanina e di tiroxina, ovvero delle sostanze utili per la formulazione delle rispettive diagnosi.



Art. 20


Il prelievo del sangue indispensabile all esecuzione degli accertamenti deve essere eseguito tra il quarto ed il sesto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini dellefficacia delle  indagini.

All esecuzione del prelievo di sangue sono tenuti tutti gli istituti di cui all art. 8. 




Art. 21


Qualora il parto non avvenga presso uno degli istituti di cui al precedente articolo, all esecuzione del prelievo di sangue sono tenuti il medico o l ostetrica che assistono al parto.


Art. 22


Gli istituti di cui all art. 8 ed il personale sanitario di cui al precedente articolo devono inviare immediatamente il campione di sangue prelevato alle strutture a carattere regionale che saranno identificate con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.



Art. 23


Le strutture di cui al precedente articolo sono competenti nell interpretazione degli esami, nell eventuale ripetizione per la diagnosi di conferma e nella formulazione della diagnosi.

Le strutture devono altresì dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la potesta dei genitori ovvero la tutela dell esito degli esami e delle indicazioni in ordine alla eventuale terapia.

Su dettagliata e documentata relazione della struttura che ha effettuato la diagnosi di fenilchetonuria, l onere finanziario del trattamento dietetico e assunto dalla Regione.




TITOLO 7

PROFILASSI DELLA ROSOLIA





Art. 24


Tutte le minori fra i 5 e i 10 anni, e comunque prima della puberta, sono sottoposte, previo consenso dei soggetti esercenti la potesta dei genitori ovvero la tutela, al trattamento di profilassi contro la rosolia.

Il trattamento viene effettuato gratuitamente. 




Art. 25


Il servizio di vaccinazione antirosolia, istituito dai Comuni nell ambito del proprio territorio, e effettuato direttamente nella scuola ed e assicurato dai medici scolastici o da altri operatori sanitari (ufficiali sanitari e medici condotti).

La Regione provvede a sue spese all acquisto ed alla distribuzione del vaccino necessario.




Art. 26


Ogni Comune, a mezzo del suo Ufficio Sanitario,  tiene la registrazione di tutte le minori sottoposte al trattamento di cui all art. 24.

Per ogni trattamento di vaccinazione contro la rosolia e rilasciato il relativo certificato.  




Art. 27


Possono essere sottoposte gratuitamente a vaccinazione, dietro loro esplicita richiesta, le donne in eta feconda, purche siano sicuramente non gravide e previa adeguata informazione ed educazione sanitaria e contraccettiva, onde evitare il concepimento nei quattro mesi immediatamente successivi alla vaccinazione.

Le minorenni dovranno avere l assenso scritto dei soggetti esercenti la potesta dei genitori ovvero la tutela.

La vaccinazione antirosolia di cui al comma precedente e effettuata presso il Consultorio o, in attesa della sua istituzione, presso l Ufficio Sanitario del Comune.




TITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI





Art. 28


Nei casi in cui la presente legge prevede il consenso preventivo degli interessati e dei soggetti esercenti la potesta dei genitori o la tutela, il consenso stesso dovra essere dato per iscritto.



Art. 29


La Regione, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria intese a diffondere la conoscenza della utilita dei trattamenti previsti dalla presente legge. 



Art. 30


Le direttive applicative del presente provvedimento saranno predisposte dal competente assessorato entro sei mesi dall entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione Consiliare competente.



Art. 31


Per l attuazione della presente legge e autorizzata per l anno 1978 la spesa di Lire 300.000.000 cui si  provvede utilizzando per L. 150.000.000 il Capitolo  163 << Tutela della maternita e salute neonatale >> del Bilancio di previsione dell esercizio 1978, il cui stanziamento e incrementato di L. 150.000.000 finanziato con una quota di pari importo del Cap. 307 del Bilancio 1977  << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >>.

La competenza dello stanziamento di Lire 150.000.000  di cui al Cap. 307 del Bilancio 1977 resta assegnata  all esercizio 1977; la corrispondente quota di 150.000.000  di cui al Cap. 163 << Tutela della maternita e salute  neonatale >> resta assegnata alla competenza del Bilancio dell esercizio 1978, ai sensi dell art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 << Norme sulla contabilita regionale >>.

Per gli esercizi successivi al 1978 si provvedera con le leggi di approvazione dei rispettivi Bilanci.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.