Legge Regionale 29 giugno 1978, n. 26 Anticipazioni di fondi alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia per l' assistenza medico - specialistica e per l' assistenza medico - generica ai coltivatori diretti pensionati.
Art. 1Per consentire alle Casse
mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia il
pagamento delle spese maturate al 30 giugno 1977 per l erogazione dell
assistenza medico - specialistica ai coltivatori diretti sia in attivita che
pensionati nonche dell assistenza medico generica ai coltivatori diretti
pensionati, la Giunta regionale e autorizzata a concedere con propria
deliberazione anticipazioni a favore delle predette Casse mutue entro il limite
di lire 5 miliardi.
Art. 2Le domande per ottenere
l anticipazione prevista dall articolo precedente dovranno essere presentate
dall Assessorato regionale alla sanita corredate da apposita documentazione
dalla quale risulti lentita degli impegni finanziari assunti e non soddisfatti
relativi all erogazione dell assistenza sanitaria ai coltivatori diretti a
tutto il 30 giugno 1977.
Art. 3La Giunta regionale concedera
le anticipazioni previste dalla presente legge nel ricorso delle seguenti
condizioni:
1) che esse siano destinate
dalle Casse mutue beneficiarie alla copertura delle spese connesse all
erogazione dell assistenza sanitaria specialistica ai coltivatori diretti sia
in attivita che pensionati nonche dell assistenza sanitaria generica ai
coltivatori diretti pensionati;
2) che le Casse mutue
beneficiarie si impegnino, mediante atto deliberativo dei rispettivi Commissari
liquidatori, alla restituzione delle anticipazioni ricevute con il versamento
alla Tesoreria regionale delle disponibilita rivenienti da:
a) rifinanziamento della legge
29- 5- 1977, n. 369, art. 2 - lett. B punto 1 e successive modificazioni;
b) eventuale contributo
straordinario dello Stato;
c) ripianamento del deficit
delle gestioni mutualistiche eventualmente disposto con legge dello Stato e con
legge di riforma sanitaria.
Art. 4Entro i limiti dell
importo fissato dall articolo 1, la Giunta regionale provvedera alla
ripartizione fra le Casse mutue provinciali eventualmente anche in proporzione
ai debiti documentati di ciascuna di esse.
Art. 5Alla spesa occorrente per
l attuazione della presente legge si fara fronte mediante istituzione nel
bilancio regionale per l esercizio 1978 del cap. 167/ bis <<
Anticipazioni alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti
della Regione Puglia >> con dotazione di L. 5 miliardi e conseguente
riduzione di pari importo del cap. 349 << Fondo per il finanziamento di
spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> dello
stesso bilancio regionale.
Art. 6Al bilancio di previsione per
l esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della
spesa:
a) Variazione in
aumento:
167/ bis cni - Anticipazioni
alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione
Puglia L. 5.000.000.000
b) Variazione in
diminuzione:
Cap. 349 - Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione.
506 - Anticipazioni alle Casse
mutue CCDD L. 3.700.000.000
508 (parte) per L.
1.300.000.000. L. 5.000.000.000
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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