Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 29
Divieto di provvedimenti straordinari ad Enti ed Istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia.
Art. 1Le deliberazioni concernenti
assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l ordinaria
amministrazione di enti o istituzioni che, per un provvedimento dello Stato,
siano stati soppressi, siano in corso di scioglimento, compresi quelli previsti
dalla tabella B) allegata al DPR n. 616 del 24- 7- 1977, non saranno
riconosciuti dalla Regione se adottati dopo la pubblicazione del provvedimento
di soppressione o di scioglimento. La norma si applica anche agli enti ed alle
istituzioni che saranno soppressi con provvedimenti dello Stato ed ha efficacia
dal momento dell entrata in vigore del provvedimento che li sopprime o che ne
ipotizza la soppressione.
Eventuali deroghe per accertare
esigenze dell Ente devono essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo
parere della competente Commissione consiliare.