Anno 1978
Numero 29
Data 07/07/1978
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 29

Divieto di provvedimenti straordinari ad Enti ed Istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia.



Art. 1


Le deliberazioni concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l ordinaria amministrazione di enti o istituzioni che, per un provvedimento dello Stato, siano stati soppressi, siano in corso di scioglimento, compresi quelli previsti dalla tabella B) allegata al DPR n. 616 del 24- 7- 1977, non saranno riconosciuti dalla Regione se adottati dopo la pubblicazione del provvedimento di soppressione o di scioglimento. La norma si applica anche agli enti ed alle istituzioni che saranno soppressi con provvedimenti dello Stato ed ha efficacia dal momento dell entrata in vigore del provvedimento che li sopprime o che ne ipotizza la soppressione.

Eventuali deroghe per accertare esigenze dell Ente devono essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.