Anno 1978
Numero 33
Data 21/07/1978
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 luglio 1978, n. 33

Modifiche alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 17 agosto 1974, n. 27, recanti norme sulla indennita' di trasferta ai Consiglieri regionali.



Art. 1


Sono abrogati l art. 4 della legge 25- 2- 1972, n. 4 e la legge 17 agosto 1974, n. 27.


Art. 2


Ai Consiglieri regionali che, per l espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori sede, e attribuita per ogni ventiquattro ore di trasferta, per viaggi nel territorio nazionale,  una indennita di lire 27.200.



Art. 3


Al Consigliere inviato in missione e data facolta di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute. In tal caso non spetta l indennita prevista dall art. 2.



Art. 4


Al Consigliere inviato in missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo aereo o con ferrovia in prima classe e della eventuale spesa sostenuta per uso di compartimento singolo in carrozza con letto,  dietro presentazione dei rispettivi documenti di spesa.



Art. 5


In casi particolari il Consigliere inviato in missione puo essere autorizzato dal Presidente del Consiglio a fare uso del mezzo proprio. In tal caso gli compete l indennita chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo della benzina super per chilometro al prezzo del tempo del viaggio e il rimborso dell eventuale spesa sostenute per il pedaggio autostradale.



Art. 6


Agli oneri finanziari derivanti dall applicazione della presente legge si fa fronte con imputazione al Cap. 1 << Spese per indennita di carica e di missione spettante ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli  infortuni degli stessi - LR n. 4 del 25- 2- 72, n. 14 del 14- 1- 1972, n. 27 del 17- 8- 1974, n. 23 del 14- 4- 1975, n. 15 del 23- 6- 1976 >> del bilancio per l esercizio finanziario 1978, che presenta la necessaria disponibilita.