Legge Regionale 21 luglio 1978, n. 33 Modifiche alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 17 agosto 1974, n. 27, recanti norme sulla indennita' di trasferta ai Consiglieri regionali.
Art. 1Sono abrogati l art. 4
della legge 25- 2- 1972, n. 4 e la legge 17 agosto 1974, n.
27.
Art. 2Ai Consiglieri regionali
che, per l espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori sede,
e attribuita per ogni ventiquattro ore di trasferta, per viaggi nel territorio
nazionale, una indennita di lire
27.200.
Art. 3Al Consigliere inviato in
missione e data facolta di chiedere, dietro presentazione della relativa
documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute. In tal caso
non spetta l indennita prevista dall art. 2.
Art. 4Al Consigliere inviato in
missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo
aereo o con ferrovia in prima classe e della eventuale spesa sostenuta per uso
di compartimento singolo in carrozza con letto,
dietro presentazione dei rispettivi documenti di spesa.
Art. 5In casi particolari il
Consigliere inviato in missione puo essere autorizzato dal Presidente del
Consiglio a fare uso del mezzo proprio. In tal caso gli compete l indennita
chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo della benzina super per
chilometro al prezzo del tempo del viaggio e il rimborso dell eventuale spesa
sostenute per il pedaggio autostradale.
Art. 6Agli oneri finanziari
derivanti dall applicazione della presente legge si fa fronte con imputazione
al Cap. 1 << Spese per indennita di carica e di missione spettante ai
componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi - LR n. 4 del 25- 2-
72, n. 14 del 14- 1- 1972, n. 27 del 17- 8- 1974, n. 23 del 14- 4- 1975, n. 15
del 23- 6- 1976 >> del bilancio per l esercizio finanziario 1978, che
presenta la necessaria disponibilita.
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