Anno 1978
Numero 34
Data 24/07/1978
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 24 luglio 1978, n. 34

Interventi per favorire nel settore agricolo - forestale - zootecnico - vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli altri Enti Locali elettivi.



Art. 1


E istituito un regime di incentivi a favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche, vivaistiche che associano - purche in numero  non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi - giovani di eta fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all art. 4 della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni, che si propongono:

a) di mettere a coltura e condurre terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti;

b) di trasformare e/ o condurre terre, anche demaniali e patrimoniali, acquisite in proprieta ovvero concesse in affitto ai sensi delle leggi vigenti.

La gestione delle attivita di cui ai punti a) e b) e considerata gestione agricola anche agli effetti dell accesso al credito agrario agevolato di miglioramento e di esercizio.

ARTICOLO 2




Art. 2


Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste:

a) nella concessione di un contributo di avviamento pari a lire 150.000= per ogni ettaro legittimamente posseduto, da erogare, a domanda, entro giorni 20;

b) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui della durata di anni 30 e a tasso agevolato  per l acquisizione di terre in proprieta, ai sensi delle leggi vigenti;

c) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni 20 contratti ai sensi della legge 5- 7- 1928, n. 1760 e successive modificazioni, per l esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario;

d) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per l acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonche di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta dal contributo;

e) nella concessione, limitatamente ai primi 2 anni di attivita, di prestiti di conduzione per la gestione  della azienda cooperativa ad ammortamento annuale.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei beneficiari,  calcolato nella misura percentuale piu favorevole  agli stessi consentita dalla legislazione vigente.




Art. 3


Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo sono coperte dalla garanzia fidejussoria dell ERSAP, anche fino al limite del 100% compresi i relativi interessi.

Nell esercitare i compiti di cui al punto g) dell art. 3 della legge regionale 28- 10- 77, n. 32, nonche quelli di cui all art. 19 della legge regionale 3- 3- 78, n. 15 e successive modificazioni, l ERSAP dara priorita alle richieste di assegnazione che pervengono dalle cooperative di cui alla presente legge.




Art. 4


Allo scopo di facilitare l acquisizione di terre in affitto da parte delle cooperative di cui alla presente legge, e istituito a favore dei proprietari concedenti un premio annuale per il periodo di durata del contratto di affitto e comunque per non piu di anni 10, calcolato nella misura del 20%  delle tabelle di canone previste dalla legge 11- 2- 71,  n. 11 e successive modificazioni da corrispondersi all inizio dell annata agraria e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Il premio di cui al presente articolo non ha luogo nel caso in cui il proprietario concedente sia ente pubblico o morale e nel caso in cui si tratti  di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti.




Art. 5


La concessione degli incentivi di cui all art.2 della presente legge, eccezion fatta per quello previsto al punto a) del medesimo articolo, e subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo, presentato dalla cooperativa e redatto in conformita con quanto previsto dall articolo 19 della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni.

Il progetto di sviluppo deve contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono mettere a coltura, trasformare e/ o condurre; deve inoltre essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero, in mancanza, con le direttive della Regione.

Il progetto di sviluppo e approvato con le modalita di cui agli artt. 3 e 11 della lr 3- 3- 1978 n. 15 e successive modificazioni. 




Art. 6


In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell art. 27 della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni, fra le Comunita Montane ovvero altri enti locali elettivi e le cooperative che associano giovani provenienti dalle liste speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, e concesso a favore di dette cooperative un contributo nominativo di avviamento, fino a un massimo di 3 anni, di lire 250.000 mensili, limitatamente a n. 5 soci in possesso di laurea o di diploma idonei allo svolgimento dell attivita programmata.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l approvazione della Giunta regionale, anche ai fini della rispondenza dell attivita programmata con le linee di politica agricola regionale.




Art. 7


Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui al punto a) dell art. 2 e all art. 4 della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio.

Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui all art. 6 della presente legge sono delegate agli  Enti locali elettivi proponenti l iniziativa medesima.

Sono altresì delegate ai Comuni competenti per territorio le funzioni amministrative di cui agli artt. 20, 21 e 23 della legge 1- 6- 77, n. 285  e successive modificazioni.




Art. 8


L assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, compresi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura del 3% della quota assegnata, e effettuata ogni quadrimestre, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate  richieste provenienti dagli enti delegati, nei limiti  degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

L assessore regionale all agricoltura e foreste relazionera ogni quadrimestre alla Commissione consiliare “agricoltura, foreste, pesca nelle acque  interne, caccia” sulla attuazione della presente legge.

In caso di inerzia dell ente delegato l assessore regionale alla agricoltura e foreste invita l ente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio, salvo quanto previsto dall ultimo comma dell art. 64 dello Statuto della Regione.

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla LR 30- 5- 77, n. 17 e successive modificazioni, una relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale,  sui risultati economici e finanziari raggiunti nell esercizio delle funzioni delegate nonche il rendiconto delle spese effettuate.

In caso di inerzia dell ente delegato, l assessore regionale all agricoltura e foreste invita l ente stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali all effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un Commissario << ad acta >>.




Art. 9


Alle spese per l attuazione della presente legge si provvede con un finanziamento triennale riveniente dagli stanziamenti di cui all art. 29 della  legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni, nonche dagli stanziamenti di cui al fondo globale per  il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione  per l adempimento di funzioni di ulteriore sviluppo - 801  agricoltura - del bilancio della Regione.

Nel bilancio di previsione della Regione - parte 2a spesa -  per l anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

- Variazioni in diminuzione:

Cap. 352 (801) L. 1.000.000.000

- Variazioni in aumento:

Rubrica 4a - agricoltura 4.11 Interventi per favorire l occupazione giovanile nel settore agricolo - forestale - zootecnico – vivaistico Cap. 263/ bis << Spese per l esercizio delle funzioni delegate da parte dei Comuni ed altri enti elettivi per interventi finalizzati a favorire l occupazione giovanile e il recupero  delle terre incolte >> L. 1.000.000.000

Alle spese per l attuazione della presente legge negli anni 1979 e 1980 si provvedera introducendo appositi capitoli nel bilancio della Regione la cui entita sara definita in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.