Legge Regionale 24 luglio 1978, n. 34 Interventi per favorire nel settore agricolo - forestale - zootecnico - vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli altri Enti Locali elettivi.
Art. 1E istituito un regime di
incentivi a favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche,
vivaistiche che associano - purche in numero
non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi -
giovani di eta fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all
art. 4 della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni, che si
propongono:
a) di mettere a coltura e
condurre terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai
sensi delle leggi vigenti;
b) di trasformare e/ o condurre
terre, anche demaniali e patrimoniali, acquisite in proprieta ovvero concesse
in affitto ai sensi delle leggi vigenti.
La gestione delle attivita di
cui ai punti a) e b) e considerata gestione agricola anche agli effetti dell
accesso al credito agrario agevolato di miglioramento e di
esercizio.
ARTICOLO
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Art. 2Il regime di incentivi di cui
al precedente articolo consiste:
a) nella concessione di un
contributo di avviamento pari a lire 150.000= per ogni ettaro legittimamente
posseduto, da erogare, a domanda, entro giorni 20;
b) nella concessione di un
concorso negli interessi sui mutui della durata di anni 30 e a tasso
agevolato per l acquisizione di terre
in proprieta, ai sensi delle leggi vigenti;
c) nella concessione di un
concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di
anni 20 contratti ai sensi della legge 5- 7- 1928, n. 1760 e successive
modificazioni, per l esecuzione di opere di miglioramento fondiario e
agrario;
d) nella concessione di un
contributo a fondo perduto, pari al 25% della spesa riconosciuta ammissibile,
per l acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed
attrezzature mobili nonche di un concorso negli interessi sui prestiti
quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa
non coperta dal contributo;
e) nella concessione,
limitatamente ai primi 2 anni di attivita, di prestiti di conduzione per la
gestione della azienda cooperativa ad
ammortamento annuale.
Le operazioni creditizie di cui
al presente articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso
regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza fra il tasso
praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e
quello a carico dei beneficiari,
calcolato nella misura percentuale piu favorevole agli stessi consentita dalla legislazione
vigente.
Art. 3Le operazioni creditizie di cui
al precedente articolo sono coperte dalla garanzia fidejussoria dell ERSAP,
anche fino al limite del 100% compresi i relativi
interessi.
Nell esercitare i compiti di
cui al punto g) dell art. 3 della legge regionale 28- 10- 77, n. 32, nonche
quelli di cui all art. 19 della legge regionale 3- 3- 78, n. 15 e successive
modificazioni, l ERSAP dara priorita alle richieste di assegnazione che
pervengono dalle cooperative di cui alla presente legge.
Art. 4Allo scopo di facilitare l
acquisizione di terre in affitto da parte delle cooperative di cui alla presente
legge, e istituito a favore dei proprietari concedenti un premio annuale per il
periodo di durata del contratto di affitto e comunque per non piu di anni 10,
calcolato nella misura del 20% delle
tabelle di canone previste dalla legge 11- 2- 71, n. 11 e successive modificazioni da
corrispondersi all inizio dell annata agraria e non oltre il 31 dicembre di
ciascun anno.
Il premio di cui al presente
articolo non ha luogo nel caso in cui il proprietario concedente sia ente
pubblico o morale e nel caso in cui si tratti
di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate
ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 5La concessione degli incentivi
di cui all art.2 della presente legge, eccezion fatta per quello previsto al
punto a) del medesimo articolo, e subordinata alla esistenza di un progetto di
sviluppo, presentato dalla cooperativa e redatto in conformita con quanto
previsto dall articolo 19 della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive
modificazioni.
Il progetto di sviluppo deve
contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre
che si intendono mettere a coltura, trasformare e/ o condurre; deve inoltre
essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero,
in mancanza, con le direttive della Regione.
Il progetto di sviluppo e
approvato con le modalita di cui agli artt. 3 e 11 della lr 3- 3- 1978 n. 15 e
successive modificazioni.
Art. 6In caso di convenzioni
stipulate, anche ai sensi dell art. 27 della legge 1- 6- 77, n. 285 e
successive modificazioni, fra le Comunita Montane ovvero altri enti locali
elettivi e le cooperative che associano giovani provenienti dalle liste
speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di
programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, e
concesso a favore di dette cooperative un contributo nominativo di avviamento,
fino a un massimo di 3 anni, di lire 250.000 mensili, limitatamente a n. 5 soci
in possesso di laurea o di diploma idonei allo svolgimento dell attivita
programmata.
Per la concessione del
contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l
approvazione della Giunta regionale, anche ai fini della rispondenza dell
attivita programmata con le linee di politica agricola
regionale.
Art. 7Le funzioni amministrative
relative agli interventi di cui al punto a) dell art. 2 e all art. 4 della
presente legge sono delegate ai Comuni competenti per
territorio.
Le funzioni amministrative
relative agli interventi di cui all art. 6 della presente legge sono delegate
agli Enti locali elettivi proponenti l
iniziativa medesima.
Sono altresì delegate ai Comuni
competenti per territorio le funzioni amministrative di cui agli artt. 20, 21 e
23 della legge 1- 6- 77, n. 285 e
successive modificazioni.
Art. 8L assegnazione agli enti
delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l esercizio delle funzioni
di cui al precedente articolo, compresi gli oneri aggiuntivi di funzionamento
calcolati nella misura del 3% della quota assegnata, e effettuata ogni
quadrimestre, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle
documentate richieste provenienti dagli
enti delegati, nei limiti degli
stanziamenti previsti nel bilancio regionale.
L assessore regionale all
agricoltura e foreste relazionera ogni quadrimestre alla Commissione consiliare
“agricoltura, foreste, pesca nelle acque
interne, caccia” sulla attuazione della presente
legge.
In caso di inerzia dell ente
delegato l assessore regionale alla agricoltura e foreste invita l ente stesso
a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali al compimento del singolo atto
provvede la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio,
salvo quanto previsto dall ultimo comma dell art. 64 dello Statuto della
Regione.
Gli enti delegati trasmettono
annualmente, entro il 31 ottobre, alla Giunta regionale, ai fini degli
adempimenti di cui alla LR 30- 5- 77, n. 17 e successive modificazioni, una
relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, secondo lo schema
predisposto dalla Giunta regionale, sui
risultati economici e finanziari raggiunti nell esercizio delle funzioni
delegate nonche il rendiconto delle spese effettuate.
In caso di inerzia dell ente
delegato, l assessore regionale all agricoltura e foreste invita l ente
stesso a provvedere entro giorni 30, trascorsi i quali all effettuazione degli
adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso
la nomina di un Commissario << ad acta >>.
Art. 9Alle spese per l attuazione
della presente legge si provvede con un finanziamento triennale riveniente dagli
stanziamenti di cui all art. 29 della
legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni, nonche dagli
stanziamenti di cui al fondo globale per
il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l adempimento di funzioni di ulteriore
sviluppo - 801 agricoltura - del
bilancio della Regione.
Nel bilancio di previsione
della Regione - parte 2a spesa - per l
anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
- Variazioni in
diminuzione:
Cap. 352 (801) L. 1.000.000.000
- Variazioni in
aumento:
Rubrica 4a - agricoltura 4.11
Interventi per favorire l occupazione giovanile nel settore agricolo -
forestale - zootecnico – vivaistico Cap. 263/ bis << Spese per l
esercizio delle funzioni delegate da parte dei Comuni ed altri enti elettivi per
interventi finalizzati a favorire l occupazione giovanile e il recupero delle terre incolte >> L.
1.000.000.000
Alle spese per l attuazione
della presente legge negli anni 1979 e 1980 si provvedera introducendo appositi
capitoli nel bilancio della Regione la cui entita sara definita in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio.
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