Anno 1978
Numero 35
Data 04/08/1978
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 agosto 1978, n. 35

Modifica della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3.



Art. 1


Il 4° comma dell art. 9 viene così modificato:

“I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili in 20 anni, sono concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio nonche dalle Casse di Risparmio, convenzionati con il Ministero del Tesoro ai sensi dell art. 4 Titolo 2° della legge 1° novembre 1965, n. 1179, con le stesse procedure e condizioni fissate dalle leggi 27 maggio 1975, n. 166 e  8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione di mutui edilizi a tasso agevolato con il contributo dello Stato”.




Art. 2


Il 2° comma dell art. 10 e sostituito dal seguente:

“Per la garanzia di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all art. 3 della legge statale 8 agosto 1977, n. 513, intendendosi la Regione Puglia sostituita a tutti gli organi  amministrativi statali previsti nelle stesse norme”.




Art. 3


Il 2°comma dell art. 16 e sostituito dal seguente:

“Il provvedimento di concessione del contributo regionale per l intero periodo di ammortamento del mutuo sara emesso con decreto del Presidente  della Giunta regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da parte dell Istituto mutuante”.




Art. 4


Il 4° comma dell art. 17 viene così modificato:

“La Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori, la verifica tecnico – amministrativa dell opera per accertare la rispondenza del programma  costruttivo realizzato alle norme della presente legge”.




Art. 5


Il 2° comma dell art. 19 viene così modificato:

“Per i successivi esercizi finanziari, fino al completo ammortamento dei mutui concessi, si provvedera con appositi stanziamenti di bilancio”.