Legge Regionale 12 agosto 1978, n. 36 Contributi regionali ai Comuni per soggiorni climatici in favore di minori ed anziani.
Art. 1In attesa della legge -
quadro sulla riforma dell assistenza pubblica e di quella regionale che
determinera gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio -
sanitari, la Regione promuove la istituzione di una serie di servizi da parte
dei Comuni per favorire il diritto del minore ad usufruire di un periodo di
vacanze adeguato alle esigenze dello sviluppo della sua personalita e per
evitare l emarginazione dell anziano mediante esperienze di vita
comunitaria.
Art. 2Per i fini di cui al precedente
articolo, i Comuni anche consorziati tra loro, convenzionandosi con Enti,
Comunita montane, Istituzioni ed Organismi che operano nel settore, organizzano
soggiorni estivi ed invernali per minori ed anziani in zone climatiche
opportunamente individuate.
I Comuni possono altresì
organizzare centri diurni a carattere permanente per l attivita ricreativa
purche in luoghi idonei e avvalersi di personale
specializzato.
Art. 3Destinatari degli interventi
sono i minori dagli anni 6 agli anni 14 e gli anziani autosufficienti di eta
superiore ai 60 anni se uomini, ai 55 anni se donne.
In relazione alle
disponibilita finanziarie, i Comuni, con deliberazione consiliare, stabiliscono
i criteri per l ammissione alla fruizione gratuita dei servizi, dando la
priorita agli appartenenti a famiglie
in condizioni economiche oggettivamente piu disagiate e quote di partecipazione
per altri utenti.
Il periodo dei soggiorni
climatici non potra essere inferiore ai giorni 20 per quelli estivi e ai giorni
10 per quelli invernali.
Art. 4La Regione assume l onere
conseguente alle provvidenze di cui ai precedenti articoli ripartendo fra i
Comuni della Regione lo stanziamento annuo disponibile in bilancio, in base al
numero degli abitanti ed alla condizione socio - economica dei singoli comuni.
I Comuni possono integrare il
fondo regionale con propri fondi per migliorare l intervento.
Art. 5Spetta ai Comuni
esercitare la vigilanza sui soggiorni
tramite ufficiali sanitari, operatori ed esperti.
Art. 6Agli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge previsti in L. 1.500.000.000, si fa fronte,
per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per finanziamento di leggi in
corso di adozione (cap. 349).
Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI IN
AUMENTO
Cap. 341 bis <<
Contributi regionali ai Comuni per soggiorni climatici in favore di minori ed
anziani >>: competenza L. 1.500.000.000; cassa L.
1.500.000.000
VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE
Cap. 349 (532- 533): competenza
L. 1.150.000.000; cassa L. 1.150.000.000
cap. 349: competenza L.
350.000.000; cassa L. 350.000.000
totale competenza L.
1.500.000.000; totale cassa L. 1.500.000.000
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