Legge Regionale 12 agosto 1978, n. 37 Norme in materia di lavori pubblici.
TITOLO 1APPLICAZIONE DELLA
LEGGE
Art. 1(Limiti) Le norme della presente
legge si applicano alle opere pubbliche, o di pubblico interesse, che si
realizzano nel territorio regionale, con o senza l intervento finanziario della
Regione, con esclusione delle opere di competenza dello Stato.
TITOLO 2INTERVENTO FINANZIARIO
REGIONALE
Art. 2(Contributi
regionali) L intervento finanziario
della Regione nel settore delle opere pubbliche o di pubblico interesse e
regolato dalle norme del presente TITOLO.
Art. 3(Soggetti) I soggetti che possono ottenere
finanziamenti regionali, ai sensi della presente legge, sono in ordine
prioritario:
a) i
Comuni;
b) le
Province;
c) le Comunita
Montane;
d) gli Enti
ospedalieri;
e) i Consorzi dei soggetti di
cui ai precedenti punti a) e b);
f) gli altri Enti che per
Statuto svolgono attivita di pubblico interesse.
Art. 4(Opere) Le opere ammissibili a
contributo regionale sono:
A -
IDRAULICA
Sistemazioni idrauliche,
idraulico - agrarie, idraulico - forestali, opere idrauliche per la salvaguardia
degli abitati e delle opere pubbliche, opere lacuali, fluviali;
acquedotti e opere connesse;
fognature e opere connesse; opere per l irrigazione.
B -
TRASPORTI
Strade, porti, opere marittime,
aeroporti, ferrovie e opere connesse.
C -
EDILIZIA
Edilizia residenziale pubblica,
direzionale e terziaria; edilizia scolastica, opere e servizi socio -
assistenziali e sanitari, ospedali; impianti per lo sport, il turismo, il tempo
libero.
D - DIFESA DELL
AMBIENTE
Opere per il disinquinamento
dell aria, delle acque, del suolo; impianti di depurazione dei rifiuti liquidi
e solidi, comprese le opere per il loro smaltimento o riutilizzazione, opere
igieniche (cimiteri, mattatoi, stalle, impianti di stabulazione, mercati, bagni
pubblici).
E - TRASPORTO E DISTRIBUZIONE
DI FONTI ENERGETICHE
Linee elettriche, oleodotti,
gasdotti, etc.
F - URBANIZZAZIONE (ALTRE
OPERE)
Impianti di pubblica
illuminazione, reti urbane di distribuzione di gas, parchi urbani e giardini,
infrastrutture per zone destinate, dagli strumenti urbanistici, all industria e
all artigianato, opere assimilabili.
G - OPERE DIVERSE (ALTRE OPERE
DI PUBBLICO INTERESSE)
Ripristino di opere pubbliche o
di pubblico interesse danneggiate da calamita naturali (alluvioni, piene,
frane, mareggiate, terremoti, ecc.) opere di difesa, di consolidamento, di trasferimento di centri
abitati o di singole opere; adeguamento, sistemazione di edifici di proprieta
privata da utilizzare per pubblici servizi,
con vincolo di destinazione non inferiore a 20 anni.
Gli interventi possono
riguardare: la costruzione ex novo delle opere, ovvero l ampliamento, il
completamento, la ristrutturazione, il miglioramento, la sistemazione e riattamento di opere e
immobili esistenti, ovvero l acquisizione di immobili.
Sono altresì ammissibili a
contributo regionale, i lavori per:
a) la salvaguardia statica di
opere di interesse artistico e storico, di cui alla legge statale 1- 6- 1939, n.
1089, ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle
procedure ed esecuzione di questi ultimi interventi;
b) la manutenzione
straordinaria di opere di edilizia scolastica, compresa scuola materna, asili
nido, edilizia ospedaliera, opere stradali, compresa segnaletica stradale, opere
idrauliche e di bonifica.
Art. 5(Modalita di intervento
finanziario) L intervento finanziario
regionale puo avvenire con le seguenti modalita:
a) in conto capitale: in unica
soluzione, o in piu rate annuali, distribuite per gli anni di validita del
bilancio poliennale regionale;
b) mediante contributi
pluriennali: in misura costante annua, per durata variabile da un minimo di 20
anni ad un massimo di 35 anni.
L intervento finanziario in
conto capitale puo coprire, fino ad un massimo del 100%, le spese riconosciute
necessarie per la realizzazione dell opera a termini del successivo art. 6.
I contributi annui costanti
vengono concessi fino alla misura massima percentuale necessaria per coprire
tutte le spese per l ammortamento del mutuo, alle condizioni stabilite dalla
Cassa DDPP salvo quanto disposto dal successivo comma.
Nel caso in cui la Cassa DDPP
abbia fatto conoscere la propria indisponibilita, sia pure provvisoria, alla
concessione del mutuo, il contributo di cui al precedente punto b), per i
soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del precedente art. 3, potra
essere concesso nella misura necessaria a coprire l onere di ammortamento del
mutuo alle condizioni praticate da diverso istituto mutuante.
Al maggiore onere derivante si
fara fronte con fondi da prelevare da apposito capitolo del Bilancio regionale.
Art. 6(Spese ammissibili a
contributo) Le spese ammissibili a
contributo sono quelle necessarie per:
1) esecuzione di lavori
impianti e forniture;
2) acquisizione di immobili
compresi oneri connessi, come da disposizioni di legge vigenti in
materia;
3) IVA nella misura come per
legge;
4) arredamento fisso a mobile;
5) spese generali in misura
proporzionale a quelle effettivamente sostenute, per lavori, impianti,
forniture, acquisizione di immobili (valutate al netto dell eventuale aumento
d asta) tenuto conto dei compensi per revisione prezzi;
6) indennita ad Enti e
privati, connesse alla realizzazione delle opere
pubbliche.
Le spese generali comprendono i
compensi di progettazione, direzione lavori, contabilita e collaudo delle
opere, nonche le spese per le indagini necessarie per la realizzazione dell
opera e spese a questa assimilabili.
Le spese generali ammissibili a
contributo sono liquidate all ente interessato, a forfait.
Le stesse non possono superare
in ogni caso i seguenti valori limite:
10% per importi fino a L.
100.000.000;
5% per importi oltre L.
2.000.000.000.
Per importi intermedi si
applicano percentuali interpolate linearmente fra i suddetti valori
limite.
Gli stessi valori limite sono
ridotti del 50% quando alla progettazione e direzione lavori provvedono tecnici
dipendenti degli Enti interessati.
Il prelievo di somme per spese
generali puo avvenire nella misura massima del 50% subito dopo l approvazione
del progetto.
Nel caso di progetti stralcio i
suddetti valori limite si intendono comprensivi anche delle spese per la
compilazione del progetto generale di massima ovvero dell eventuale
aggiornamento dello stesso.
Sono altresì ammissibili a
contributo per una stessa opera le eventuali maggiori spese, per:
a) gare in aumento, a seguito
di licitazioni private o appalti - concorso;
b) revisione prezzi, compresa
IVA relativa e riserve non imputabili a fatti od omissioni dell Ente
beneficiario del contributo;
c) lavori di variante e
suppletivi riconosciuti necessari per la funzionalita dell opera, da parte
della Giunta regionale, comunque dovuti a fatti e circostanze non prevedibili al
momento della progettazione.
Art. 7(Piani e
programmi) L intervento finanziario
regionale in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse, avviene
mediante << Piani pluriennali >>, articolati per settori, tipologia
e aree di intervento ed approvati dal Consiglio regionale.
Nel quadro di tali piani la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, formula ed
approva i programmi annuali di finanziamento tenuto anche conto delle
disponibilita annuali di bilancio e dei programmi pluriennali di attuazione(
PPA), approvati dagli Enti obbligati, ai sensi dell art. 13 della legge 28- 1-
1977, n. 10.
I piani pluriennali e i
programmi annuali di finanziamento di opere pubbliche sono predisposti da un
gruppo di lavoro intersettoriale nominato dalla
Giunta regionale.
La Giunta regionale relazione
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche gia finanziate in sede di
presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale.
Art. 8(Concessione del
contributo) I contributi regionali sono
concessi dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
Quando trattasi di contributi
pluriennali in misura costante annua, il decreto di concessione e emesso anche
in mancanza di progetto approvato entro 30 giorni dalla data di approvazione del
programma annuale di finanziamento in favore della Cassa DDPP alle condizioni da
questa praticate al momento della emissione del decreto.
Negli altri casi il decreto e
emesso dopo l approvazione del relativo progetto.
Ove dovessero ricorrere le
circostanze di cui al penultimo comma dell art. 5 sub a) - sara emesso
successivo decreto di rettifica.
I contributi finanziari
decadono se entro 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione
del contributo, l Ente interessato non presenta all Assessorato ai LLPP il
provvedimento di approvazione del progetto, completo degli elaborati tecnici.
I fondi che si renderanno
disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del precedente comma
verranno utilizzati nell ambito dei programmi di intervento degli esercizi
finanziari successivi con apposito provvedimento della Giunta
regionale.
La Giunta regionale puo
autorizzare, a richiesta degli Enti interessati, la devoluzione del contributo
accordato, in favore di opere diverse da quelle finanziate purche nell
interesse dello stesso Ente, e a condizione che cio non comporti maggiorazione
dell impegno gia assunto e sempre che tali opere non siano in contrasto con il
Piano pluriennale di cui allarticolo 7.
Art. 9(Erogazione del
contributo) a) Contributi in conto
capitale.
I contributi in conto capitale,
quando si tratti dei soggetti di cui ai punti a), b), c), del precedente art. 3,
sono accreditati per l intero loro ammontare, salvo diverse disposizioni
legislative speciali a favore degli enti interessati e depositati su appositi
conti correnti, intestati agli enti stessi, presso la Tesoreria della Regione
Puglia.
Quando l intervento
finanziario in conto capitale e rateizzato, la sua erogazione avviene secondo
rate annuali, salvo quanto disposto dall ultimo comma del presente articolo sub
a).
In questi casi l opera potra
essere realizzata in unica soluzione, tenuto conto dell importo complessivo
ammesso a contributo.
Gli Enti beneficiari assumono
ogni responsabilita in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.
L Istituto di credito presso
il quale e effettuato il deposito provvede al pagamento delle spese, su ordini
emessi dall’Ente competente, corredati
dalla documentazione giustificativa, approvata dallo stesso
Ente.
Sulla documentazione non e
richiesto alcun parere, controllo, o visto da parte degli organi regionali.
Il pagamento delle somme
regolarmente autorizzate avviene direttamente in favore dei destinatari
interessati.
Nel caso di finanziamento
pluriennale, potra farsi luogo, a richiesta dell Ente interessato, all
accreditamento anticipato delle rate annuali quando cio sia giustificato dallo
stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilita di cassa
della Regione.
b) Contributi costanti annuali.
I contributi in annualita sono
erogati direttamente agli Enti interessati, a decorrere dallimpegno di
spesa della prima annualita, quando gli
Enti stessi facciano fronte alla spesa
con mezzi propri, ovvero agli Istituti
mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell ammortamento dei
mutui.
TITOLO 3PROCEDURE
Art. 10(Modalita di realizzazione
delle opere) Alla realizzazione delle opere
gli Enti provvedono in uno dei modi seguenti:
a) direttamente, mediante
appalto, con affidamento della progettazione e direzioni lavori ai propri uffici
tecnici ovvero a liberi professionisti;
b) in concessione, con
affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere, comprese procedure di
esproprio, a Enti, imprese e consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi,
sulla base di apposite convenzioni.
L affidamento in concessione
avviene mediante pubblico bando, su schema tipo, da approvare dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Alle opere di acquedotto, sia
interne che esterne, ai centri abitati, provvede l Ente Autonomo Acquedotto
Pugliese, in base ad apposite convenzioni, sempre che si tratti di centri
alimentati da detto EAAP.
Allo stesso EAAP possono essere
affidate in esecuzione mediante convenzione, opere di fognatura nera, impianti
epurativi, opere di fognatura pluviale.
Art. 11(Approvazione dei
progetti) I progetti di opere pubbliche
di competenza dei soggetti di cui ai punti a), b), c) ed e) del precedente art.
3 sono approvati dai rispettivi organi competenti, salvo i pareri previsti dalla
vigente legislazione in materia.
Sui progetti va comunque
acquisito il preventivo parere del dirigente dell Ufficio Tecnico dell Ente
interessato, e nel caso di opere igienico - sanitarie anche quello dell
Ufficiale sanitario.
In mancanza di un proprio
Ufficio Tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza
professionale del dirigente dell Ufficio Tecnico dell Ente, il parere sul
progetto e espresso, entro 30 giorni dalla data della richiesta, dal competente
Ufficio del Genio Civile.
Decorso inutilmente il termine
di cui al precedente comma il parere si considera favorevole.
I progetti di importo superiore
a L. 500 milioni devono acquisire il preventivo parere del Comitato Regionale
Tecnico Amministrativo, sempre che si tratti di progetti generali completi.
Non sono soggetti al parere del
CRTA, anche se di importo superiore a L. 500 milioni, i progetti stralcio,
quando questi si riferiscono a progetti generali gia esaminati favorevolmente
da parte del CRTA e non ne modificano la natura e le caratteristiche
essenziali.
I pareri favorevoli senza
osservazioni del CRTA sono comunicati immediatamente agli Enti
interessati.
I progetti concernenti lavori
soggetti a particolare normativa in materia di edilizia asismica e di
consolidamento e trasferimento degli abitati devono acquisire in ogni caso il
preventivo visto di autorizzazione da parte del competente Ufficio del Genio Civile da richiamare espressamente
nella delibera di approvazione del
progetto.
Le deliberazioni di
approvazione dei progetti di opere pubbliche emesse da Comuni, Province,
Comunita Montane e loro consorzi sono esecutive ai sensi dell art. 130 della
Costituzione.
I progetti di opere pubbliche o
di pubblico interesse di competenza dei soggetti diversi da Comuni, Province,
Comunita montane e loro consorzi, sono approvati, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su parere del coordinatore dell Ufficio del Genio
Civile competente, ovvero del CRTA, nel caso di progetti generali e
completi di importo superiore a L.
500.000.000.
Per i progetti stralcio, che
non modificano la natura e le caratteristiche essenziali del progetto generale
approvato, il parere e espresso dal coordinatore dell Ufficio del Genio Civile
competente.
Art. 12(Affidamento dei
lavori) Alla esecuzione di opere
pubbliche realizzate direttamente dagli Enti interessati si provvede mediante
imprese iscritte all Albo nazionale dei costruttori, ovvero a mezzo di ditte
artigiane, iscritte alla Camera di Commercio, quando l importo dei lavori non superi i
100.000.000.=
All appalto dei lavori si
procede mediante licitazione privata, appalto concorso, gara ufficiosa con
offerta prezzi, nel rispetto della legislazione vigente.
Quando la licitazione privata
si tiene con il metodo di cui all art. 1, lett. a), della legge 2- 2- 1973, n.
14, i lavori possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore
offerta, anche se unica ed in aumento, salvo approvazione del Presidente della
Giunta regionale, previo parere del Genio Civile competente per territorio, nel
caso di offerta in aumento e di opera ammessa a finanziamento
regionale.
L offerta risultata piu
vantaggiosa in sede di gara puo essere migliorata prima della stipula del
contratto.
Sulle maggiori spese
conseguenti la gara in aumento, regolarmente approvata, la Giunta regionale puo
concedere il contributo integrativo della Regione.
Ai soggetti di cui al
precedente art. 3, esclusi quelli di cui alla lettera f) e consentito l
affidamento dei lavori a trattativa privata nei casi di somma urgenza in
dipendenza di speciali ed eccezionali circostanze, ovvero quando si tratti di
lotti di lavoro da realizzare in prosecuzione di altri lotti gia ultimati od
ancora in corso.
Nel caso di lavori ultimati e
necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
a) i nuovi lavori siano
affidati al titolare del precedente appalto;
b) i nuovi lavori siano simili
e complementari per natura a quelli oggetto del precedente appalto;
c) non sia trascorso un
triennio dalla conclusione del contratto di appalto
precedente;
d) l importo dei nuovi lavori
non sia superiore al doppio di quello dell appalto precedente;
e) l impresa sia in possesso
dei requisiti di idoneita generale e tecnica prescritti dall Albo nazionale
dei costruttori;
f) nel bando del precedente
appalto sia stata indicata la possibilita di ricorrere alla trattativa privata
per i lotti successivi. Nel caso di lavori in corso devono ricorrere le
circostanze di cui ai precedenti punti a), b), d), e).
L affidamento dei lavori a
trattativa privata puo avvenire solo sulla base di progetti aggiornati nei
prezzi, con offerta in ribasso.
Sull affidamento dei lavori a
trattativa privata decide l Ente interessato, senza alcun preventivo parere
regionale, con apposita delibera da approvare dal competente organo di
controllo.
Sulla congruita dell offerta
posta a base della trattativa privata, si esprimono, a richiesta dell organo di
controllo, i competenti uffici dell Assessorato regionale ai LLPP ovvero, nel
caso di appalti di importo superiore a L.500.000.000, il
CRTA.
In caso di appalto - concorso o
di gara con offerta prezzi, l offerta piu vantaggiosa e prescelta da apposita
Commissione presieduta dal rappresentante dell Ente che ha bandito il concorso.
La composizione della
Commissione e stabilita di volta in volta dall Ente interessato.
Nel caso di lavori affidati in
delega o in concessione ad altro Ente, la Commissione di cui ai precedenti
commi deve comprendere, tra i
componenti, il rappresentante dell Ente concedente o
delegante.
Art. 13(Lavori di variante e
suppletivi) Le perizie di variante e
suppletive, pure comprensive di nuovi prezzi, e tutti gli atti inerenti la
gestione tecnico - amministrativa delle opere, esclusa la revisione definitiva
dei prezzi, sono approvati dagli Enti interessati con le stesse procedure
previste nella presente legge per l approvazione dei progetti.
Le perizie di variante e
suppletive possono utilizzare, senza preventive autorizzazioni, le economie
realizzate nel corso dei lavori, ferma restando la funzionalita dell opera.
Per le perizie di variante e
suppletive di importo superiore a L. 500.000.000 il parere del CRTA e
sostituito da quello del Coordinatore dell Ufficio del Genio Civile competente,
quando non vengano alterate la natura e la funzionalita dell opera rispetto
alle previsioni del progetto originario approvato.
Sulla ammissibilità a
contributo regionale delle eventuali maggiori spese connesse a perizie di
variante e suppletive decide la Giunta regionale.
Art. 14(Rendiconto
finale) Gli Enti beneficiari dei
contributi regionali comunicano al Presidente della Giunta, semestralmente, con
scadenza al 30 giugno e al 30 dicembre lo stato di attuazione delle opere
ammesse a contributo e trasmettono, a conclusione dei lavori, la contabilita
finale degli stessi entro i termini fissati dai contratti di appalto.
Unitamente alla contabilita
finale dei lavori appaltati gli Enti trasmettono al Presidente della Giunta, per
ogni operazione eseguita, il rendiconto delle spese sostenute con la
dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate o dei finanziamenti
concessi.
Le opere ammesse a contributo
regionale sono soggette a collaudo a termini del successivo art. 25.
Il Presidente della Giunta con
apposito provvedimento approva i certificati di collaudo e, sulla base di quelle
risultanze e dei rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo,
accerta la spesa definitiva da ammettere a contributo
regionale.
Non saranno ammesse a
contributo le spese eccedenti l importo totale impegnato per la realizzazione
dell opera ne comunque i maggiori costi derivanti da ritardi ingiustificati
nella esecuzione dei lavori o da inadempienze dellEnte o del Direttore dei
lavori.
TITOLO 4LAVORI DI COMPETENZA
REGIONALE
Art. 15(Opere) Sono di competenza regionale le
opere pubbliche che riguardano:
1) il patrimonio e il demanio
della Regione;
2) le opere gia di competenza
dello Stato, attribuite alla Regione;
3) le opere definite di
interesse regionale dalla Giunta regionale o da legislazione speciale.
Sono altresì di competenza
regionale i lavori interessanti immobili
di proprieta non regionale, ma in uso o gestione alla Regione.
Alla esecuzione delle suddette
opere provvede l Assessorato competente:
- direttamente a mezzo degli
uffici del Genio Civile;
- in concessione con
affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori da Enti, imprese,
consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite
convenzioni approvate dalla Giunta regionale, su conforme parere della
competente Commissione Consiliare.
Gli uffici del Genio Civile
possono provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di competenza dei soggetti
di cui al precedente art. 3 per incarico della Giunta regionale, purche si
tratti di opere ammesse a contributo, in conto capitale, nella misura del 100%.
Le spese ammissibili a
finanziamento sono tutte quelle comprese nel precedente art. 6 a meno delle
spese generali, quando l opera e progettata, diretta e collaudata da uffici
della Regione.
Art. 16(Compilazione e approvazione
dei progetti) I progetti delle opere affidate
in esecuzione agli uffici del Genio Civile sono compilati, senza compensi, da
tecnici regionali degli stessi uffici, secondo le rispettive competenze
professionali ovvero per opere di particolare rilevanza tecnica, previa
deliberazione motivata dalla Giunta regionale, e per mandato della stessa, da
liberi professionisti dietro pagamento dell onorario professionale così come
previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
I progetti sono approvati dal
Presidente della Giunta regionale, su parere del Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo, quando si tratti di opere di importo superiore a L. 300.000.000.
Art. 17(Procedure) Quando i lavori sono eseguiti
direttamente, alla loro realizzazione si provvede mediante appalto o in economia
con contratti di cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa da esperire in uno
dei modi previsti dalle leggi vigenti.
L importo dei lavori da
eseguire in economia non puo superare L. 500.000.000.
Se la gara si tiene con il
metodo di cui allart. 1, lett. a), della legge 2- 2- 1973, n. 14, i lavori
possono essere aggiudicati sin dal primo esperimento, al migliore offerente,
anche se trattasi di unica offerta in aumento, salvo l approvazione del
Presidente della Giunta regionale, previo parere del Genio Civile competente per
territorio, nel caso di offerta in aumento.
Sulla eventuale maggiore spesa
decide la Giunta regionale.
E consentito l affidamento
dei lavori a trattativa privata quando ricorrano le circostanze previste dall
art. 12.
La valutazione di tali
circostanze, unitamente alla congruita dell offerta, e demandata:
a) al Presidente della Giunta
regionale, quando trattasi di appalti di importo superiore a L. 300.000.000;
b) al Coordinatore dell
Ufficio, che provvede alla esecuzione dell opera, negli altri casi.
Le perizie di varianti e
suppletive, comprensive di eventuali nuovi prezzi, sono approvate con apposito
provvedimento dal Coordinatore dell Ufficio che esegue l opera quando sia
assicurata, senza maggiore spesa, la realizzazione del programma costruttivo del
progetto approvato, anche se con utilizzazione delle somme rivenienti da
eventuali ribassi d asta, imprevisti, economie di lavori e
forniture.
Nei casi diversi le perizie di
variante e suppletive sono approvate dal Presidente della Giunta regionale,
previo parere tecnico, espresso dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo,
per i progetti di importo superiore a L.300.000.000.=
Sulla eventuale maggiore spesa
decide la Giunta regionale.
Le sospensioni dei lavori e le
eventuali proroghe della data di ultimazione degli stessi sono definite dal
competente Coordinatore dellUfficio che esegue l opera, entro limiti e forme
tali da non provocare, a nessun titolo, maggiori oneri finanziari per la
Regione.
Nei casi diversi la competenza
e del Presidente della Giunta regionale.
Quando i lavori sono eseguiti
in economia, i relativi fondi sono accreditati al Coordinatore dell Ufficio del
Genio Civile competente presso la Tesoreria Provinciale della Regione.
A conclusione dei lavori il
Coordinatore dellUfficio che ha eseguito l opera rassegna al Presidente della
Giunta la contabilita finale dei lavori, per i provvedimenti di collaudo ai
sensi del successivo art. 25.
TITOLO 5NORME
GENERALI
Art. 18(Dichiarazione di pubblica
utilita e di urgenza ed indifferibilita) Il Provvedimento di
approvazione dei progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse, emesso nei
modi e termini previsti nei precedenti articoli, equivale a dichiarazione di
pubblica utilita delle opere e di urgenza e indifferibilita dei lavori, ove
tali effetti non siano stati previsti
nelle leggi di finanziamento delle opere stesse.
Gli effetti di pubblica
utilita e di urgenza e indifferibilita cessano se le opere non hanno avuto
inizio nel biennio successivo alla data di approvazione del progetto.
Il provvedimento di
approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori e delle espropriazioni, nel caso di acquisizione di immobili.
Art. 19(Acquisizione delle
aree) Le aree necessarie alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, anche se non ammesse a
finanziamento regionale, vanno acquisite mediante esproprio, nel rispetto delle
norme e procedure vigenti in materia.
Il Presidente della Giunta
regionale esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in ordine alla
dichiarazione di pubblica utilita delle
opere e di urgenza e indifferibilita dei lavori, qualunque siano le opere ed i
soggetti interessati.
Il Presidente della Giunta
regionale esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti
espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le
determinazioni delle indennita e delle retrocessioni, e relativi atti
preparatori, per tutte le opere di competenza regionale e per quelle non
ricadenti nella delega di cui al successivo art.20.
Art. 20(Deleghe) In aggiunta alle funzioni
attribuite ai Comuni dall art. 106 del DPR 24- 7- 1977, n. 616 e dall art. 3 della legge 3- 1- 1978, n. 1,
sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni
temporanee e di urgenza e di relativi atti preparatori attinenti ad opere
pubbliche o di pubblica utilita da eseguire nel territorio comunale da parte di
qualunque soggetto.
Sono altresì delegate ai Comuni
le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura delle
indennita di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti
preparatori attinenti ad opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale,
da chiunque eseguite, comprese quelle da realizzare nell ambito dei piani di
zona per l edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti
produttivi.
Sulle eventuali opposizioni od
osservazioni prodotte dagli interessati, ai sensi e nei modi dell art. 10 della
legge 22- 10- 1971, n. 865, si pronuncia, con proprio decreto, il Presidente
della Giunta regionale.
Le pronunce sono vincolanti per
gli Enti delegati.
Qualora l opera interessi il
territorio di piu Comuni, le funzioni delegate, con il presente articolo, sono
esercitate dalla Provincia.
Nel caso di opere interessanti
il territorio di piu province, si applicano le norme di cui al precedente art.
19.
Art. 21(Disciplina degli
appalti) Gli appalti delle opere
pubbliche comunque ammesse a finanziamento regionale sono disciplinate dalle
norme del Capitolato Generale di appalto relative alle opere di conto dello
Stato approvato con DPR 16- 7- 1962, n. 1063, e dalle norme statali vigenti in
materia, purche non in contrasto con quelle regionali.
Art. 22(Revisione
prezzi) La revisione dei prezzi
contrattuali delle opere previste dalla presente legge e disciplinata dalle
norme della legge regionale 5 settembre
1977, n. 29.
Art. 23(Anticipazione alle
imprese) E consentita in favore dell
impresa aggiudicataria dei lavori la concessione di una anticipazione sul prezzo
netto delle opere appaltate nella misura massima del 20% dello stesso prezzo.
La concessione dell
anticipazione e deliberata dalla Giunta regionale nel rispetto delle modalita
e procedure previste dalle leggi dello Stato.
Il recupero della somma
anticipata puo essere effettuato dopo la esecuzione della meta dell importo
netto dei lavori appaltati.
Art. 24(Nuovi
prezzi) Gli eventuali nuovi
prezzi da definire nel corso dei lavori vanno riferiti alla data dell accordo
che deve risultare da apposito verbale fiscalmente registrato.
Art. 25(Collaudo delle
opere) Per il collaudo delle opere
pubbliche o di pubblico interesse, comunque finanziate dalla Regione, e
istituito l Albo regionale dei Collaudatori.
All Albo possono essere
iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici
dipendenti in servizio o in quiescenza:
- ingegneri, architetti,
geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali.
L Albo e approvato e
aggiornato con delibera della Giunta.
Il collaudo di un opera puo
essere affidato a conclusione dei lavori o in corso d opera.
Per opere di particolare
importanza puo essere nominata una Commissione di collaudo comprendente
funzionari amministrativi in servizio presso l Amministrazione
regionale.
Per i lavori di importo non
superiore a Lire 50 milioni, il certificato di collaudo puo essere sostituito
dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
Il collaudo di un opera
pubblica costituisce prestazione professionale anche per i dipendenti della
Regione e va retribuita direttamente agli interessati in base alla tariffa
professionale dell Ordine cui il collaudatore ha titolo per
appartenere.
Alla nomina del collaudatore e
della Commissione di collaudo provvede il Presidente della Giunta regionale. Lo
stesso Presidente approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, ed
accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione
o ammissibile a contributo regionale.
Art. 26(Autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di impianti elettrici) Il Presidente della Giunta
regionale esercita le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia
di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.
L autorizzazione, provvisoria
o definitiva, e concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale a
seguito del parere del competente Ufficio del Genio Civile e dei nulla - osta, o
consensi di massima, degli Enti previsti dal TU 11- 12- 1933, n.
1775.
Le domande di autorizzazione
che comportino espropriazione o asservimenti devono essere anche notificate, a
cura dell Ente interessato, con le modalita e nei termini previsti dallart.
n. 111 del richiamato TU n. 1775, ai
proprietari degli immobili interessati
dai procedimenti coattivi.
In questi casi si puo
prescindere dagli adempimenti prescritti dall art. 10 della legge 22- 10- 1971,
n. 865.
Art. 27(Norme
transitorie) I soggetti di cui alla
lettera f) del precedente art. 3, possono beneficiare delle condizioni previste
dal penultimo comma dell articolo 5 della presente legge, previo parere della
competente Commissione consiliare, per utilizzare i contributi pluriennali gia
concessi, negli esercizi finanziari precedenti alla entrata in vigore della
presente legge.
Art. 28(Delega all
Assessore) L Assessore ai LLPP, se
delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a
questi attribuite dalla presente legge.
Art. 29(Abrogazioni) Sono abrogati:
la legge regionale 21-
1- 1974 n. 2; la legge regionale 6- 1976 n. 16; gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 del regolamento regionale 23- 7- 74
n. 3 e ogni altra legge o disposizione
in contrasto con le norme della presente legge.
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