Anno 1978
Numero 40
Data 18/08/1978
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 18 agosto 1978, n. 40

Norme per l' esercizio venatorio nella Regione Puglia per l' annata 1978/79.



Art. 1


I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia a parita di diritti e di doveri e nella osservanza delle norme della presente legge.



Art. 2


Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione Puglia, ai sensi dell art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie indicate dallart. 11 della  citata legge n. 968 del 27- 12- 1977.



Art. 3


E vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 4.



Art. 4


L esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia, puo essere esercitato esclusivamente nei periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli giorni di: MERCOLEDI - GIOVEDI - DOMENICA

a) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 dicembre 1978:

quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur), calandro (Anthus campestris), prispolone (Anthus trivialis) e merlo (Turdus merula).

b) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 28 febbraio 1979:

germano reale (Anas platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella di acqua (Gallinula chloropus).

c) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 marzo 1979:

passero (Passer Italiae), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), storno (Sturnus vulgaris), porciglione (Rallus aquaticus), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepesa), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), beccaccino (Capella gallinago), colombaccio (Columba palumbus), frullino (Lymocryptes minimus), chiurlo (Numenius arquata), pittima minore (Limosa lapponica), pettegola (Tringa totanus), donnola (Mustela nivalis), volpe (Vulpes vulpes), piviere (Charadrius apricarius) e combattente (Philomahus pugnax).

d) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 dicembre 1978:

MAMMIFERI: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), lepre bianca (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra), capriolo (capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus capreilus), cervo (Cervus elaphus hippelaphus), daino (dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda.

UCCELLI: pernice bianca (Lagopus Mutus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gallo cedrone (Tetrao urogallus, coturnice (Alectoris graeca), pernice sarda (Alectoris barbara), pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix), fagiano (Phasianus colchicus), fringuello (Fringilla coelebs), pispola (anthus pratensis), peppola (Fringilla montifringilla), frosone (coccothraustes coccothraustes), strillozzo (Emberizza calandra), colino della virginia, verdone (Chloris chloris), fanello (Carduelis Cannabina) e spioncello (Anthus spinoletta).

e) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 28 febbraio 1979:

beccaccia (Scolopax rusticola).

f) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 marzo 1979:

cappellaccia (Galerida cristata), tottavilla (Lullula arborea), allodola (Alauda arvensis), cesena (turdus Pilaris), tordo bottaccio (Turdus Philomelos), tordo sassello (Turdus Iliacus), taccola (Coloeus monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera (Corvus corone) e pavoncella (Vanellus vanellus).

g) Specie cacciabili dal 1°novembre 1978 fino al 31 gennaio 1979:

cinghiale.




Art. 5


L esercizio venatorio ha inizio da una ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

AGOSTO: dalle 5,30 alle ore 20,15;

SETTEMBRE: dalle 6,00 alle ore 19,30;

OTTOBRE: dalle 6,00 alle ore 17,40;

NOVEMBRE: dalle 6,15 alle ore 16,45;

DICEMBRE: dalle 6,45 alle ore 16,30;

GENNAIO: dalle 7,00 alle ore 17,00;

FEBBRAIO: dalle 6,30 alle ore 17,40;

MARZO: dalle 5,45 alle ore 18,15;

I sopra specificati orari tengono conto dellora legale  e fanno riferimento all Osservatorio di Brera.




Art. 6


I mezzi consentiti per l esercizio venatorio sono quelli previsti all art. 9 della legge 27- 12- 1977, n. 968. 


Art. 7


Per ciascuna giornata di caccia e consentito ad ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

SELVAGGINA STANZIALE: N. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non puo superare un capo annuale; per il cinghiale e consentito l abbattimento di un capo per giornata di caccia e secondo eventuale regolamento provinciale.

SELVAGGINA MIGRATORIA: N. 30 capi complessivi di cui: N. 10 colombacci; N. 10 tra palmipedi e trampolieri e N. 5 beccacce.

Nessuna limitazione e prevista per passeri e storni. 




Art. 8


Le limitazioni di tempo e di capi di selvaggina migratoria da abbattere previsti dalla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione.  


Art. 9


Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei la Regione Puglia provvedera ad emanare i relativi regolamenti ai sensi dell art. 16 della legge 27- 12- 1977, n. 968.

In attesa dell emanazione dei sopra citati regolamenti, il cacciatore dovra attenersi alle norme in materia previste dal RD 5- 6- 1939, numero 1016.




Art. 10


L addestramento e l allenamento dei cani da ferma e da cerca e consentita dal 20 luglio 1978 al 14 agosto 1978.

L addestramento e l allenamento dei cani da seguito e, invece, consentito dal 31 luglio 1978 al 10 settembre 1978 nei soli giorni di: MARTEDI e VENERDI.

Dopo il 31 dicembre 1978 e vietato l uso del cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 1979 e per eventuali battute alla volpe se necessario e se autorizzate dagli Enti delegati.

L addestramento e l allenamento dei cani e consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in atto o comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno effettivo alle colture agricole.




Art. 11


Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell attivita venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino unico nazionale previsto dall ultimo comma dell art. 8 della legge 27 dicembre 1977,  n. 968.

In attesa di apposita normativa regionale di delega, prevista dall articolo 5 della legge 27- 12- 1977, numero 968, le Province sono incaricate del rilascio dei tesserini e del disbrigo di tutte le pratiche inerenti l applicazione del presente Calendario venatorio.

Tale tesserino, valido in tutto il territorio Nazionale, e rilasciato gratuitamente dall Ente di cui al precedente comma, previa esibizione delle licenze di caccia e del certificato in carta semplice di residenza nel territorio provinciale.

Il tesserino e stampato a cura della Regione Puglia.

Per ogni giornata di caccia, l intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all uopo destinati, il numero e la specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivamente abbattuti.

Le Amministrazioni Provinciali pugliesi sono tenute a comunicare all Assessorato Regionale all Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, entro e non oltre il 10 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati.




Art. 12


Nel territorio regionale e vietato a chiunque:

a) l esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attivita sportive;

b) l esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita della rispettiva costituzione, nelle foreste demaniali qualora gia costituite in bandita di caccia; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell articolo 6 della legge 27- 12- 1977, numero 968.

c) l esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell Autorita militare o dove esistono monumenti nazionali purche dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;

d) l esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed individuate ai sensi del 4° comma dell art. 17 della legge 968 del 27- 12- 77 e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale.

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche se in posizione di sicurezza allinterno  dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque  genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;

g) cacciare a rastrello in piu di tre persone e utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei corsi o specchi d acqua e per le specie acquatiche consentite;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all art. 18 della legge 27- 12- 1977, n. 968 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all Organo venatorio piu vicino che adottera le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all infuori delle specie di cui all art. 18 della legge 968/ 77, salvo che si tratti della civetta da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti da eventuale successiva normativa regionale;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio d acqua dove si esercita l industria della pesca o la pescicoltura, nonche dei canali delle valli da pesca quando il possessore li circonda con tabelle esenti da tasse;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizioni spezzate nella caccia agli ingulati;  usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare beccacce, comunque confezionate, nonche uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne e consentita la caccia;

u) rimuovere o danneggiare o comunque rendere inidonea al loro fine le tabelle legittimate apposte ai sensi di legge, salvo restando l applicazione dell art. 635 del Codice Penale;

v) la posta alla beccaccia e l esercizio venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;

y) l esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d acqua perenni il cui letto abbia la profondita di m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.

I proprietari di detti fondi provvederanno ad apporre, a loro carico, tabellazione esente da tasse.

z) l esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualita di coltivazione quando arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;

w) ogni forma di uccellagione salvo che per i fini previsti dall art. 18 della legge n. 968 del 27- 12- 1977.

k) l esercizio venatorio nelle seguenti localita interessate da intenso fenomeno turistico (gia istituite e disciplinate ai sensi dell art.23  del TU 5- 6- 1939, n. 1016) Villaggio Valtour (Brindisi), Rosa Marina (Brindisi), Monte Guarini - Zoo Safari (Brindisi), Isole Tremiti (Foggia), Costa d Otranto (Lecce - localita Alimini); in questa ultima localita il divieto e limitato al periodo 20- 8- 1978 2 ottobre 1978. 




Art. 13


Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell attivita venatoria, la vigilanza all applicazione della presente legge e affidata ai guardiacaccia dipendenti dall Amministrazione Provinciale, alle Guardie volontarie delle Associazioni venatorie – Protezionistiche nazionali riconosciute. E affidata altresì agli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate Comunali e Campestri.

I Guardiacaccia dipendenti dall Amministrazione Provinciale, ai sensi dell art. 27 della Legge 968 del 27 dicembre 1977 esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nell ambito del territorio di ciascuna provincia.




Art. 14


Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge, e soggetto alle sanzioni previste all articolo 31 della legge 27- 12- 1977, n. 968.


Art. 15


E istituito nel Bilancio regionale a decorrere dall esercizio 1978 il seguente capitolo: Cap. 256 bis( CNI) << Spesa per la stampa, distribuzione e rilascio del tesserino previsto ai sensi dell art. 8 della legge 27- 12- 1977, n. 968 >>.

All onere previsto di L. 15.000.000 per l anno 1978 si fara fronte con riduzione di pari importo dal capitolo 18 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.