Legge Regionale 18 agosto 1978, n. 40 Norme per l' esercizio venatorio nella Regione Puglia per l' annata 1978/79.
Art. 1I titolari di licenza di
caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono
praticare l esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia a parita
di diritti e di doveri e nella osservanza delle norme della presente
legge.
Art. 2Ai fini della tutela
della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione Puglia,
ai sensi dell art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e sottoposto a
regime gratuito di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo e di
capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie indicate dallart. 11
della citata legge n. 968 del 27- 12-
1977.
Art. 3E vietato abbattere,
catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli
appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al
successivo art. 4.
Art. 4L esercizio venatorio nel
territorio della Regione Puglia, puo essere esercitato esclusivamente nei
periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli
giorni di: MERCOLEDI - GIOVEDI - DOMENICA
a) Specie cacciabili dal 20
agosto 1978 fino al 31 dicembre 1978:
quaglia (Coturnix coturnix),
tortora (Streptopelia turtur), calandro (Anthus campestris), prispolone (Anthus
trivialis) e merlo (Turdus merula).
b) Specie cacciabili dal 20
agosto 1978 fino al 28 febbraio 1979:
germano reale (Anas
platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella di acqua (Gallinula chloropus).
c) Specie cacciabili dal 20
agosto 1978 fino al 31 marzo 1979:
passero (Passer Italiae),
passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus),
storno (Sturnus vulgaris), porciglione (Rallus aquaticus), alzavola (Anas
crecca), canapiglia (Anas strepesa), fischione (Anas penelope), codone (Anas
acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione
(Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), beccaccino (Capella gallinago),
colombaccio (Columba palumbus), frullino (Lymocryptes minimus), chiurlo
(Numenius arquata), pittima minore (Limosa lapponica), pettegola (Tringa
totanus), donnola (Mustela nivalis), volpe (Vulpes vulpes), piviere (Charadrius
apricarius) e combattente (Philomahus pugnax).
d) Specie cacciabili dal 17
settembre 1978 fino al 31 dicembre 1978:
MAMMIFERI: coniglio selvatico
(Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus
capensis), lepre bianca (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupicapra
rupicapra), capriolo (capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus capreilus),
cervo (Cervus elaphus hippelaphus), daino (dama dama), muflone (Ovis musimon),
con esclusione della popolazione sarda.
UCCELLI: pernice bianca
(Lagopus Mutus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gallo cedrone (Tetrao
urogallus, coturnice (Alectoris graeca), pernice sarda (Alectoris barbara),
pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix), fagiano (Phasianus
colchicus), fringuello (Fringilla coelebs), pispola (anthus pratensis), peppola
(Fringilla montifringilla), frosone (coccothraustes coccothraustes), strillozzo
(Emberizza calandra), colino della virginia, verdone (Chloris chloris), fanello
(Carduelis Cannabina) e spioncello (Anthus spinoletta).
e) Specie cacciabili dal 17
settembre 1978 fino al 28 febbraio 1979:
beccaccia (Scolopax rusticola).
f) Specie cacciabili dal 17
settembre 1978 fino al 31 marzo 1979:
cappellaccia (Galerida
cristata), tottavilla (Lullula arborea), allodola (Alauda arvensis), cesena
(turdus Pilaris), tordo bottaccio (Turdus Philomelos), tordo sassello (Turdus
Iliacus), taccola (Coloeus monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera
(Corvus corone) e pavoncella (Vanellus vanellus).
g) Specie cacciabili dal
1°novembre 1978 fino al 31 gennaio 1979:
cinghiale.
Art. 5L esercizio venatorio ha
inizio da una ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti
specifici orari:
AGOSTO: dalle 5,30 alle ore
20,15;
SETTEMBRE: dalle 6,00 alle ore
19,30;
OTTOBRE: dalle 6,00 alle ore
17,40;
NOVEMBRE: dalle 6,15 alle ore
16,45;
DICEMBRE: dalle 6,45 alle ore
16,30;
GENNAIO: dalle 7,00 alle ore
17,00;
FEBBRAIO: dalle 6,30 alle ore
17,40;
MARZO: dalle 5,45 alle ore
18,15;
I sopra specificati orari
tengono conto dellora legale e fanno
riferimento all Osservatorio di Brera.
Art. 6I mezzi consentiti per l
esercizio venatorio sono quelli previsti all art. 9 della legge 27- 12- 1977,
n. 968.
Art. 7Per ciascuna giornata di caccia
e consentito ad ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi
di selvaggina:
SELVAGGINA STANZIALE: N. 2
capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non
puo superare un capo annuale; per il cinghiale e consentito l abbattimento di
un capo per giornata di caccia e secondo eventuale regolamento
provinciale.
SELVAGGINA MIGRATORIA: N. 30
capi complessivi di cui: N. 10 colombacci; N. 10 tra palmipedi e trampolieri e
N. 5 beccacce.
Nessuna limitazione e prevista
per passeri e storni.
Art. 8Le limitazioni di tempo e
di capi di selvaggina migratoria da abbattere previsti dalla presente legge,
sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione.
Art. 9Per quanto riguarda gli
appostamenti fissi e temporanei la Regione Puglia provvedera ad emanare i
relativi regolamenti ai sensi dell art. 16 della legge 27- 12- 1977, n. 968.
In attesa dell emanazione dei
sopra citati regolamenti, il cacciatore dovra attenersi alle norme in materia
previste dal RD 5- 6- 1939, numero 1016.
Art. 10L addestramento e l
allenamento dei cani da ferma e da cerca e consentita dal 20 luglio 1978 al 14
agosto 1978.
L addestramento e l
allenamento dei cani da seguito e, invece, consentito dal 31 luglio 1978 al 10
settembre 1978 nei soli giorni di: MARTEDI e VENERDI.
Dopo il 31 dicembre 1978 e
vietato l uso del cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al
31 gennaio 1979 e per eventuali battute alla volpe se necessario e se
autorizzate dagli Enti delegati.
L addestramento e l
allenamento dei cani e consentito solo nei territori incolti o liberi da
coltivazioni in atto o comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno
effettivo alle colture agricole.
Art. 11Al fine di consentire un
ordinato e disciplinato svolgimento dell attivita venatoria in regime di
caccia controllata, i titolari di licenza per l esercizio della caccia devono
essere in possesso di un tesserino unico nazionale previsto dall ultimo comma
dell art. 8 della legge 27 dicembre 1977,
n. 968.
In attesa di apposita normativa
regionale di delega, prevista dall articolo 5 della legge 27- 12- 1977, numero
968, le Province sono incaricate del rilascio dei tesserini e del disbrigo di
tutte le pratiche inerenti l applicazione del presente Calendario venatorio.
Tale tesserino, valido in tutto
il territorio Nazionale, e rilasciato gratuitamente dall Ente di cui al
precedente comma, previa esibizione delle licenze di caccia e del certificato in
carta semplice di residenza nel territorio provinciale.
Il tesserino e stampato a cura
della Regione Puglia.
Per ogni giornata di caccia, l
intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l
abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all uopo destinati, il numero e
la specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti.
Per quanto riguarda la
selvaggina migratoria, il cacciatore deve indicare, in modo indelebile, il
numero dei capi complessivamente abbattuti.
Le Amministrazioni Provinciali
pugliesi sono tenute a comunicare all Assessorato Regionale all Agricoltura,
Foreste, Caccia e Pesca, entro e non oltre il 10 aprile 1979, il numero dei
tesserini rilasciati.
Art. 12Nel territorio regionale e
vietato a chiunque:
a) l esercizio venatorio nei
giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attivita
sportive;
b) l esercizio venatorio nei
parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle
zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita della rispettiva
costituzione, nelle foreste demaniali qualora gia costituite in bandita di
caccia; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai
sensi dell articolo 6 della legge 27- 12- 1977, numero
968.
c) l esercizio venatorio ove
vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio
insindacabile dell Autorita militare o dove esistono monumenti nazionali
purche dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;
d) l esercizio venatorio nelle
aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione
o a posti di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie e da
strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
e) sparare da distanza minore
di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di
altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione
e posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili
eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri
trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed
individuate ai sensi del 4° comma dell art. 17 della legge 968 del 27- 12- 77 e
destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro - silvo - pastorale.
f) portare armi da sparo per
uso di caccia cariche anche se in posizione di sicurezza allinterno dei centri abitati o a bordo di veicoli di
qualunque genere; trasportare o portare
le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia
dalla presente legge;
g) cacciare a rastrello in piu
di tre persone e utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da
sommozzatore negli specchi o corsi d acqua;
h) cacciare sparando da veicoli
a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
i) cacciare su terreni coperti
in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei corsi o specchi d acqua
e per le specie acquatiche consentite;
l) prendere e detenere uova,
nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che per i fini di cui all art. 18 della legge 27- 12- 1977, n. 968 o
nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione selvaggina, o
nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche in
tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all Organo venatorio piu vicino
che adottera le decisioni del caso;
m) detenere o commerciare
esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente
legge;
n) usare richiami vivi
appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all infuori delle specie di
cui all art. 18 della legge 968/ 77, salvo che si tratti della civetta da
utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi
stabiliti da eventuale successiva normativa regionale;
o) usare richiami vivi accecati
o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
p) cacciare in qualsiasi
specchio d acqua dove si esercita l industria della pesca o la pescicoltura,
nonche dei canali delle valli da pesca quando il possessore li circonda con
tabelle esenti da tasse;
q) usare volatili, esclusi
quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni
sportive di tiro a volo;
r) usare selvaggina morta non
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
s) usare munizioni spezzate
nella caccia agli ingulati; usare esche
o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda;
t) commerciare beccacce,
comunque confezionate, nonche uccelli morti di dimensione inferiore al tordo,
fatta eccezione per gli storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne e
consentita la caccia;
u) rimuovere o danneggiare o
comunque rendere inidonea al loro fine le tabelle legittimate apposte ai sensi
di legge, salvo restando l applicazione dell art. 635 del Codice Penale;
v) la posta alla beccaccia e l
esercizio venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
y) l esercizio venatorio nei
fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di
altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d acqua perenni il cui
letto abbia la profondita di m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.
I proprietari di detti fondi
provvederanno ad apporre, a loro carico, tabellazione esente da
tasse.
z) l esercizio venatorio in
forma vagante nei territori in attualita di coltivazione quando arrechi danno
effettivo alle produzioni agricole;
w) ogni forma di uccellagione
salvo che per i fini previsti dall art. 18 della legge n. 968 del 27- 12-
1977.
k) l esercizio venatorio nelle
seguenti localita interessate da intenso fenomeno turistico (gia istituite e
disciplinate ai sensi dell art.23 del
TU 5- 6- 1939, n. 1016) Villaggio Valtour (Brindisi), Rosa Marina (Brindisi),
Monte Guarini - Zoo Safari (Brindisi), Isole Tremiti (Foggia), Costa d Otranto
(Lecce - localita Alimini); in questa ultima localita il divieto e limitato
al periodo 20- 8- 1978 2 ottobre 1978.
Art. 13Al fine di assicurare un
ordinato e disciplinato svolgimento dell attivita venatoria, la vigilanza all
applicazione della presente legge e affidata ai guardiacaccia dipendenti dall
Amministrazione Provinciale, alle Guardie volontarie delle Associazioni
venatorie – Protezionistiche nazionali riconosciute. E affidata altresì agli
Ufficiali, Sottufficiali e Guardie di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato,
agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate Comunali e
Campestri.
I Guardiacaccia dipendenti
dall Amministrazione Provinciale, ai sensi dell art. 27 della Legge 968 del 27
dicembre 1977 esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nell ambito del
territorio di ciascuna provincia.
Art. 14Il contravventore alle
disposizioni contenute nella presente legge, e soggetto alle sanzioni previste
all articolo 31 della legge 27- 12- 1977, n. 968.
Art. 15E istituito nel Bilancio
regionale a decorrere dall esercizio 1978 il seguente capitolo: Cap. 256 bis(
CNI) << Spesa per la stampa, distribuzione e rilascio del tesserino
previsto ai sensi dell art. 8 della legge 27- 12- 1977, n. 968
>>.
All onere previsto di L.
15.000.000 per l anno 1978 si fara fronte con riduzione di pari importo dal
capitolo 18 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la
cassa.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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