Legge Regionale 1 settembre 1978, n. 41
Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17- 4- 1978, n. 20: assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.
Art. 1L art. 3 della legge regionale
17 aprile 1978, n. 20, << Assunzione dei Centri di Servizi culturali e
sociali >> e sostituito dal seguente:
<< Dal 1° gennaio 1978 le
funzioni di amministrazione gestione e controllo dei Centri vengono assunte
direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino alla data in cui il
Consiglio regionale definira, con legge organica di cui all art. 1, la materia
da delegare agli Enti locali, e comunque entro il 31 dicembre 1978 >>.