Anno 1978
Numero 41
Data 01/09/1978
Abrogato No
Materia Cultura;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 1 settembre 1978, n. 41

Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17- 4- 1978, n. 20: assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.



Art. 1


L art. 3 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 20, << Assunzione dei Centri di Servizi culturali e sociali >> e sostituito dal seguente:

<< Dal 1° gennaio 1978 le funzioni di amministrazione gestione e controllo dei Centri vengono assunte direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino alla data in cui il Consiglio regionale definira, con legge organica di cui all art. 1, la materia da delegare agli Enti locali, e comunque entro il 31 dicembre 1978 >>.  




Art. 2


Il termine del 30 giugno 1978 relativo alla scadenza contrattuale, di cui al 1° comma dell art. 4 della legge regionale n. 20 del 17 aprile 1978, e prorogato fino alla data in cui il Consiglio regionale avra definito, con legge organica, la materia da delegare agli Enti locali, nel rispetto dei termini di cui all articolo precedente.

Il beneficio di cui all art. 4, 1° comma, della legge regionale n. 20 del 17 aprile 1978, e esteso, altresì, al personale in servizio alla  data del 31- 12- 76 assunto dal Comune di Bari con deliberazioni esecutive ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio presso il Centro di servizi culturali Picone - Poggiofranco, gestito dal Comune di Bari, convenzionato con la Regione.




Art. 3


La spesa riveniente dalla presente legge fara carico al capitolo 292 del bilancio per l esercizio finanziario 1978 che presenta sufficiente disponibilita. 


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.