Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 45 Campagna promozione straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell' immagine turistica della Puglia.
Art. 1Allo scopo di rilanciare
sul mercato nazionale ed internazionale l immagine turistica della Puglia, e
autorizzata la spesa di lire 200.000.000
per l attuazione nel corso del 1978 di una campagna promozionale straordinaria.
Art. 2In relazione alle finalita di
cui all art. 1, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore al Turismo,
sentita la competente Commissione consiliare permanente, approvera entro 30
giorni dalla entrata in vigore della presente legge un piano di iniziative
promopubblicitarie, rivolte ai serbatoi della domanda turistica nazionale ed
internazionale, con preferenza per quelli del turismo sociale.
In questo quadro, detratti i
costi di produzione del materiale editoriale per un importo non inferiore a L.
20 milioni, il rimanente fondo dovra essere destinato per almeno il 30% al
mercato nazionale, con dosati impieghi per la pubblicita inserzionistica,
redazionale e documentaristica, per l attivazione di una equipe di promotori
che visitino gli intermediari turistici ed i nuclei sociali localizzati nei
maggiori insediamenti urbani ed industriali del nostro Paese. Si dovranno dare
ampio rilievo e particolari incentivi alle iniziative soprattutto di carattere
sociale che prevedono viaggi in Puglia e soggiorni di gruppi di almeno 50
persone in esercizi alberghieri ed extralberghieri nei periodi di bassa
stagione, con preferenza per le mete del Salento.
Il residuo fondo sara
destinato per potenziare le iniziative che la Regione ha gia assunto nei paesi
europei maggiori tributari del flusso turistico verso la
Puglia.
Particolari attenzioni dovranno
essere rivolte ai << tour operators >> internazionali e ai
giornalisti delle maggiori testate europee che si interessano di turismo.
A scopo promozionale per gli
operatori ed i giornalisti di cui al comma precedente si devono organizzare
viaggi gratuiti a carico della Regione per meglio pubblicizzare il Salento e
dimostrare che la tempestivita del recupero della << Cavtat >> non
ha minimamente intaccato la validita dell offerta turistica.
Art. 3Per quanto non
espressamente previsto dal presente provvedimento valgono le norme di carattere
generale e particolare di cui all art.3
della LR 7- 7- 1978, n. 28.
Art. 4Alla copertura dell onere di
L. 200.000.000 derivante dall applicazione della presente legge si provvede
mediante la imputazione al cap.349 del
Fondo Globale.
Al Bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
VARIAZIONI IN
AUMENTO
Cap. 257 bis( cni) Campagna
promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato ecc. Stanziamento
competenza L. 200.000.000; Stanziamento cassa L. 200.000.000.
VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
Cap. 349: Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da llrr in corso di adozione
Stanziamento di competenza L. 200.000.000 Stanziamento di cassa L.
200.000.000
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