Anno 1978
Numero 45
Data 04/09/1978
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 45

Campagna promozione straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell' immagine turistica della Puglia.



Art. 1


Allo scopo di rilanciare sul mercato nazionale ed internazionale l immagine turistica della Puglia, e autorizzata la spesa di lire 200.000.000  per l attuazione nel corso del 1978 di una campagna  promozionale straordinaria.



Art. 2


In relazione alle finalita di cui all art. 1, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore al Turismo, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approvera entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge un piano di iniziative promopubblicitarie, rivolte ai serbatoi della domanda turistica nazionale ed internazionale, con preferenza per quelli del turismo sociale.

In questo quadro, detratti i costi di produzione del materiale editoriale per un importo non inferiore a L. 20 milioni, il rimanente fondo dovra essere destinato per almeno il 30% al mercato nazionale, con dosati impieghi per la pubblicita inserzionistica, redazionale e documentaristica, per l attivazione di una equipe di promotori che visitino gli intermediari turistici ed i nuclei sociali localizzati nei maggiori insediamenti urbani ed industriali del nostro Paese. Si dovranno dare ampio rilievo e particolari incentivi alle iniziative soprattutto di carattere sociale che prevedono viaggi in Puglia e soggiorni di gruppi di almeno 50 persone in esercizi alberghieri ed extralberghieri nei periodi di bassa stagione, con preferenza per le mete del Salento.

Il residuo fondo sara destinato per potenziare le iniziative che la Regione ha gia assunto nei paesi europei maggiori tributari del flusso turistico verso la Puglia.

Particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai << tour operators >> internazionali e ai giornalisti delle maggiori testate europee che si interessano di turismo.

A scopo promozionale per gli operatori ed i giornalisti di cui al comma precedente si devono organizzare viaggi gratuiti a carico della Regione per meglio pubblicizzare il Salento e dimostrare che la tempestivita del recupero della << Cavtat >> non ha minimamente intaccato la validita dell offerta turistica.




Art. 3


Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento valgono le norme di carattere generale e particolare di cui all art.3  della LR 7- 7- 1978, n. 28.


Art. 4


Alla copertura dell onere di L. 200.000.000 derivante dall applicazione della presente legge si provvede mediante la imputazione al cap.349  del Fondo Globale.

Al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 257 bis( cni) Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato ecc. Stanziamento competenza L. 200.000.000; Stanziamento cassa L. 200.000.000.

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 349: Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da llrr in corso di adozione Stanziamento di competenza L. 200.000.000 Stanziamento di cassa L. 200.000.000