Anno 1978
Numero 46
Data 04/09/1978
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 46

Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile.



Art. 1

(Finalita)


La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile nell’ambito  del territorio regionale, promuove e sostiene la realizzazione di iniziative e manifestazioni nelle forme e con le modalita previste dalla presente legge.



Art. 2

(Requisiti delle iniziative per la concessione dei contributi)


Le iniziative per le quali si richiede il contributo regionale di cui al successivo art. 5 devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo del turismo sociale o giovanile, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

I contributi possono essere concessi a favore delle seguenti iniziative:

a) servizi ricettivi e igienico - sanitari presso i campeggi, case per ferie, ostelli per la gioventu e villaggi turistici non classificati alberghieri; nonche opere complementari alle anzidette attivita turistiche, sistemazione di spiagge libere e parchi attrezzati per il tempo libero, quando gli esercizi sono gestiti da Enti pubblici, associazioni per il tempo libero ed enti turistici sociali, senza scopo di lucro;

b) soggiorni per vacanze gratuitamente riservati ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani purche residenti in altre regioni, ovvero riservati ai medesimi ospiti verso un corrispettivo in ogni caso non superiore al costo effettivo dei servizi offerti. In entrambi i casi e richiesto che i soggiorni siano concessi a condizioni di reciprocita tra gli Enti e gli organismi interessati;

c) manifestazioni ed iniziative di richiamo e di incentivazione dirette a favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile e del turismo scolastico, con preferenza per quelle che trovano svolgimento presso le strutture ricettive di cui alla lettera a) del presente articolo.




Art. 3

(Soggetti ammessi ai contributi)


Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge:

a) gli enti pubblici territoriali ed istituzionali;

b) gli enti e le associazioni di provata capacita ed esperienza che, senza scopo di lucro, esercitino o intendano esercitare attivita di turismo sociale o giovanile.




Art. 4

(Specificazione degli interventi)


I contributi della presente legge possono essere destinati:

a) per sostenere, in generale, le iniziative di cui al precedente art. 2;

b) per singole spese necessarie allo svolgimento di dette iniziative, quali l affitto di immobili, l acquisto o il noleggio di attrezzature, di arredi e di mezzi di trasporto;

c) per dotare le strutture ricettive degli impianti ritenuti opportuni rispetto all iniziativa programmata e delle attrezzature igienico-sanitarie necessarie.

ARTICOLO 5




Art. 5

(Misura dei contributi)


Per l attuazione delle iniziative di cui all art. 2, la Giunta regionale e autorizzata a concedere contributi << una tantum >> nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili e comunque non oltre il limite di L. 10.000.000 per ciascuna iniziativa ammessa per gli Enti e le Associazioni di cui al 2° comma dell articolo 3.

Per le iniziative degli Enti pubblici territoriali ed istituzionali, la misura massima delle spese ritenute ammissibili e elevata al 75%, e comunque sino ad un massimo di contributo di L. 20.000.000.




Art. 6

(Domande per i contributi)


Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate all Assessorato regionale al Turismo e devono essere corredate:

1) per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente art. 2, quando concernono strutture ricettive gia esistenti:

a) di idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell ubicazione;

b) del progetto o del programma di massima dell iniziativa;

c) di una dettagliata relazione sull attivita turistica svolta nei due anni precedenti, con la precisazione degli arrivi e delle presenze degli ospiti;

d) dei dati riepilogativi dei consuntivi di gestione;

quando concernono nuove strutture ricettive:

a) dell atto deliberativo dell Ente o dell Associazione circa la assunzione dell iniziativa;

b) di idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell ubicazione prescelta;

c) del progetto di massima o del programma dettagliato delle iniziative che si intendono realizzare e della loro destinazione, con la precisazione della capacita ricettiva;

d) del preventivo di spesa;

e) del piano finanziario;

f) del piano economico di gestione;

2) per le iniziative e manifestazioni di cui alle lettere b) e c) dell art. 2:

a) del programma di attivita;

b) del piano finanziario con l indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

c) di una relazione illustrativa sui contenuti e le finalita della manifestazione o dell iniziativa.

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono, rispettivamente iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo semestre dello stesso anno.

Le domande concernenti iniziative promosse dai soggetti di cui alla lettera b) dell art. 3 vanno corredate del parere dei Comuni competenti per territorio.

Sono ammesse le domande per le attivita da realizzare direttamente dall Ente richiedente.

L Ente beneficiario assume la diretta responsabilita per la corretta gestione e la effettiva destinazione del contributo alle finalita per le quali esso risulta concesso.  




Art. 7

(Concessione dei contributi)


La Giunta regionale delibera, previo parere della Commissione consiliare competente, la concessione dei contributi sulla base delle domande presentate, con particolare riferimento all importanza turistica della zona interessata, ai riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri, alle caratteristiche gestionali degli impianti ed alle tariffe praticate.

La concessione dei contributi viene effettuata con periodicita semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, e nei limiti della meta dello stanziamento complessivo previsto in bilancio.

Le somme non utilizzate nel primo semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.

Per ottenere l erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell art. 2 gli Enti e gli organismi interessati, entro trenta giorni dalla realizzazione dell iniziativa o della manifestazione devono presentare all Assessorato regionale al Turismo una relazione illustrativa allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti una spesa non inferiore all importo del contributo concesso.

Ove risulti una spesa inferiore, il contributo medesimo verra proporzionalmente ridotto.

La istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l erogazione dei contributi e affidata all Assessorato regionale al Turismo. 




Art. 8

(Norme transitorie)


Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all art. 6 devono essere presentate entro sessanta giorni dall entrata in vigore della legge stessa. Si considerano proposte nei termini le domande pervenute anteriormente all entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei contributi di cui all art. 5 sara effettuata entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 




Art. 9

(Disposizioni finanziarie)


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, per l esercizio finanziario 1978, e autorizzato lo stanziamento di L.300.000.000,  che viene assegnato al cap. 286 << Contributi una  tantum a favore di enti che svolgono attivita per  incrementare il movimento turistico, sociale e giovanile >>.

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo - sia in termini di  competenza che in termini di cassa - dal cap. 349- 518  << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978,  con una dotazione di L. 38.830.000.000.

Per gli anni successivi, alla determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvedera in sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.