Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 46 Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile.
Art. 1(Finalita) La Regione, allo scopo di
favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile nell’ambito del territorio regionale, promuove e sostiene
la realizzazione di iniziative e manifestazioni nelle forme e con le modalita
previste dalla presente legge.
Art. 2(Requisiti delle iniziative per
la concessione dei contributi) Le iniziative per le quali si
richiede il contributo regionale di cui al successivo art. 5 devono soddisfare
alle reali esigenze di promozione e sviluppo del turismo sociale o giovanile,
nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi
organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi
per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella
realizzazione dei programmi.
I contributi possono essere
concessi a favore delle seguenti iniziative:
a) servizi ricettivi e igienico
- sanitari presso i campeggi, case per ferie, ostelli per la gioventu e
villaggi turistici non classificati alberghieri; nonche opere complementari
alle anzidette attivita turistiche, sistemazione di spiagge libere e parchi
attrezzati per il tempo libero, quando gli esercizi sono gestiti da Enti
pubblici, associazioni per il tempo libero ed enti turistici sociali, senza
scopo di lucro;
b) soggiorni per vacanze
gratuitamente riservati ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani purche
residenti in altre regioni, ovvero riservati ai medesimi ospiti verso un
corrispettivo in ogni caso non superiore al costo effettivo dei servizi offerti.
In entrambi i casi e richiesto che i soggiorni siano concessi a condizioni di
reciprocita tra gli Enti e gli organismi interessati;
c) manifestazioni ed iniziative
di richiamo e di incentivazione dirette a favorire lo sviluppo del turismo
sociale e giovanile e del turismo scolastico, con preferenza per quelle che
trovano svolgimento presso le strutture ricettive di cui alla lettera a) del
presente articolo.
Art. 3(Soggetti ammessi ai
contributi) Sono ammessi ai contributi
previsti dalla presente legge:
a) gli enti pubblici
territoriali ed istituzionali;
b) gli enti e le associazioni
di provata capacita ed esperienza che, senza scopo di lucro, esercitino o
intendano esercitare attivita di turismo sociale o giovanile.
Art. 4(Specificazione degli
interventi) I contributi della presente
legge possono essere destinati:
a) per sostenere, in generale,
le iniziative di cui al precedente art. 2;
b) per singole spese necessarie
allo svolgimento di dette iniziative, quali l affitto di immobili, l acquisto
o il noleggio di attrezzature, di arredi e di mezzi di
trasporto;
c) per dotare le strutture
ricettive degli impianti ritenuti opportuni rispetto all iniziativa programmata
e delle attrezzature igienico-sanitarie necessarie.
ARTICOLO
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Art. 5(Misura dei
contributi) Per l attuazione delle
iniziative di cui all art. 2, la Giunta regionale e autorizzata a concedere
contributi << una tantum >> nella misura massima del 50% delle spese
ritenute ammissibili e comunque non oltre il limite di L. 10.000.000 per
ciascuna iniziativa ammessa per gli Enti e le Associazioni di cui al 2° comma
dell articolo 3.
Per le iniziative degli Enti
pubblici territoriali ed istituzionali, la misura massima delle spese ritenute
ammissibili e elevata al 75%, e comunque sino ad un massimo di contributo di L.
20.000.000.
Art. 6(Domande per i
contributi) Le domande rivolte ad ottenere
la concessione dei contributi devono essere presentate all Assessorato
regionale al Turismo e devono essere corredate:
1) per le iniziative di cui
alla lettera a) del precedente art. 2, quando concernono strutture ricettive
gia esistenti:
a) di idonea documentazione da
cui risulti la specificazione dell ubicazione;
b) del progetto o del programma
di massima dell iniziativa;
c) di una dettagliata relazione
sull attivita turistica svolta nei due anni precedenti, con la precisazione
degli arrivi e delle presenze degli ospiti;
d) dei dati riepilogativi dei
consuntivi di gestione;
quando concernono nuove
strutture ricettive:
a) dell atto deliberativo
dell Ente o dell Associazione circa la assunzione dell
iniziativa;
b) di idonea documentazione da
cui risulti la specificazione dell ubicazione prescelta;
c) del progetto di massima o
del programma dettagliato delle iniziative che si intendono realizzare e della
loro destinazione, con la precisazione della capacita
ricettiva;
d) del preventivo di
spesa;
e) del piano
finanziario;
f) del piano economico di
gestione;
2) per le iniziative e
manifestazioni di cui alle lettere b) e c) dell art. 2:
a) del programma di
attivita;
b) del piano finanziario con l
indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari
disponibili;
c) di una relazione
illustrativa sui contenuti e le finalita della manifestazione o dell
iniziativa.
Le domande devono essere
presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono,
rispettivamente iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo semestre
dello stesso anno.
Le domande concernenti
iniziative promosse dai soggetti di cui alla lettera b) dell art. 3 vanno
corredate del parere dei Comuni competenti per territorio.
Sono ammesse le domande per le
attivita da realizzare direttamente dall Ente richiedente.
L Ente beneficiario assume la
diretta responsabilita per la corretta gestione e la effettiva destinazione del
contributo alle finalita per le quali esso risulta concesso.
Art. 7(Concessione dei
contributi) La Giunta regionale delibera,
previo parere della Commissione consiliare competente, la concessione dei
contributi sulla base delle domande presentate, con particolare riferimento all
importanza turistica della zona interessata, ai riflessi delle iniziative sul
movimento dei forestieri, alle caratteristiche gestionali degli impianti ed alle
tariffe praticate.
La concessione dei contributi
viene effettuata con periodicita semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre
di ogni anno, e nei limiti della meta dello stanziamento complessivo previsto
in bilancio.
Le somme non utilizzate nel
primo semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.
Per ottenere l erogazione dei
contributi di cui alle lettere b) e c) dell art. 2 gli Enti e gli organismi
interessati, entro trenta giorni dalla realizzazione dell iniziativa o della
manifestazione devono presentare all Assessorato regionale al Turismo una
relazione illustrativa allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti
una spesa non inferiore all importo del contributo
concesso.
Ove risulti una spesa
inferiore, il contributo medesimo verra proporzionalmente ridotto.
La istruttoria dei
provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l erogazione dei
contributi e affidata all Assessorato regionale al Turismo.
Art. 8(Norme
transitorie) Nella prima attuazione della
presente legge, le domande di cui all art. 6 devono essere presentate entro
sessanta giorni dall entrata in vigore della legge stessa. Si considerano
proposte nei termini le domande pervenute anteriormente all entrata in vigore
della presente legge.
La concessione dei contributi
di cui all art. 5 sara effettuata entro novanta giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle domande.
Art. 9(Disposizioni
finanziarie) Per la concessione dei
contributi previsti dalla presente legge, per l esercizio finanziario 1978, e
autorizzato lo stanziamento di L.300.000.000,
che viene assegnato al cap. 286 << Contributi una tantum a favore di enti che svolgono
attivita per incrementare il movimento
turistico, sociale e giovanile >>.
Alla copertura della spesa
relativa si provvede mediante prelievo di pari importo - sia in termini di competenza che in termini di cassa - dal cap.
349- 518 << Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1978, con una dotazione di L.
38.830.000.000.
Per gli anni successivi, alla
determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvedera in
sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.
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