Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 49 Provvidenze per le manifestazioni turistiche.
Art. 1(Finalita) Per le iniziative e
manifestazioni che interessano il movimento turistico nell ambito del
territorio regionale, possono essere concessi contributi nelle forme e con le
modalita previste dalla presente legge.
Art. 2Le iniziative e le
manifestazioni ammesse al contributo regionale devono soddisfare alle reali
esigenze di promozione e sviluppo del movimento turistico, nel quadro della
programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e
finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono
promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei
programmi.
I contributi possono essere
concessi a favore di manifestazioni e spettacoli d interesse turistico e di
ogni altra iniziativa che contribuisca alla valorizzazione delle tradizioni e
del folclore locale e che sia diretta ad allietare il soggiorno dei forestieri
nella localita, anche in occasione di convegni e congressi a carattere almeno
regionale.
Art. 3(Soggetti ammessi ai
contributi) Sono ammessi ai
contributi previsti dalla presente legge gli enti pubblici o di diritto pubblico
che promuovano e realizzino le iniziative di cui all art. 2, anche se con la
collaborazione di altri enti o associazioni interessati al
turismo.
Art. 4(Misura dei
contributi) Per l attuazione delle
iniziative di cui allart. 2, la Giunta
regionale e autorizzata a concedere contributi << una tantum >>
nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5(Presentazione delle
domande) Le domande relative ad ottenere
la concessione dei contributi devono essere presentate all Assessorato
regionale al Turismo e devono essere corredate:
a) della relazione illustrativa
sulla manifestazione o iniziativa programmata, da cui possano essere desunte le
caratteristiche e le finalita indicate
all art. 2;
b) del piano di spesa relativo,
con l indicazione delle entrate previste per contributi di enti locali o per
proventi di gestione, e del contributo richiesto alla Regione ai sensi della
presente legge;
c) del parere del comune
interessato all iniziativa.
Le domande devono essere
presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono,
rispettivamente, iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo
semestre dello stesso anno.
Art. 6(Concessione dei
contributi) La Giunta regionale, previo
parere della Commissione Consiliare competente sul progetto di attribuzione dei
contributi, delibera la concessione dei contributi stessi sulla base delle
domande presentate e tenendo conto dell importanza turistica della zona
interessata e dei riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri.
La concessione dei contributi
viene effettuata con periodicita semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre
di ogni anno, e nei limiti della meta dello stanziamento complessivo previsto
in bilancio. Le somme non utilizzate nel primo semestre verranno utilizzate nel
semestre successivo.
Per l erogazione dei
contributi, gli enti interessati devono presentare all Assessorato regionale al
Turismo entro 30 giorni dalla realizzazione dell iniziativa o della
manifestazione, una relazione illustrativa sullo svolgimento della stessa,
allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti una spesa non inferiore
all importo del contributo concesso. Ove risulti una spesa inferiore, il
contributo medesimo verra proporzionalmente ridotto.
L istruttoria dei
provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l erogazione dei
contributi e affidata all Assessorato regionale al
Turismo.
Art. 7(Norme
transitorie) Nella prima attuazione della
presente legge, le domande di cui all art. 5 devono essere presentate entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.
Si considerano proposte nei
termini le domande pervenute anteriormente all entrata in vigore della presente
legge per le quali e valido il parere dello EPT.
La concessione dei contributi
di cui all art. 6 sara effettuata entro 90 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle domande.
Art. 8(Disposizioni
finanziarie) Per la concessione dei
contributi previsti dalla presente legge, e autorizzato, per l esercizio
finanziario 1978, lo stanziamento di Lire 550.000.000 che viene assegnato al cap. 284 <<
Contributi a favore di enti pubblici per iniziative che interessano il movimento
turistico >>.
Alla copertura della spesa
relativa si provvede mediante prelievo di pari importo – sia in termini di
competenza che in termini di cassa - dal cap. 349 << Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione >> del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978
con una dotazione di L. 38.830.000.000.
Per gli anni successivi, alla
determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvedera in
sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.
La presente legge ha validita
sino alla approvazione della normativa organica sull assetto istituzionale del
turismo periferico e comunque non oltre l esercizio finanziario 1979.
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