Anno 1978
Numero 49
Data 04/09/1978
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 49

Provvidenze per le manifestazioni turistiche.



Art. 1

(Finalita)


Per le iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico nell ambito del territorio regionale, possono essere concessi contributi nelle forme e con le modalita previste dalla presente legge.


Art. 2


Le iniziative e le manifestazioni ammesse al contributo regionale devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo del movimento turistico, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

I contributi possono essere concessi a favore di manifestazioni e spettacoli d interesse turistico e di ogni altra iniziativa che contribuisca alla valorizzazione delle tradizioni e del folclore locale e che sia diretta ad allietare il soggiorno dei forestieri nella localita, anche in occasione di convegni e congressi a carattere almeno regionale.




Art. 3

(Soggetti ammessi ai contributi)


Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge gli enti pubblici o di diritto pubblico che promuovano e realizzino le iniziative di cui all art. 2, anche se con la collaborazione di altri enti o associazioni interessati al turismo.



Art. 4

(Misura dei contributi)


Per l attuazione delle iniziative di cui allart. 2,  la Giunta regionale e autorizzata a concedere contributi << una tantum >> nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile. 


Art. 5

(Presentazione delle domande)


Le domande relative ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate all Assessorato regionale al Turismo e devono essere corredate:

a) della relazione illustrativa sulla manifestazione o iniziativa programmata, da cui possano essere desunte le caratteristiche e le finalita indicate  all art. 2;

b) del piano di spesa relativo, con l indicazione delle entrate previste per contributi di enti locali o per proventi di gestione, e del contributo richiesto alla Regione ai sensi della presente legge;

c) del parere del comune interessato all iniziativa.

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono, rispettivamente, iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo semestre dello stesso anno.




Art. 6

(Concessione dei contributi)


La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente sul progetto di attribuzione dei contributi, delibera la concessione dei contributi stessi sulla base delle domande presentate e tenendo conto dell importanza turistica della zona interessata e dei riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri.

La concessione dei contributi viene effettuata con periodicita semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, e nei limiti della meta dello stanziamento complessivo previsto in bilancio. Le somme non utilizzate nel primo semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.

Per l erogazione dei contributi, gli enti interessati devono presentare all Assessorato regionale al Turismo entro 30 giorni dalla realizzazione dell iniziativa o della manifestazione, una relazione illustrativa sullo svolgimento della stessa, allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti una spesa non inferiore all importo del contributo concesso. Ove risulti una spesa inferiore, il contributo medesimo verra proporzionalmente ridotto.

L istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l erogazione dei contributi e affidata all Assessorato regionale al Turismo.




Art. 7

(Norme transitorie)


Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all art. 5 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Si considerano proposte nei termini le domande pervenute anteriormente all entrata in vigore della presente legge per le quali e valido il parere dello EPT.

La concessione dei contributi di cui all art. 6 sara effettuata entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 




Art. 8

(Disposizioni finanziarie)


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, e autorizzato, per l esercizio finanziario 1978, lo stanziamento di Lire 550.000.000  che viene assegnato al cap. 284 << Contributi a favore di enti pubblici per iniziative che interessano il movimento turistico >>.

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo – sia in termini di competenza che in termini di cassa - dal cap. 349 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 con una dotazione di L. 38.830.000.000.

Per gli anni successivi, alla determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvedera in sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.

La presente legge ha validita sino alla approvazione della normativa organica sull assetto istituzionale del turismo periferico e comunque non oltre l esercizio finanziario 1979.