Anno 1978
Numero 50
Data 06/09/1978
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 6 settembre 1978, n. 50

Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.



Art. 1


La Regione, in attesa della riforma sanitaria e nell ambito della programmazione sanitaria regionale, istituisce il servizio per la tutela della salute dei lavoratori in ambienti e luoghi di lavoro ai sensi della lettera C) dell art. 1 del DPR n. 4 del 14- 1- 1972.

Garantisce, altresì, il coordinamento degli interventi d intesa con i Comuni singoli o associati o le Comunita Montane.




Art. 2


La tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro si attua con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali dei lavoratori, ai sensi e per i fini di cui all articolo 9 della legge 30- 5- 1970, n. 300, attraverso:

a) la raccolta sistematica e la elaborazione dei dati connessi con i rischi propri dei diversi ambienti di lavoro che potranno essere utilizzati anche dalle organizzazioni sindacali;

b) la promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali ai fini dello accertamento delle situazioni pregiudizievoli dello stato di salute dei lavoratori;

c) la predisposizione e l aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato per ogni attivita produttiva a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che tenga conto dei procedimenti tecnologici utilizzati e delle sostanze impiegate, le cui descrizioni ed indicazioni dettagliate le Aziende sono tenute a fornire;

d) la predisposizione e la effettuazione di indagini sulla rumorosita, sulle vibrazioni, sulle radiazioni, temperatura, umidita, areazione, polveri e gas, esistenti nei luoghi di lavoro nonche su ogni altro elemento di effettiva o potenziale nocivita;

e) l organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) l istituzione, compilazione, aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatici con riferimento a singoli gruppi omogenei di lavorazione nonche dei libretti sanitari e di rischio per i singoli lavoratori.

Gli interventi devono avere di regola carattere di interdisciplinarieta al fine di garantire la loro completezza.

I risultati delle indagini di cui al presente articolo e le conseguenti decisioni sono poste a disposizione delle organizzazioni sindacali interessate. 




Art. 3


Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente art. 2, e istituito un apposito servizio regionale che viene gestito secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio regionale, sulla base di proposte programmatiche formulate dal Comitato consultivo regionale di sanita integrato come segue:

- il Direttore dell Istituto di Medicina del Lavoro dell Universita di Bari o suo delegato;

- tre componenti designati dalle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

- un componente designato dalla delegazione regionale Intersin;

- un componente designato dalla Associazione regionale degli Industriali;

- due componenti designati dalle Associazioni regionali dei coltivatori diretti piu rappresentative;

- due componenti designati dalle Associazioni regionali degli artigiani piu rappresentative;

- un rappresentante di ciascun Comune capoluogo di provincia;

- un direttore del reparto chimico dei lavoratori provinciali in igiene e profilassi designato dall Ordine regionale dei chimici;

- un rappresentante della facolta di Ingegneria della Universita di Bari esperto in << sicurezza del lavoro >> designato dal Consiglio di facolta.

Il Presidente del suddetto Comitato puo far intervenire, con voto consultivo, esperti in materia attinenti a problemi specifici.

Le designazioni dei membri di cui al primo comma devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della Regione.

Per il funzionamento del Comitato consultivo regionale di Sanita integrato e necessaria l avvenuta designazione di almeno la meta dei componenti previsti dal presente articolo.

I predetti membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti del Comitato consultivo regionale di Sanita. 




Art. 4


Le funzioni di cui al precedente articolo 2 sono assegnate ai Comuni singoli o associati o alle comunita montane.

Per l espletamento dei compiti previsti dalla presente legge essi si avvalgono, mediante apposite convenzioni, di centri di medicina del lavoro e della collaborazione di enti, istituti ed esperti del settore, nonche del proprio personale, delle proprie strutture e del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Per assicurare l assolvimento puntuale dei loro compiti i centri di medicina del lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 devono annoverare tra il proprio personale le seguenti figure professionali:

1) sanitari specialisti in medicina del lavoro e laureati in chimica, biologia e fisica;

2) periti industriali con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro.




Art. 5


Qualora dalle indagini compiute emerga l esistenza di situazioni ambientali nocive o pericolose per la salute individuale e collettiva, gli enti di cui al precedente articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuoveranno l adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause di nocivita o di pericolosita assegnando un termine alle aziende interessate.

In caso di inadempienza l Ente informa il Comitato di cui al precedente art. 3 e segnala agli organismi ispettivi le situazioni di cui sopra.

Per la determinazione dei limiti massimi accettabili, si rinvia a quanto previsto dai provvedimenti vigenti in materia emanati dagli organi statali.

In carenza di legislazione statale si fara riferimento alla tabella dei valori limiti ponderati degli inquinati chimici e particolari negli ambienti di lavoro deliberata dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui al precedente art. 3.  




Art. 6


Gli Enti interessati, entro il mese di marzo di ogni anno, devono trasmettere alla Giunta regionale ed al Comitato di cui al precedente art. 3 una dettagliata relazione sull attivita svolta nell esercizio delle funzioni espletate.

L assessorato alla Sanita effettua la vigilanza sull’espletamento delle funzioni svolte ai sensi del precedente art. 4, verificando l attuazione delle direttive emanate dal Consiglio regionale. 




Art. 7


In caso di ritardo od omissioni nell emanazione di singoli atti necessari per l esercizio delle funzioni espletate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, e decorso il termine fissato per l adempimento, si sostituisce all Ente nell emanazione del singolo atto. 



Art. 8


Al fine di assicurare una piu completa tutela della salute dei lavoratori, il Consiglio regionale programma una rete di servizi di medicina del lavoro che tenga conto dei bisogni emergenti della popolazione valutati alla luce della mappa di rischio di cui al precedente art. 2, lett. c).

All istituzione dei Centri di medicina del lavoro si provvede ai sensi della LR 25- 8- 1973, n. 22.

La Giunta regionale e autorizzata ad accettare lasciti, donazioni e contributi da parte di privati, enti ed aziende, finalizzati all istituzione ed al funzionamento dei servizi di cui alla presente legge.

In conseguenza la Giunta regionale e autorizzata ad effettuare con proprio atto deliberativo le eventuali occorrenti variazioni al bilancio regionale sia in entrata che in uscita istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.

La limitazione finanziaria prevista dal secondo comma dell articolo 11 della LR 25- 8- 1973, n. 22 e soppressa. 




Art. 9


La Regione assegna annualmente contributi agli enti di cui al precedente articolo 4 per espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

La concessione dei contributi e subordinata alla presentazione di una relazione concernente il programma tecnico e finanziario degli interventi nonche la struttura ed il personale da impegnarsi nell attivita.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato consultivo di cui al precedente art. 3, ripartisce i contributi tra gli enti interessati sulla base delle scelte programmatiche che intende privilegiare.

La ripartizione dei contributi viene effettuata  entro 60 giorni dall approvazione del Bilancio regionale.

Unitamente alla domanda di concessione del contributo e fatto obbligo alle Amministrazioni interessate di presentare una relazione concernente l attivita svolta nell anno precedente e i risultati conseguenti.

Nessun contributo puo essere erogato nel caso non siano stati rispettati i programmi prestabiliti.  




Art. 10


Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, ammontanti in L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nella Parte II dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1978 all oggetto: << Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro >>.

Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

della spesa del bilancio della Regione per il 1978 all oggetto: << Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro >>.

Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

- Cap. 167 ter - di nuova istituzione << Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro >>:

competenza L. 1.000.000.000; cassa L. 1.000.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- Cap. 349 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (507):

competenza L. 1.000.000.000; cassa L. 1.000.000.000.

Per gli oneri relativi agli anni 1979 e successivi si fara fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci, ai sensi dell art. 19 della LR del 30- 5- 1977, n. 17, << Norme sulla contabilita regionale >>.