Legge Regionale 6 settembre 1978, n. 50 Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.
Art. 1La Regione, in attesa della
riforma sanitaria e nell ambito della programmazione sanitaria regionale,
istituisce il servizio per la tutela della salute dei lavoratori in ambienti e
luoghi di lavoro ai sensi della lettera C) dell art. 1 del DPR n. 4 del 14- 1-
1972.
Garantisce, altresì, il
coordinamento degli interventi d intesa con i Comuni singoli o associati o le
Comunita Montane.
Art. 2La tutela della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro si attua con la collaborazione delle
organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali dei lavoratori, ai sensi
e per i fini di cui all articolo 9 della legge 30- 5- 1970, n. 300,
attraverso:
a) la raccolta sistematica e la
elaborazione dei dati connessi con i rischi propri dei diversi ambienti di
lavoro che potranno essere utilizzati anche dalle organizzazioni
sindacali;
b) la promozione di indagini
epidemiologiche ed ambientali ai fini dello accertamento delle situazioni
pregiudizievoli dello stato di salute dei lavoratori;
c) la predisposizione e l
aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato per
ogni attivita produttiva a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che
tenga conto dei procedimenti tecnologici utilizzati e delle sostanze impiegate,
le cui descrizioni ed indicazioni dettagliate le Aziende sono tenute a
fornire;
d) la predisposizione e la
effettuazione di indagini sulla rumorosita, sulle vibrazioni, sulle radiazioni,
temperatura, umidita, areazione, polveri e gas, esistenti nei luoghi di lavoro
nonche su ogni altro elemento di effettiva o potenziale
nocivita;
e) l organizzazione della
consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende
anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;
f) l istituzione,
compilazione, aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei
dati biostatici con riferimento a singoli gruppi omogenei di lavorazione nonche
dei libretti sanitari e di rischio per i singoli lavoratori.
Gli interventi devono avere di
regola carattere di interdisciplinarieta al fine di garantire la loro
completezza.
I risultati delle indagini di
cui al presente articolo e le conseguenti decisioni sono poste a disposizione
delle organizzazioni sindacali interessate.
Art. 3Per la realizzazione dei
compiti di cui al precedente art. 2, e istituito un apposito servizio regionale
che viene gestito secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio regionale,
sulla base di proposte programmatiche formulate dal Comitato consultivo
regionale di sanita integrato come segue:
- il Direttore dell Istituto
di Medicina del Lavoro dell Universita di Bari o suo delegato;
- tre componenti designati
dalle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- un componente designato dalla
delegazione regionale Intersin;
- un componente designato dalla
Associazione regionale degli Industriali;
- due componenti designati
dalle Associazioni regionali dei coltivatori diretti piu
rappresentative;
- due componenti designati
dalle Associazioni regionali degli artigiani piu
rappresentative;
- un rappresentante di ciascun
Comune capoluogo di provincia;
- un direttore del reparto
chimico dei lavoratori provinciali in igiene e profilassi designato dall Ordine
regionale dei chimici;
- un rappresentante della
facolta di Ingegneria della Universita di Bari esperto in << sicurezza
del lavoro >> designato dal Consiglio di facolta.
Il Presidente del suddetto
Comitato puo far intervenire, con voto consultivo, esperti in materia attinenti
a problemi specifici.
Le designazioni dei membri di
cui al primo comma devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della
Regione.
Per il funzionamento del
Comitato consultivo regionale di Sanita integrato e necessaria l avvenuta
designazione di almeno la meta dei componenti previsti dal presente
articolo.
I predetti membri sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per lo
stesso periodo previsto per i componenti del Comitato consultivo regionale di
Sanita.
Art. 4Le funzioni di cui al
precedente articolo 2 sono assegnate ai Comuni singoli o associati o alle
comunita montane.
Per l espletamento dei compiti
previsti dalla presente legge essi si avvalgono, mediante apposite convenzioni,
di centri di medicina del lavoro e della collaborazione di enti, istituti ed
esperti del settore, nonche del proprio personale, delle proprie strutture e
del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.
Per assicurare l assolvimento
puntuale dei loro compiti i centri di medicina del lavoro istituiti ai sensi
della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 devono annoverare tra il proprio
personale le seguenti figure professionali:
1) sanitari specialisti in
medicina del lavoro e laureati in chimica, biologia e fisica;
2) periti industriali con
specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Art. 5Qualora dalle indagini compiute
emerga l esistenza di situazioni ambientali nocive o pericolose per la salute
individuale e collettiva, gli enti di cui al precedente articolo 4, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, promuoveranno l adozione dei
provvedimenti atti a rimuovere le cause di nocivita o di pericolosita
assegnando un termine alle aziende interessate.
In caso di inadempienza l Ente
informa il Comitato di cui al precedente art. 3 e segnala agli organismi
ispettivi le situazioni di cui sopra.
Per la determinazione dei
limiti massimi accettabili, si rinvia a quanto previsto dai provvedimenti
vigenti in materia emanati dagli organi statali.
In carenza di legislazione
statale si fara riferimento alla tabella dei valori limiti ponderati degli
inquinati chimici e particolari negli ambienti di lavoro deliberata dalla Giunta
regionale, su proposta del Comitato di cui al precedente art. 3.
Art. 6Gli Enti interessati, entro il
mese di marzo di ogni anno, devono trasmettere alla Giunta regionale ed al
Comitato di cui al precedente art. 3 una dettagliata relazione sull attivita
svolta nell esercizio delle funzioni espletate.
L assessorato alla Sanita
effettua la vigilanza sull’espletamento delle funzioni svolte ai sensi del
precedente art. 4, verificando l attuazione delle direttive emanate dal
Consiglio regionale.
Art. 7In caso di ritardo od
omissioni nell emanazione di singoli atti necessari per l esercizio delle
funzioni espletate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, e decorso
il termine fissato per l adempimento, si sostituisce all Ente nell emanazione
del singolo atto.
Art. 8Al fine di assicurare una piu
completa tutela della salute dei lavoratori, il Consiglio regionale programma
una rete di servizi di medicina del lavoro che tenga conto dei bisogni emergenti
della popolazione valutati alla luce della mappa di rischio di cui al precedente
art. 2, lett. c).
All istituzione dei Centri di
medicina del lavoro si provvede ai sensi della LR 25- 8- 1973, n. 22.
La Giunta regionale e
autorizzata ad accettare lasciti, donazioni e contributi da parte di privati,
enti ed aziende, finalizzati all istituzione ed al funzionamento dei servizi di
cui alla presente legge.
In conseguenza la Giunta
regionale e autorizzata ad effettuare con proprio atto deliberativo le
eventuali occorrenti variazioni al bilancio regionale sia in entrata che in
uscita istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.
La limitazione finanziaria
prevista dal secondo comma dell articolo 11 della LR 25- 8- 1973, n. 22 e
soppressa.
Art. 9La Regione assegna annualmente
contributi agli enti di cui al precedente articolo 4 per espletamento dei
compiti previsti dalla presente legge.
La concessione dei contributi
e subordinata alla presentazione di una relazione concernente il programma
tecnico e finanziario degli interventi nonche la struttura ed il personale da
impegnarsi nell attivita.
Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato consultivo di cui al
precedente art. 3, ripartisce i contributi tra gli enti interessati sulla base
delle scelte programmatiche che intende privilegiare.
La ripartizione dei contributi
viene effettuata entro 60 giorni dall
approvazione del Bilancio regionale.
Unitamente alla domanda di
concessione del contributo e fatto obbligo alle Amministrazioni interessate di
presentare una relazione concernente l attivita svolta nell anno precedente e
i risultati conseguenti.
Nessun contributo puo essere
erogato nel caso non siano stati rispettati i programmi prestabiliti.
Art. 10Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge, ammontanti in L. 1.000.000.000, si fa fronte
mediante istituzione di un apposito capitolo nella Parte II dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1978 all oggetto:
<< Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro
>>.
Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
della spesa del bilancio della
Regione per il 1978 all oggetto: << Tutela della salute dei lavoratori
negli ambienti e luoghi di lavoro >>.
Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
VARIAZIONI IN
AUMENTO
- Cap. 167 ter - di nuova
istituzione << Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi
di lavoro >>:
competenza L. 1.000.000.000;
cassa L. 1.000.000.000
VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE
- Cap. 349 - Fondo globale per
il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (507):
competenza L. 1.000.000.000;
cassa L. 1.000.000.000.
Per gli oneri relativi agli
anni 1979 e successivi si fara fronte mediante istituzione di un apposito
capitolo nei rispettivi bilanci, ai sensi dell art. 19 della LR del 30- 5-
1977, n. 17, << Norme sulla contabilita regionale
>>.
|