Anno 1978
Numero 51
Data 07/09/1978
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 settembre 1978, n. 51

Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.



Art. 1


Per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con DPR n. 616 del 24 luglio 1977, si  osservano le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili salvo quanto risulti modificato con la presente legge.



Art. 2


La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l esercizio 1978.

I fondi destinati all istituzione dei cantieri sono ripartiti tra le Province in relazione al tasso di disoccupazione provinciale.

I piani provinciali sono predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari Comuni.




Art. 3


L istituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con decreto del Presidente della Giunta o dell Assessore al Lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli Uffici di cui al successivo articolo.



Art. 4


Restano ferme le attribuzioni di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati provinciali dell Agricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali forestali.

L Assessore al Lavoro, nello svolgimento dellattivita di competenza, si avvarra, ove necessario, della collaborazione dell assessorato ai Lavori Pubblici e dell Assessorato all Agricoltura.




Art. 5


Per assicurare il normale svolgimento dell attivita cantieristica e versato all Ente gestore all apertura del cantiere un acconto pari all 80% del contributo a carico della Regione.

Il saldo e corrisposto dopo l approvazione del rendiconto finale da parte dell Assessorato al Bilancio.  




Art. 6

(Norma transitoria)


La Giunta regionale e autorizzata, limitatamente all anno 1978, a istituire e finanziare cantiere in quei Comuni che si trovano in gravi situazioni di tensione sociale a causa della disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali, entro i limiti dello stanziamento disponibile.



Art. 7


Il cap. 308 << Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29- 4- 1949 e successive modificazioni e art. 36 DPR n. 616 del 24 luglio 1977 >> iscritto per memoria nel bilancio di previsione 1978 e dotato di uno stanziamento pari a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 - Parte II Spesa - e introdotta la seguente variazione:

Variazione in aumento

Cap. 308 << Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949 e successive modificazioni e art. 36 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 >>:

competenza L. 400.000.000; cassa L. 400.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 343 << Provvidenze in favore degli emigrati - LLRR 12- 11- 1974, n. 37 e 5- 2- 1975, n. 19 >>:

competenza L. 400.000.000; cassa L. 400.000.000




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.