Legge Regionale 7 settembre 1978, n. 51 Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Art. 1Per l esercizio delle
funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e
sistemazione montana, trasferite alla Regione con DPR n. 616 del 24 luglio 1977,
si osservano le norme sostanziali e
procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili
salvo quanto risulti modificato con la presente legge.
Art. 2La Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l
esercizio 1978.
I fondi destinati all
istituzione dei cantieri sono ripartiti tra le Province in relazione al tasso di
disoccupazione provinciale.
I piani provinciali sono
predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari
Comuni.
Art. 3L istituzione ed il
finanziamento dei cantieri sono disposti con decreto del Presidente della Giunta
o dell Assessore al Lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa
approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli Uffici di cui
al successivo articolo.
Art. 4Restano ferme le attribuzioni
di competenza degli Uffici del Genio Civile, degli Ispettorati provinciali dell
Agricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali forestali.
L Assessore al Lavoro, nello
svolgimento dellattivita di competenza, si avvarra, ove necessario, della
collaborazione dell assessorato ai Lavori Pubblici e dell Assessorato all
Agricoltura.
Art. 5Per assicurare il normale
svolgimento dell attivita cantieristica e versato all Ente gestore all
apertura del cantiere un acconto pari all 80% del contributo a carico della
Regione.
Il saldo e corrisposto dopo l
approvazione del rendiconto finale da parte dell Assessorato al Bilancio.
Art. 6(Norma
transitoria) La Giunta regionale e
autorizzata, limitatamente all anno 1978, a istituire e finanziare cantiere in
quei Comuni che si trovano in gravi situazioni di tensione sociale a causa della
disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali, entro i
limiti dello stanziamento disponibile.
Art. 7Il cap. 308 << Cantieri
di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29- 4- 1949 e
successive modificazioni e art. 36 DPR n. 616 del 24 luglio 1977 >>
iscritto per memoria nel bilancio di previsione 1978 e dotato di uno
stanziamento pari a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).
Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1978 - Parte II Spesa - e introdotta la seguente
variazione:
Variazione in
aumento
Cap. 308 << Cantieri di
lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949 e
successive modificazioni e art. 36 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977
>>:
competenza L. 400.000.000;
cassa L. 400.000.000
Variazione in diminuzione
Cap. 343 << Provvidenze
in favore degli emigrati - LLRR 12- 11- 1974, n. 37 e 5- 2- 1975, n. 19
>>:
competenza L. 400.000.000;
cassa L. 400.000.000
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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