Anno 1979
Numero 3
Data 11/01/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 gennaio 1979, n. 3

Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1978, per riporto nel 1978, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale n. 2 del 9 gennaio 1978, dei fondi di cui ai capp. 159 e 163 - parte II - spesa - del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1977.



Art. 1


Ai sensi dell art. 3 della legge regionale n.2 del 9/ 1/ 1978 sono riportati nel Bilancio di Previsione  per l esercizio finanziario 1978 le disponibilita non  impegnate al 31 dicembre 1977 ai Capp. 159: << Spese per attrezzature e impianti servizi generali, economali e tecnici degli ospedali( FRAO) >> e 163: << Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti da Enti ospedalieri pubblici ( FRAO) >> - Parte II - Spesa del Bilancio di previsione 1977.





Art. 2


Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Parte I - Entrata

Variazioni in aumento

- Presunto Avanzo di amministrazione al 31/ 12/ 77

Stanziamento competenza L. 4.042.000.000.

Stanziamento cassa L. 0

Parte II - Spesa

Variazioni in aumento

Cap. 169 bis << Spese per attrezzature e impianti servizi generali, economali e tecnici degli ospedali ( FRAO) + Quota 1977 >>

Stanziamento competenza L. 3.175.000.000;

Stanziamento cassa L. 3.175.000.000.

Cap. 173 bis << Manutenzioni straordinarie e  ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti da Enti Ospedalieri pubblici ( FRAO) + Quota 1977 >>.

Stanziamento competenza L. 867.000.000;

Stanziamento cassa L. 867.000.000.

Totale variazione in aumento L. 4.042.000.000;

Variazioni in diminuzione

Cap. 347 << Fondo di riserva per sopperire a deficienze di Cassa (art. 43 legge contabilita regionale)

Stanziamento competenza L. 0

Stanziamento cassa L. 4.042.000.000.

Totale variazioni in diminuzione L. 4.042.000.000.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.