Legge Regionale 19 gennaio 1979, n. 5
Autorizzazione all' esercizio provvisorio per l' esercizio finanziario 1979.
Art. 1La Giunta regionale e autorizzata ad esercitare provvisoriamente - per un periodo comunque non superiore a quattro mesi - il Bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1979, presentato al Consiglio regionale, sino a quando non sia approvato con legge il Bilancio stesso.
E autorizzato l accertamento e la riscossione delle entrate e l impegno e il pagamento delle spese sulla base del Bilancio presentato al Consiglio regionale per il 1979, ai sensi del 1° e 2° comma dell art. 50 della Legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.