Anno 1979
Numero 8
Data 27/02/1979
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 27 febbraio 1979, n. 8

Delega agli Enti locali della gestione dei provvedimenti per l' occupazione giovanile previsti dall' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285.



Art. 1


La Regione puo affidare in gestione con delega alle Province, ai Comuni e alle Comunita montane i progetti finanziati dal CIPE in applicazione dell art. 26 della legge 1- 6- 1977, n. 285.



Art. 2


La Giunta regionale e autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, ad affidare la gestione dei progetti di cui all art. 1 della presente legge.



Art. 3


La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, fissera i criteri di massima per l attuazione dei progetti.


Art. 4


L attivita di esecuzione dei singoli progetti dovra iniziare entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale e autorizzata a mettere a disposizione i mezzi finanziari occorrenti per l acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature, sia che la gestione venga delegata in virtu della presente legge, sia che i progetti vengano gestiti direttamente dall Ente Regione.



Art. 5


Nel caso che il progetto non venga attuato dall Ente delegato nei modi e termini indicati nell atto di delega, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, disporra la revoca della delega ed il completamento del progetto in sostituzione dell Ente delegato. 



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.