Legge Regionale 27 febbraio 1979, n. 8
Delega agli Enti locali della gestione dei provvedimenti per l' occupazione giovanile previsti dall' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Art. 1La Regione puo affidare
in gestione con delega alle Province, ai Comuni e alle Comunita montane i
progetti finanziati dal CIPE in applicazione dell art. 26 della legge 1- 6-
1977, n. 285.