Anno 1979
Numero 10
Data 27/02/1979
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 febbraio 1979, n. 10

Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 40 - Norme per l' esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978 - 79.



Art. 1


Ai sensi del comma primo dell art. 12 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 << Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia >>, e vietata per l annata venatoria 1978/ 79 la caccia al capriolo (Capreolus capreolus) in tutto il territorio della Regione.



Art. 2


Per effetto del precedente art. 1, il punto d) - parte << MAMMIFERI >> - dell art. 4 della LR 18 agosto 1978, n. 40 << Norme per l esercizio venatorio nella Regione Puglia per l annata 1978/ 79 >> e cosi modificato: << MAMMIFERI: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), lepre bianca (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra), cervo (Cervus elaphus caprellus) cervo (Cervus elaphus hippelaphus), daino (dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda >>. 



Art. 3


L art. 13 della LR 18- 8- 1978, n. 40 e così sostituito: << Per la vigilanza sull applicazione di quanto previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui all art. 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 >>.