Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 12
Modifica legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2.
Articolo unico L articolo 23 della legge
regionale 21 gennaio 1972, n. 2 e sostituito dal seguente:
(Pubblicita delle decisioni
del Comitato e delle Sezioni)
<< La decisione adottata
dal Comitato o dalla sezione di controllo e pubblicata mediante affissione
nell albo dell Ente, che ha emesso l atto sottoposto a controllo, per la
durata di sette giorni dalla ricezione della decisione stessa
>>.