Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 13 Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l' utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo.
Art. 1Gli impianti di
depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani, appartenenti a Comuni
diversi, comprese le condotte intercomunali e le opere per il loro smaltimento o
utilizzazione, a servizio di piu abitati (impianti collettivi), sono opere di
competenze regionale.
Art. 2Alla realizzazione di tali
impianti provvede la Regione - attraverso l assessorato ai Lavori Pubblici - in
uno dei seguenti modi:
- DIRETTAMENTE, a mezzo degli
Uffici del Genio civile.
- IN CONCESSIONE, con
affidamento della progettazione, esecuzione dei lavori a Enti, imprese
specializzate e loro Consorzi, sulla base di apposite convenzioni, approvate
dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione
Consiliare LLPP.
Le convenzioni sono stipulate
dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 3I centri abitati da
servire con i singoli impianti collettivi sono determinati dal Presidente della
Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni riportate nel << piano
regionale per la depurazione e smaltimento dei liquami di fogna dei centri
urbani >> adottato.
Art. 4Per la realizzazione dei
suddetti impianti si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavori
pubblici, e quanto altro disposto negli atti di concessione, nonche le norme
della legge 10- 5- 1976, n. 319.
I progetti esecutivi degli
impianti e delle opere connesse sono approvati, con decreto, dal Presidente
della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo, qualunque ne sia l importo.
Il decreto di approvazione del
progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita delle opere e urgenza e
indifferibilita dei lavori.
Art. 5Alla gestione degli impianti
collettivi e relative opere accessorie provvedono, dopo il loro collaudo, i
Comuni interessati riuniti in consorzio ovvero l EAAP, per delega degli
stessi.
Il trasferimento degli impianti
dalla Regione ai Comuni interessati avviene in base a verbali di consegna
corredato da certificato di collaudo.
Art. 6Alla copertura della spesa
derivante dall applicazione della presente legge si fa fronte per L. 3.500
milioni con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal Cap. 352 - Parte 2a –
Spesa - del Bilancio di previsione per l esercizio 1978 << Finanziamento
ai sensi dell art. 7 lett. A, B e C della legge 2 maggio 1976, n. 183 >>
e per L. 14.500 milioni con lo stanziamento previsto al Cap. 110 del Bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1979, in corso di approvazione,
disponibile.
Ai sensi del 2° comma dell
art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 l assegnazione dello
stanziamento di cui al Cap. 352 << Finanziamento ai sensi dell art. 7
lett. A, B e C della legge 2- 5- 76, n. 183 >> del Bilancio 1978 resta
attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa
spesa di L. 3.500 milioni in apposito stanziamento della competenza del Bilancio
1979.
Ai sensi del 3° comma del
suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 77 nel Bilancio 1979
dovra risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziaria con
ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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