Anno 1979
Numero 13
Data 06/03/1979
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 13

Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l' utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo.



Art. 1


Gli impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani, appartenenti a Comuni diversi, comprese le condotte intercomunali e le opere per il loro smaltimento o utilizzazione, a servizio di piu abitati (impianti collettivi), sono opere di competenze regionale.



Art. 2


Alla realizzazione di tali impianti provvede la Regione - attraverso l assessorato ai Lavori Pubblici - in uno dei seguenti modi:

- DIRETTAMENTE, a mezzo degli Uffici del Genio civile.

- IN CONCESSIONE, con affidamento della progettazione, esecuzione dei lavori a Enti, imprese specializzate e loro Consorzi, sulla base di apposite convenzioni, approvate dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare LLPP.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale.




Art. 3


I centri abitati da servire con i singoli impianti collettivi sono determinati dal Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni riportate nel << piano regionale per la depurazione e smaltimento dei liquami di fogna dei centri urbani >> adottato.



Art. 4


Per la realizzazione dei suddetti impianti si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici, e quanto altro disposto negli atti di concessione, nonche le norme della legge 10- 5- 1976, n. 319.

I progetti esecutivi degli impianti e delle opere connesse sono approvati, con decreto, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, qualunque ne sia l importo.

Il decreto di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita delle opere e urgenza e indifferibilita dei lavori. 




Art. 5


Alla gestione degli impianti collettivi e relative opere accessorie provvedono, dopo il loro collaudo, i Comuni interessati riuniti in consorzio ovvero l EAAP, per delega degli stessi.

Il trasferimento degli impianti dalla Regione ai Comuni interessati avviene in base a verbali di consegna corredato da certificato di collaudo. 




Art. 6


Alla copertura della spesa derivante dall applicazione della presente legge si fa fronte per L. 3.500 milioni con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal Cap. 352 - Parte 2a – Spesa - del Bilancio di previsione per l esercizio 1978 << Finanziamento ai sensi dell art. 7 lett. A, B e C della legge 2 maggio 1976, n. 183 >> e per L. 14.500 milioni con lo stanziamento previsto al Cap. 110 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, in corso di approvazione, disponibile.

Ai sensi del 2° comma dell art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 l assegnazione dello stanziamento di cui al Cap. 352 << Finanziamento ai sensi dell art. 7 lett. A, B e C della legge 2- 5- 76, n. 183 >> del Bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L. 3.500 milioni in apposito stanziamento della competenza del Bilancio 1979.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 77 nel Bilancio 1979 dovra risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziaria con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.